Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 febbraio 2023 |
Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2022. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, il quale, all'art. 9, provvede alla modifica dei termini per l'esercizio dell'opposizione, da parte dell'assistito, di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, prevedendo che: l'assistito possa accedere al Sistema TS dal 9 febbraio all'8 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento ai fini dell'esercizio dell'opposizione per le proprie spese sanitarie; resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie e veterinarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di invio; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, il quale prevede al comma 1 dell'art. 7 che la trasmissione dei dati delle spese sostenute per l'anno 2022 e' effettuata: entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022; entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 43425 del 15 febbraio 2023 concernente la proroga della scadenza di invio al 22 febbraio 2023 per le spese sostenute: nel secondo semestre dell'anno 2022; per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016; Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto 19 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 43425 del 15 febbraio 2023;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; b) «decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni. |
| Art. 2
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2022
1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 e' sostituita con la seguente lettera: «e) entro il 22 febbraio 2023: per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;»; b) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti commi: «2-ter. Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati trasmessi ai sensi del presente decreto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, richiamato nelle premesse. Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 e gia' trasmesse al Sistema TS, il termine e' fissato al 1° marzo 2023. 2-quater. Con riferimento all'esercizio da parte dell'assistito dell'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, per i dati dei documenti fiscali delle spese sanitarie relativi all'anno 2022 trasmessi al Sistema TS, le relative funzionalita' sono disponibili dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2023
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
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