Gazzetta n. 47 del 24 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 23 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive nn. 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2115;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 167 del 14 luglio 2021 recante «Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorita' competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 279 del 29 novembre 2022 recante la disciplina del «Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale» istituito ai sensi dell'art. 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 di cui alle premesse, con riferimento a quanto descritto nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito Piano strategico PAC o PSP), per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti.
2. Fatte salve le competenze delle autorita' di gestione, esercitate in conformita' a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, gli articoli 3, 4, 5 e 6 si applicano ai pertinenti interventi previsti dal medesimo PSP, diversi da quelli individuati al comma 1.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252 - DISPOSIZIONI NAZIONALI
DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021 PER QUANTO CONCERNE I
PAGAMENTI DIRETTI.

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022, ha introdotto norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC 2023-2027 (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Il 31 dicembre 2021, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», l'Autorita' di gestione italiana ha notificato alla Commissione europea il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di cui al regolamento di base e redatto conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290. Il piano e' stato adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31 marzo 2022 e infine approvato con la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
Il presente provvedimento, nell'abrogare le disposizioni nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalita' di applicazione dei pagamenti diretti previsti nel Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.
Le principali novita', rispetto alle disposizioni nazionali di attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate nell'art. 3, di attivita' agricola, che comprende anche la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di superficie agricola che comprende anche i sistemi agroforestali, la definizione di ettaro ammissibile, alcune definizioni (ClassyFarm, Dose definita die, Banca dati delle anagrafi zootecniche, detentore, responsabile del pascolo) funzionali al pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali; la deroga relativa al possesso dei requisiti previsti per l'agricoltore in attivita' (art. 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro; i requisiti di formazione/competenza previsti per i giovani agricoltori (art. 5); i requisiti di eta' e di formazione/competenza stabiliti per i nuovi agricoltori (art. 6); l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la copertura dai danni per eventi catastrofali (art. 9); sostituzione del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente con il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', l'introduzione di un tetto al valore dei diritti all'aiuto, di nuove regole di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale (Capo II, Sezione 1); l'introduzione del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita', destinato agli agricoltori in attivita' che hanno diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita', la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili di cui pagabili al massimo 14 ettari (art. 14); la sostituzione del pagamento per i giovani agricoltori il cui importo unitario era determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori con importo unitario uguale per tutti (art. 15); l'introduzione di pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II, Sezione 3); l'introduzione di nuovi requisiti e misure per il sostegno accoppiato al reddito (Capo III), quali, tra i piu' rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG, l'impiego di semente certificata, l'impegno di talune produzioni in contratti con l'industria, il sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati, il sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG. Oneri eliminati
Il presente decreto sostituisce il decreto 7 giugno 2018 e, pertanto, anche gli analoghi oneri. Oneri introdotti
Denominazione dell'onere
1. Riferimento normativo interno: articoli 5, 6 e 15
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Rispetto alla PAC 2015-2022, la definizione di giovane agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda e non ha piu' di quaranta anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto, si rivolge a coloro che sono in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli di studio o esperienza lavorativa. Tali requisiti dovranno essere in possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono mutatis mutandi anche per il nuovo agricoltore.
Denominazione dell'onere
2. Riferimento normativo interno: art. 11
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021.
Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita' dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III.
Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformita'.
La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, e' presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'organismo pagatore competente, precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.
Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.
Per le parcelle agricole interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.
Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati, la varieta' di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica.
Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.
Denominazione dell'onere
3. Riferimento normativo interno: art. 12
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, l'agricoltore, per accedere alla riserva nazionale, deve presentare una domanda per i nuovi diritti all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene.
Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita', persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni e sessanta anni (il limite massimo di eta' era sessantacinque anni per la PAC 2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessanta anni, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.
Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.
Denominazione dell'onere
4. Riferimento normativo interno: art. 13
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attivita' stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario.
I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e' riversato alla riserva nazionale.
La novita' consiste nel fatto che i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie, sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria.
Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui e' stato violato il vincolo.
Denominazione dell'onere
5. Riferimento normativo interno: art. 16
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Per beneficiare dei pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) e' necessario indicarlo nella domanda unica.
I pagamenti per gli eco-schemi, i cui importi unitari sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino adulto (UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero di UBA e di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Denominazione dell'onere
6. Riferimento normativo interno: art. 17
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento, articolato su due livelli, spetta all'agricoltore in attivita' che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', indicare in domanda unica se aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA).
Denominazione dell'onere
7. Riferimento normativo interno: art. 18
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' devono indicare in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, da attuarsi anche mediante divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno.
Denominazione dell'onere
8. Riferimento normativo interno: art. 19
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna ad effettuare la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu quo senza convertirlo in sistemi piu' intensivi. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
9. Riferimento normativo interno: art. 20
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per l'avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, inserendo nel ciclo di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo, con interramento dei residui colturali e divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
10. Riferimento normativo interno: art. 21
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Gli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo, con divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari.
Denominazione dell'onere
11. Riferimento normativo interno: art. 22
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica.
Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Denominazione dell'onere
12. Riferimento normativo interno: art. 23, comma 1, lettera a)
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio, articolato in due livelli, spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) associata ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.
L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per il livello 2.
Denominazione dell'onere
13. Riferimento normativo interno: art. 24, comma 2
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, correttamente identificati e registrati nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilita', risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.
L'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Denominazione dell'onere
14. Riferimento normativo interno: art. 26, comma 3
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
15. Riferimento normativo interno: art. 27
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. I contratti devono essere allegati alla domanda unica.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
16. Riferimento normativo interno: art. 28
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
17. Riferimento normativo interno: art. 29
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2015-2022, il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. I contratti sono allegati alla domanda unica.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
18. Riferimento normativo interno: art. 30
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Come per la PAC 2025-2022, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce e il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione, impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei produttori riconosciuta (rispetto alla PAC 2015-2022 non sono ammessi i contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori).
I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento.
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
Denominazione dell'onere
19. Riferimento normativo interno: art. 31
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il sostegno accoppiato e' concesso agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli.
Denominazione dell'onere
20. Riferimento normativo interno: art. 32
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Il sostegno e' concesso agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.
Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.
Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento.
Denominazione dell'onere
21. Riferimento normativo interno: art. 33
comunicazione o dichiarazione;
domanda;
documentazione da conservare;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
 
Art. 2

Obiettivi

1. Il Piano strategico PAC, nel periodo 2023-2027, e' orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, negli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
 
Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola quale individuata nel presente decreto;
b) «azienda»: tutte le unita' usate per attivita' agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano;
c) «attivita' agricola», comprende le seguenti attivita':
1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonche' la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. E' considerata attivita' di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalita', assicuri l'accessibilita' della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attivita' di mantenimento e' riconosciuta se consente di:
2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
2.3) prevenire ogni tipo di instabilita' idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessita' di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la regione o provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attivita' agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalita' e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita' operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attivita' agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti e' il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densita' di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
d) «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente, cosi' definite:
1) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 31, art. 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo e' sottoposta alle pertinenti regole di condizionalita'. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
2) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:
2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purche' questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:
2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
2.1.3) vivai ornamentali;
2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densita' di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilita' della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo;
2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:
2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
3) «prato permanente e pascolo permanente», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda ne' arato da cinque anni o piu'. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
3.1) i sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densita' non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessita' di garantire la sostenibilita' dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo;
3.2) Sono, altresi', considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della regione o provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unita' di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densita' di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa;
3.3) per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
3.3.5) non e' ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.
e) «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
f) «ettaro ammissibile»: ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto, fermo restando che l'agricoltore e' responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:
1) le superfici agricole di cui alla lettera d) che, durante l'anno per il quale e' richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attivita' agricola o, se adibite anche ad attivita' non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attivita' non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
1.2) l'attivita' non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varieta' coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile;
g) «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi nell'anno di domanda;
h) «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle regioni e province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalita' dal medesimo stabilite, e' attivita' agricola di produzione se e' esercitato in uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attivita' deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive nn. (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;
i) «adiacenza alla parcella agricola»: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'ettaro ammissibile di cui alla lettera f) del presente articolo e che, tramite il loro lato piu' lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte;
l) «successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima;
m) «ClassyFarm»: il sistema informativo del Ministero della salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
n) «Dose Definita Die» - Dose definita giornaliera (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanita', la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
o) «Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN)»: istituita dal Ministero della salute e gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilita' al patrimonio zootecnico nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it
p) «detentore degli animali»: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, e' formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonche' la responsabilita' sanitaria, civile e penale degli animali detenuti;
q) «responsabile del pascolo»: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.
 
