Gazzetta n. 47 del 24 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 28 dicembre 2022
Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi;
Visto il regolamento (UE) n. 848 /2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e in particolare l'art. 13, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», lettera h), che definisce i distretti biologici o biodistretti come i territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» e in particolare l'art. 13 «Distretti biologici»;
Vista la legge del 1° aprile 2022, n. 30, sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e la legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta, in relazione all'obiettivo individuato dall'art. 4, lettera f) del regolamento (UE) n. 848/2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 24 novembre 2022, n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012: «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/1991»;
Considerate le finalita' dei distretti biologici elencate all'art. 13, comma 5 della legge n. 23/2022;
Considerato che tra gli obiettivi generali della produzione biologica, ai sensi dell'art. 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 848/2018, e' anche individuata la promozione delle filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione, cosi' come tra le finalita' dei distretti biologici, ai sensi della legge n. 23/2022, nell'art. 13, comma 5, alla lettera f), e' individuata la promozione di una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici nonche', alle lettere d) ed e) lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione, di commercializzazione e vendita diretta dei prodotti biologici;
Considerato che costituiscono i distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a piu' comuni;
Considerato che i distretti biologici si caratterizzano anche per l'integrazione con le altre attivita' economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti;
Sentito il tavolo tecnico in agricoltura biologica nel corso della riunione del 29 settembre 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti, come definiti dall'art. 13 della legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante «disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche;
2. Sono fatte salve le normative regionali gia' approvate alla data dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n. 23.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
a) «Legge»: la legge del 9 marzo 2022, n. 23;
b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) «Regioni di appartenenza»: regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
d) «Distretto biologico/biodistretto»: come definito dall'art. 13 della legge;
e) «Azienda»: complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura che adotta il metodo biologico per l'esercizio dell'impresa, secondo la definizione dell'art. 2, lettera c) della legge e dell'art. 3, punto 8) del regolamento (UE) n. 2018/848;
f) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13) del regolamento (UE) n. 2018/848 iscritto nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
g) «Comitato promotore»: raggruppamento di soggetti, aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, allevamento e acquacoltura, per la sua divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attivita' diverse dall'agricoltura;
h) «Organizzazione dei produttori biologici»: come definiti dal decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016;
i) «Soggetto gestore»: soggetto individuato dal comitato promotore per la rappresentanza del distretto biologico, fino all'ottenimento del riconoscimento giuridico da parte della Regione;
j) «Consiglio direttivo»: organo del distretto biologico costituito dopo il riconoscimento regionale, che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente, incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto;
k) «Protocollo»: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del distretto biologico;
l) «Richiesta di riconoscimento del distretto»: istanza presentata dal comitato promotore alla amministrazione regionale competente;
m) «Piano del distretto biologico»: documento di programmazione generale delle attivita' del distretto biologico che contiene l'analisi territoriale, i fabbisogni, gli obiettivi, le attivita', i risultati attesi, i ruoli e le interazioni tra i soggetti partecipanti, gli indicatori per il monitoraggio dei risultati ed individua gli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi stessi;
n) «SAU Biologica»: Superficie agricola utilizzata biologica o in conversione al metodo biologico, ricadente nell'area circoscritta nel distretto;
o) «PAC UE»: Politica agricola comune dell'Unione europea;
p) «Categorie non obbligatorie»: Categorie di soggetti di cui all'art. 4, comma 3.
 
Art. 3

Comitato promotore

1. Le aziende, singole o associate, le organizzazioni di produttori, i soggetti, pubblici e privati, gli enti locali che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico nonche' enti di ricerca che svolgono attivita' di ricerca in materia, costituiscono un comitato promotore, rappresentativo del tessuto socio-economico territoriale regionale o interregionale.
2. Le aziende biologiche, gli operatori biologici e i gruppi di operatori che aderiscono al comitato promotore, devono aver gia' notificato la propria attivita' al metodo di produzione biologica.
3. I soggetti che aderiscono al comitato promotore formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo per l'individuazione anche territoriale e la costituzione del distretto biologico.
4. Il protocollo di cui al comma 3 deve contenere le seguenti informazioni:
a) i soggetti partecipanti al comitato promotore di cui al comma 1;
b) per le aziende biologiche che aderiscono al comitato promotore l'autocertificazione che attesta l'avvenuta notifica di cui al comma 2;
c) delimitazione territoriale del costituendo distretto biologico;
d) indicazione delle attivita' partecipative che s'intende attivare nei territori del distretto, al fine di garantire la piu' ampia adesione al costituendo distretto dei soggetti di cui all'art. 4.
5. Il protocollo di cui al comma precedente deve essere affisso all'albo pretorio dei comuni il cui territorio e' ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi comuni laddove esistente.
6. Il comitato promotore, anche previa organizzazione di opportune attivita' di animazione volte a favorire l'aggregazione dei soggetti di cui al successivo art. 4 e condivisione di obiettivi e proposte, presenta la richiesta di riconoscimento del distretto biologico alla regione di appartenenza ovvero a ciascuna regione nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, come previsto dall'art. 13, comma 6 della legge.
7. Il comitato promotore individua al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento all'amministrazione regionale competente di cui al comma 5.
8. Ai partecipanti al comitato promotore non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 4

Soggetti partecipanti al distretto biologico

1. Al distretto biologico devono obbligatoriamente partecipare, se presenti sul territorio, le seguenti categorie di soggetti:
a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'art. 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
b) associazioni di produttori biologici;
c) soggetti singoli o associati, comprese le societa' cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicita', l'attivita' di importazione, esportazione e appalto.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, lettera a) devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla regione che opera il riconoscimento e rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.
3. Al distretto biologico possono partecipare:
a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversita', ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attivita' scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge;
c) enti e associazioni che svolgono attivita' di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge n. 30 del 1° aprile 2022 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge n. 61 del 17 maggio 2022 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, societa' a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attivita' nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
f) associazioni locali di consumatori;
g) organizzazioni di produttori;
h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
 
Art. 5

Procedura di riconoscimento del distretto biologico

1. La richiesta di riconoscimento del distretto biologico e' presentata dal comitato promotore alla competente regione di appartenenza nella quale insiste la totalita' del territorio del distretto stesso per il tramite del soggetto gestore di cui all'art. 3, comma 6.
2. Nel caso di distretti compresi nel territorio di piu' regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione come disposto dall'art. 13, comma 6 della legge, che istruisce l'istanza in base alle rispettive disposizioni regionali; le regioni destinatarie di istanza di riconoscimento di distretti interregionali possono individuare modalita' collaborative condivise al fine di evitare esiti istruttori confliggenti, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Alla richiesta di riconoscimento sono allegati i seguenti documenti:
a) protocollo costitutivo del comitato promotore;
b) piano di distretto contenente l'indicazione dettagliata dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto, avente validita' per un periodo di tempo compreso tra tre e cinque anni, con previsione di aggiornamento periodico e rendicontazione finale di attuazione e raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo, secondo i modi e i tempi definiti da specifiche disposizioni regionali.
4. Ulteriori contenuti della richiesta di riconoscimento del distretto biologico possono essere previsti dalle specifiche normative regionali.
5. La richiesta di riconoscimento del distretto biologico viene presa in carico dalla competente regione che avvia il procedimento di riconoscimento secondo tempi e modalita' definiti dalla normativa regionale di riferimento.
6. Durante l'istruttoria possono essere richiesti al soggetto istante chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. All'esito dell'istruttoria la competente regione emana un provvedimento di riconoscimento del distretto biologico ovvero di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il provvedimento di riconoscimento del distretto biologico dovra' essere trasmesso dalla competente regione al Ministero ai fini dell'inserimento del distretto biologico medesimo nel Registro nazionale di cui all'art. 10 del presente decreto.
 
Art. 6
Requisiti e condizioni per il riconoscimento del distretto biologico

1. Fermo restando quanto gia' disposto dalle singole normative regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge ai fini del suo riconoscimento, il distretto biologico deve possedere i seguenti requisiti:
a) denominazione;
b) delimitazione territoriale del distretto biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, che deve essere definita dalla regione che opera il riconoscimento;
c) proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati;
d) elenco dei soggetti partecipanti aventi le caratteristiche indicate nell'elenco di cui all'art. 4 del presente decreto e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi;
e) proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalita' di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento;
f) finalita' del distretto e attivita' che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal comitato promotore;
g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
h) attivita' di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
i) previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilita' ambientale, sulla qualita' della vita e del lavoro, nonche' sulla vitalita' economica del distretto biologico.
 
Art. 7
Condizioni per il funzionamento amministrativo del distretto
biologico

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria di riconoscimento, il distretto assume la forma giuridica indicata nel piano di distretto e trasmette alla regione competente gli atti relativi alla costituzione della societa' di distretto e lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti alla societa'. Decorsi inutilmente i termini per la trasmissione degli atti sopraindicati, l'amministrazione archivia la domanda.
2. Decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti, la regione competente adotta il provvedimento di riconoscimento e lo notifica al Ministero per gli adempimenti successivi di competenza.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito negativo dell'istruttoria di riconoscimento, il richiedente puo' presentare osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione, a seguito delle quali la regione confermera' o modifichera', se ne ricorrono i presupposti, l'esito istruttorio. Decorsi inutilmente i termini per la presentazione di osservazioni, l'esito istruttorio assume carattere definitivo con l'emissione di provvedimento finale.
 
Art. 8

Organi del distretto biologico

1. Sono organi del distretto biologico il consiglio direttivo nonche' gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.
2. Il consiglio direttivo e' incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative, oltre alla presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune dell'UE e della partecipazione ai programmi di ricerca europei, nazionali e regionali.
3. Ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 9

Revoca del riconoscimento del distretto biologico

1. Il riconoscimento del distretto biologico puo' essere revocato dalla regione nel caso in cui vengano meno i requisiti necessari di cui all'art. 6, comma 1 e di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, nonche' ogni ulteriore requisito eventualmente previsto dalla normativa regionale di riferimento.
2. La competente autorita' regionale, nelle ipotesi in cui ravvisi irregolarita', assegna un termine per regolarizzare la posizione del distretto.
3. Le regioni stabiliscono modalita' e frequenze delle verifiche del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1;
4. In caso di inutile decorso del termine assegnato il riconoscimento e' revocato.
 
Art. 10

Registro nazionale dei distretti biologici

1. Al Ministero sono affidate l'istituzione e la gestione del Registro nazionale dei distretti biologici, riconosciuti e indicati dalle regioni e dalle province autonome di appartenenza compresi quelli gia' riconosciuti dalle regioni e provincie autonome prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Registro di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
3. Il Registro nazionale dei distretti biologici e' istituito e gestito con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi i distretti biologici e gli altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica gia' riconosciuti dalle normative regionali alla data dell'entrata in vigore della legge.
2. I distretti biologici e gli altri sistemi produttivi locali di cui al comma 1 del presente articolo devono adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 nonche' a quelli di cui all'art. 6 del presente decreto entro il 31 dicembre 2027.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.
Roma, 28 dicembre 2022

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
D'Eramo

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 191