IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 9 febbraio 2023
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29, comma 1; Considerato che la notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria e' stato interessato da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono seguite diverse forti scosse di assestamento; Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonche' la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Considerata la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento; Considerato che con nota del 7 febbraio 2023 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'informativa sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018; Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica di Turchia da parte del Governo italiano presentate tramite il Sistema common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea; Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 febbraio 2023 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Considerate altresi' la richiesta di attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile trasmessa dall'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria nella Repubblica Libanese alla Commissione europea (DG ECHO - Emergency Reponse Coordination Center) il 7 febbraio 2023 e la successiva attivazione del Meccanismo stesso avvenuta in data 8 febbraio 2023; Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'8 febbraio 2023 con la quale, a seguito dell'attivazione del Meccanismo unionale da parte della Repubblica Araba di Siria, si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche per il predetto territorio; Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti; Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero; Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 febbraio 2023; Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023. 2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 11.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Tajani Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci |