Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 dicembre 2022 |
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali - Anno 2022. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 6 comma 5, ai sensi del quale, «alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto»; Visto il medesimo comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel quale si dispone che «Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto»; Visto il comma 6, del citato art. 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, ai sensi del quale si prevede che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione; Considerato che la grave difficolta' in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti ed in particolare del gas naturale liquefatto, richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato art. 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17; Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalita' di cui al presente decreto; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea; Considerato che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas metano ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il gia' assai elevato livello della crisi di liquidita' economica della totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno; Vista la comunicazione della Commissione C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.4 in materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica»; Vista altresi' la comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» ed in particolare la sezione 2.4 in materia di «Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica»; Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 4, punto (83) della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final, quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890, modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso; Dato atto che con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final avente ad oggetto: «Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) - TCF - Italia: Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano gas naturale liquefatto (GNL) come carburante» la Commissione europea ha espresso parere favorevole all'applicazione della misura, notificata da questo Ministero in data 15 luglio 2022, in vigenza della comunicazione C(2022) 1890 final modificata con comunicazione C 280/1, rilasciata sulla bozza di decreto interministeriale mai giunto a perfezionamento; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final che recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo»; Dato atto che il credito d'imposta riconosciuto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, determinato nel 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale liquido utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera il 50% della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale a partire dal 1° febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato in media dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021; Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; Valutata la possibilita' di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria; Considerata la necessita' di definire i criteri e le modalita' di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato attraverso un nuovo decreto interministeriale coerente con citata ultima comunicazione del 28 ottobre n. 7945;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalita' di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. |
| Art. 3
Agevolazione concedibile
1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato art. 2 ed utilizzati per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 2. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di cui al presente decreto si pongono in conformita' ai requisititi di forma previsti dalla citata comunicazione. 3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile e' rappresentato dal prodotto del numero di unita' di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualita' di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unita' consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento ed 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di eur. In conformita' a quanto previsto dalla comunicazione C(2022)7945, il periodo di riferimento puo' essere individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo di piu' mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022. 4. Il credito di imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. |
| Art. 4
Procedura di concessione dell'agevolazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonche' della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta. 2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalita' per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza e' presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL e' stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final. 3. La piattaforma informatica e' implementata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati. 4. La predisposizione della su menzionata piattaforma e' svolta con le risorse gia' previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalita' per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresi' agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni. 7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse. |
| Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'art. 6, comma 1. L'elenco delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione all'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui al successivo art. 6, sara' approvato con uno o piu' decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'amministrazione trasparente. 2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento. 3. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». |
| Art. 6
Trasmissione di dati
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalita' sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con modalita' telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. |
| Art. 7
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Le attivita' previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente. |
| Art. 8
Entrata in vigore
1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. La nuova richiesta di compatibilita' sara' inviata alla Commissione a modifica della precedente gia' emanata con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2022
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'ambiente e delle sicurezza energetica Pichetto Fratin
p. il Ministro dell'economia e delle finanze Il Vice Ministro Leo Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 200 |
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