Art. 4

Agricoltore in attivita'

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, che svolgono un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attivita' per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola «attiva», o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o societa' risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da «attivo», che pregiudica lo svolgimento dell'attivita' d'impresa agricola, non e' riconosciuto il requisito di agricoltore in attivita';
b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilita', relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facolta' di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito e' soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attivita' agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attivita' agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), che svolgono almeno un livello minimo di attivita' agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
3. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 e' accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
4. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attivita' agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento e' eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attivita'.
 
Art. 5

Giovane agricoltore

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' considerato giovane agricoltore la persona fisica che:
a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda; e
b) non ha piu' di quaranta anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 15 del presente decreto o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
c) e' in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.
2. L'insediamento e' riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'art. 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.
3. In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attivita' agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA gia' presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attivita' al settore agricolo (codice ATECO 01);
b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilita', rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' imprenditoriale agricola.
4. Qualora siano presenti piu' parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attivita' agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.
5. L'insediamento come capo azienda di una societa' intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa societa', in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
6. Il controllo effettivo sulla societa' sussiste se il giovane agricoltore:
a) detiene una quota rilevante del capitale;
b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della societa';
c) provvede alla gestione corrente della societa'.
7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII, facente parte integrante del presente decreto.
8. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non e' riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o societa') risulti nello stato diverso da «attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilita' della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
10. Il giovane agricoltore e' tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o societa') una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in piu' imprese agricole (individuale o societa'), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si e' insediato per la prima volta.
11. Il medesimo giovane agricoltore non puo' attribuire, anche in annualita' diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o societa') ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o societa') ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualita' di giovane agricoltore, o viceversa.
 
Art. 6

Nuovo agricoltore

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' considerato nuovo agricoltore chi:
a) inizia l'attivita' agricola in qualita' di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilita' di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attivita' agricola;
b) ha un'eta' compresa tra quarantuno anni e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'eta' e' riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
c) e' in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di societa', attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno centocinquanta ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni o province autonome;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell'attivita' agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e societa'), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attivita' agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilita', rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attivita' agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII sulla societa' di nuova costituzione non devono aver praticato attivita' agricola in qualita' di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, ne' aver esercitato il controllo su una societa' dedita ad una attivita' agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.
4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non e' riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o societa') risulti nello stato diverso da «attivo», che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.
5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilita' della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilita', diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.
 
Art. 7
Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e requisiti dei
beneficiari

1. I tipi di intervento di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati, sono:
a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilita';
b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita';
c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
e) il sostegno accoppiato al reddito.
2. I pagamenti diretti di cui al comma 1, sono concessi agli agricoltori in attivita'.
 
Art. 8

Requisiti minimi

1. Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 2021/2115, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere e' inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
 
Art. 9

Contributo agli strumenti di gestione del rischio

1. Ai sensi dell'art. 19, del regolamento (UE) n. 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, e' assegnata all'intervento «Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali» attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.
2. Il prelievo di cui al comma 1 e' operato dagli organismi pagatori competenti ed e' eseguito, in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento.
3. Il prelievo e' eseguito sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilita' e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.
 
Art. 10

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Ai sensi dell'art. 87 del regolamento (UE) n. 2021/2115, al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' destinato il massimale derivante dalla differenza tra la dotazione finanziaria annuale per i pagamenti diretti stabilita nell'allegato IX del medesimo regolamento e i plafond destinati agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 22 del presente decreto.
2. Il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 2021/2115, tale sostegno e' concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto e' determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.
3. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, e' fissato a duemila euro.
4. Ai sensi dell'art. 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.
5. Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma 2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore.
6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per conformarsi al comma 5 e' finanziato con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026.
7. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al comma 4.
8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115, sia assunta la decisione di non concedere piu' il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica tale decisione.
 
Art. 11

Attivazione dei diritti all'aiuto - Domanda unica

1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilita' e' concesso agli agricoltori in attivita' che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprieta' o in affitto, al momento della loro attivazione.
2. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attivita' dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformita'.
3. Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa.
4. La domanda unica e' presentata presso l'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore, entro il 15 maggio di ogni anno.
5. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2115, circa la possibilita' che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) n. 2016/679 e (UE) n. 2018/1725:
a) identita' del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'art. 2, punto 11), della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 2022/128;
b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilita', condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
d) informazioni pertinenti per la condizionalita';
e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.
6. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, e' presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono cosi' considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.
7. Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui al comma 5 del presente articolo e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173, i moduli precompilati di cui al comma 6 del presente articolo indicano:
a) l'identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
b) la superficie dichiarata e l'ubicazione di tali parcelle e la corrispondente superficie determinata per il pagamento per l'anno precedente ai fini degli interventi a superficie;
c) le informazioni rilevanti per la condizionalita' e gli interventi;
d) le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.
8. Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato. Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
9. La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari.
10. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varieta' di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformita' alla direttiva del Consiglio n. 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.
11. In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinche' sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalita' definite dall'organismo di coordinamento.
12. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173:
a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformita' relative a condizioni di ammissibilita' non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
b) per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'art. 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN;
c) per altri interventi, entro il 30 settembre di ogni anno. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario e' stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata.
13. In caso di non conformita' alle condizioni di ammissibilita' rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilita' di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformita', con le modalita' fissate dal medesimo organismo pagatore.
14. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. L'organismo pagatore puo' riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
 
Art. 12

Riserva nazionale

1. Presso l'organismo di coordinamento e' costituita la riserva nazionale che e' alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualita' di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a:
a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
i) delle norme sull'agricoltore in attivita';
ii) dei requisiti minimi;
b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprieta' o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si da' priorita' ai diritti di proprieta' e di valore piu' basso;
c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6.
2. La riserva e' utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorita'.
3. Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori in attivita' che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda e' eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale piu' elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto alle categorie prioritarie di cui al comma 2.
4. Esaurite le fattispecie prioritarie di cui al comma 2, la riserva viene usata per:
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilita'. L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici e' concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;
b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 32, paragrafo 1, lettera c).
5. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.
6. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attivita', persone fisiche di eta' compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale e' di eta' non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.
7. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento.
8. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.
9. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi del comma 4 e' consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.
10. Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilita' di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore.
11. E' esclusa la possibilita' di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la societa' sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.
 
Art. 13

Trasferimento dei diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attivita' stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalita' stabiliti dall'organismo di coordinamento.
2. L'organismo di coordinamento determina le modalita' e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' le modalita' di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.
3. I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuita' aziendale, per trasformazioni societarie, sempreche' il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla societa' cessionaria con le modalita' stabilite nell'allegato VII, facente parte del presente decreto.
4. I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una societa' ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.
5. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, e' riversato alla riserva nazionale secondo le modalita' indicate dall'organismo di coordinamento.
6. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 e 4, determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui e' stato violato il vincolo.
 
Art. 14

Sostegno ridistributivo complementare
al reddito per la sostenibilita'

1. Ai sensi dell'art. 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la quota pari al 10% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente al sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'.
2. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e' erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.
3. Possono richiedere il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' gli agricoltori in attivita' che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilita' di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialita' non e' riconosciuta.
4. Il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e' erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilita', compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.
 
Art. 15

Sostegno complementare al reddito
per i giovani agricoltori

1. Ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, l'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento e' destinato al sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'art. 5 del presente decreto che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilita' di cui alla Sezione 1. Pertanto, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 95, la spesa totale per gli altri tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, non supera, per ciascun anno civile, la dotazione finanziaria indicata nell'allegato V del regolamento (UE) n. 2021/2115, ridotta dell'importo pari ai 2/3 dell'ammontare indicato nell'allegato XII del medesimo regolamento.
2. Il requisito anagrafico di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i quaranta anni d'eta'.
3. Nel caso di societa', il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, e' soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla societa' per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la societa' presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
4. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa' con altro «giovane» non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la societa' non ha piu' diritto al sostegno per il giovane agricoltore.
5. In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di «giovane» alla societa' con altro soggetto con la medesima qualifica «giovane», presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la societa' conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.
6. In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a societa' e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.
7. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo e' concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilita' previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed e' concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, e' determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.
 
Art. 16

Regimi per il clima, l'ambiente
e il benessere degli animali

1. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento e' riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):
a) pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
b) pagamento per inerbimento delle colture arboree;
c) pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
d) pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
e) pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
2. Negli anni di domanda 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 97, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/2115 gli importi riservati agli eco-schemi, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilita' di utilizzare i fondi per i medesimi eco-schemi, nei limiti indicati dallo stesso paragrafo 5 e in conformita' ai paragrafi 6 e 7 del medesimo art. 97, sono utilizzati, con il seguente ordine di priorita' per: il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di base al reddito per la sostenibilita'.
3. Ai sensi dell'art. 97, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2021/2115, negli anni di domanda 2025 e 2026, fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 10 dello stesso art. 97 e in conformita' dell'art. 101, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 per cento degli importi di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 2021/2115, per l'anno di domanda interessato, e riservato agli eco-schemi, e' utilizzato per finanziare nel medesimo anno, con il seguente ordine di priorita': il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita' e il sostegno di base al reddito per la sostenibilita', a condizione che siano state esaurite tutte le possibilita' di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9 dello stesso art. 97.
4. Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unita' di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.
5. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
6. Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attivita' che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.
7. Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente gia' erogati in favore del cedente.
 
Art. 17

Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico
resistenza e per il benessere animale

1. Il pagamento spetta all'agricoltore in attivita' che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.
2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore puo' aderire:
a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di eta' inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;
b) livello 2: adesione al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
3. Il pagamento di cui al comma 2, lettera a) spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
4. Il rispetto dell'impegno di cui al comma 3 e' verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.
5. Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie di cui al comma 3, sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria.
6. L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal comma 2, lettera b), non e' obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.
7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento cosi' come definito dall'art. 3, lettera h), del presente decreto. Il rispetto di tale impegno e' verificato dalla regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni e le province autonome che decidono di avvalersi di tale facolta', entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'Autorita' di gestione nazionale e ad Agea coordinamento la volonta' di esercitare tale opzione.
8. L'aiuto per il livello 2 dell'impegno di cui al comma 2, lettera b), e' calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.
9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.
10. Il pagamento e' concesso con priorita' al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento e' eseguito con priorita' al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti.
 
Art. 18

Pagamento per inerbimento delle colture arboree

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto:
a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non puo' essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole)»;
b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; e' consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.
2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). Al riguardo, le regioni/province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e non e' cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.
 
Art. 19

Pagamento per la salvaguardia olivi
di valore paesaggistico

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densita' minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla regione o provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densita' di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:
a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura e' compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario e' tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed e' tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno;
b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorita' competenti; al riguardo, le regioni/province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorita' fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA coordinamento nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;
c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi piu' intensivi.
2. Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densita' comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle regioni/province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attivita' istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della regione o provincia autonoma competente.
3. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
4. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'art. 18 o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.
 
Art. 20

Pagamento per sistemi foraggeri estensivi
con avvicendamento

1. Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, cosi' come individuate e misurate nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole), spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalita':
a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento e' assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno e' assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per quattro anni, al quinto anno puo' essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda;
b) sulle colture leguminose e foraggere non e' consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo e' consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non e' residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca dati nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima lavorazione /Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.
2. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
3. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori di cui all'art. 21.
4. Poiche' gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'art. 16 del presente decreto in merito alle modalita' di adempimento degli impegni poliennali.
 
Art. 21

Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

1. Il pagamento spetta agli agricoltori in attivita' e gruppi di agricoltori in attivita' per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli.
Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura e' da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
2. Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici con colture permanenti:
a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come «rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema identificazione delle parcelle agricole);
b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
3. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le regioni/province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorita' fitosanitarie ad AGEA coordinamento, nelle modalita' e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
4. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalita' sulle superfici a seminativi:
a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c);
b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno e' possibile effettuare la semina di una coltura principale.
5. Il pagamento e' concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilita' per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario e' indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.
6. Il pagamento e' cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'art. 19 e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento di cui all'art. 20, il pagamento non e' cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree di cui all'art. 18.
7. Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'eco-schema saranno adottate apposite Linee guida contenenti diverse raccomandazioni ivi incluse quelle della scelta delle piante.
 
Art. 22

Norme generali e disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito e' concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:
a) latte;
b) carni bovine;
c) carni ovine e caprine;
d) frumento duro;
e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
f) riso;
g) barbabietola da zucchero;
h) pomodoro destinato alla trasformazione;
i) olio d'oliva;
l) agrumi;
m) colture proteiche comprese le leguminose.
2. Ai sensi dell'art. 96, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 2021/2115, e' destinata al sostegno accoppiato al reddito la quota pari al 15 per cento delle dotazioni annuali di cui all'allegato IX del medesimo regolamento, riservando le seguenti percentuali e rispettando gli importi indicati nel PSP come stabilito nel paragrafo 6 del medesimo art. 96:
a) il 13 per cento e' destinato al sostegno dei settori e produzioni di cui al presente articolo, comma 1, lettere da a) a l);
b) il 2 per cento e' destinato al sostegno delle colture proteiche comprese le leguminose di cui al presente articolo, comma 1, lettera m).
3. Ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito e' concesso agli agricoltori in attivita' sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, e fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, e' concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformita' al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
4. Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 3 si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:
a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione;
b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che da' diritto al sostegno, nel caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione.
5. Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito e' necessario presentare la domanda unica di cui all'art. 11.
6. Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.
7. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
 
Art. 23

Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

1. La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle vacche da latte di eta' superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio e' differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro ne' con i premi di cui all'art. 24:
a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;
b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2;
2. L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.
3. Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2 siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:
tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2.
5. La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
 
Art. 24

Sostegno accoppiato al reddito
per il settore carne bovina

1. La quota pari al 9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio e' differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi di cui all'art. 23 e al comma 2 del presente articolo:
a) livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X, facente parte integrante del presente decreto. Ai fini dell'ammissibilita' al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
b) livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.
2. La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio e' differenziato in due livelli non cumulabili tra loro ne' con i premi di cui all'art. 23 e al comma 1 del presente articolo:
a) livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
b) livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualita' nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.
3. In deroga al comma 2, l'adesione a ClassyFarm non e' richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. I premi di cui al comma 2 spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.
5. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
6. L'allegato X, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi del regolamento (UE) della Commissione 2016/1012.
 
Art. 25

Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino

1. La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.
2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue:
a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento e' considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
4. Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.
5. La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata alla misura premi a capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
6. Ciascun capo ovicaprino puo' essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.
7. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.
 
Art. 26

Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

1. La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 27

Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

1. La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'art. 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 28

Sostegno accoppiato al reddito per riso

1. La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione del riso.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 29

Sostegno accoppiato al reddito
per barbabietola da zucchero

1. La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.
3. I contratti di cui al comma 2 sono allegati alla domanda unica.
4. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero e' tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
5. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 30

Sostegno accoppiato al reddito
per pomodoro da trasformazione

1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 2 sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori, presso l'organismo di coordinamento, con le modalita' e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento i contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalita' organizzative definite dall'organismo di coordinamento.
5. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei Registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
6. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 31
Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo
disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n.
1151/2012.

1. La quota pari al 2,60 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli, secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.
4. Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, citato in premessa, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici di cui al comma 1 sono riconosciute ammissibili purche' siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.
 
Art. 32

Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

1. La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera a), e' assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.
2. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.
3. Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o negli impegni di conferimento, secondo i termini e le modalita' organizzative definite dal medesimo organismo di coordinamento.
 
Art. 33

Sostegno accoppiato al reddito per la soia

1. La quota pari al 44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), e' assegnata per premi alla coltivazione della soia.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.
3. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia e' tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 34

Sostegno accoppiato al reddito
per le proteiche diverse dalla soia

1. La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera b), e' assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia.
2. Il premio e' concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purche' le leguminose in campo restino predominanti.
3. Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 35

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 101 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e alle condizioni ivi stabilite, l'organismo di coordinamento, sulla base delle effettive esigenze, utilizza i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi e, ai sensi del secondo comma del paragrafo 3 del medesimo articolo, e nei limiti ivi stabiliti, aumenta o diminuisce linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell'anno civile.
 
Art. 36

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilita' o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui e' sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonche' la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorita' competente, devono essere comunicati all'organismo pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalita' dallo stesso definite, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si e' verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
 
Art. 37

Controlli e disposizioni finali

1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) n. 2022/1172.
2. L'organismo di coordinamento garantisce il rispetto dei massimali previsti dalla regolamentazione unionale e nazionale per ciascun regime di intervento e pratica, laddove necessario, una riduzione lineare dei pagamenti.
3. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
4. Il piano colturale di cui al comma 3 e' finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale, comprende le informazioni necessarie per tale controllo.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.
 
Art. 38

Abrogazioni

1. Dall'anno di domanda 2023 sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
b) decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 223 del 25 settembre 2018, recante «Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro».
2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande uniche relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023, nonche' ove applicabili, alle misure e impegni assunti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 188