Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 3 gennaio 2023 |
Fondo per indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la Riconversione industriale e le grandi filiere produttive
Visto l'art. 77, commi da 2-bis a 2-sexies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 23 luglio 2021, n. 123, (il «decreto-legge n. 73/2021»), come novellato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi da 278 a 280), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento ordinario n. 43 (la «legge n. 197/2022»); Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2022, con il quale il dott. Antonio Bartoloni e' stato nominato direttore generale della Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive del Ministero dello sviluppo economico, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2022, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 ottobre 2021, n. 260, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto, in particolare, l'art. 77, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 73/2021, con cui e' stato demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (il «Ministero», ora Ministero delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire le condizioni e le modalita' per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021 (il «Fondo») e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 2-ter e 2-quater del medesimo decreto-legge, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 2-bis; Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, che ha stabilito i criteri e le modalita' di attuazione dell'intervento indennitario del Fondo (il «decreto ministeriale»), cosi' come modificato dalla legge n. 197/2022; Visto, in merito alla dotazione finanziaria del Fondo, l'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, cosi' come novellato con la richiamata legge n. 197/2022, e, in particolare, con l'art. 1, comma 278, laddove e' stato stabilito che «La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'art. 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024». Visto l'art. 8, par. 1, del decreto ministeriale, che ha previsto la trasmissione da parte del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria (l'«amministrazione straordinaria») al Ministero di un elenco riepilogativo delle istanze pervenute a cui allegare, per ciascuna delle stesse, tutta la documentazione di riferimento, dichiarando altresi' il pieno rispetto da parte dei beneficiari delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del richiamato e novellato decreto-legge n. 73/2021; Visto lo stesso art. 8, par. 1, secondo capoverso, del decreto ministeriale, il quale, sempre ai fini dell'attuazione degli interventi del Fondo, ha disposto la definizione, con provvedimento del direttore generale per la riconversione industriale e grandi filiere produttive, dello schema delle istanze per l'accesso al Fondo, contenente le relative modalita' di redazione, il contenuto informativo, la documentazione da allegare all'istanza, nonche' ogni ulteriore elemento necessario per il riconoscimento del beneficio;
Decreta:
Articolo unico Modalita' di presentazione delle istanze di accesso all'intervento del Fondo
1. Ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo, i beneficiari, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021 - come novellato con legge n. 197/2022 - nonche' dell'art. 5 del decreto ministeriale, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto direttoriale (il «decreto direttoriale»), devono presentare all'amministrazione straordinaria un'apposita istanza sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1 allo stesso decreto direttoriale. Le istanze, sottoscritte digitalmente dal beneficiario e/o dal legale rappresentante, devono essere presentate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: ilvaspa@pecamministrazionestraordinaria.it 2. I beneficiari sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente decreto direttoriale (allegato n. 2). 3. L'istanza di cui al comma 1 si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli. 4. L'Amministrazione straordinaria trasmette al Ministero le istanze di accesso per l'indennizzo da parte del Fondo (l'«Indennizzo»), ai fini del relativo esame da parte della commissione tecnica di cui all'art. 9 del decreto ministeriale per l'accertamento del pieno rispetto delle condizioni di accesso di cui all'art. 77, comma 2-ter e comma 2-quater, del decreto-legge n. 73/2021, come novellato con legge n. 197/2022. Le istanze di accesso al Fondo, sono corredate, a pena di irricevibilita', da un'autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti la sussistenza delle condizioni prescritte per l'accesso all'indennizzo, nonche': i. dal titolo di proprieta' sugli immobili siti nei quartieri della Citta' di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva (i «Danni»); ii. dalla sentenza definitiva di risarcimento dei Danni, a carico dell'amministrazione straordinaria, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprieta' ovvero per la riduzione delle possibilita' di godimento dei propri immobili, nonche' per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva, o, dal provvedimento di ammissione del relativo credito nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria; iii. dalla dichiarazione di insussistenza a carico dei beneficiari di cause di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, o di insussistenza a carico degli stessi di condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche, o comunque a cio' ostative. 5. La concessione dell'indennizzo da parte del Fondo resta, in ogni caso, subordinata alle valutazioni della commissione tecnica, istituita ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale presso il Ministero, sul rispetto delle condizioni previste dalla legge ed e' concessa, fatte salve eventuali ulteriori modifiche, entro i limiti della dotazione finanziaria, cosi' come novellata con legge n. 197/2022. 6. Qualora il Ministero accerti la non veridicita' di quanto attestato nell'autocertificazione di cui al comma 4, oltre alla revoca dell'indennizzo ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale, si applicano le sanzioni di cui all'art. 495 del codice penale. 7. La liquidazione dell'indennizzo da parte del Fondo e' disposta con decreto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa da parte del Ministero a favore dell'amministrazione straordinaria per i relativi successivi adempimenti nei confronti dei beneficiari, ed avviene, unicamente, per procedere a ristorare i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, ad esclusione di ogni ulteriore eventuale onere e/o spesa. 8. A seguito della liquidazione dell'indennizzo a favore dei beneficiari, l'amministrazione straordinaria trasmette al Ministero, in via cumulativa, copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento. 9. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per i previsti adempimenti. Roma, 3 gennaio 2023
Il direttore generale: Bartoloni |
| Allegato 1
MODULO DI ISTANZA
INDENNIZZO DEI DANNI AGLI IMMOBILI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAGLI STABILIMENTI SIDERURGICI DI TARANTO DEL GRUPPO ILVA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali ex articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.
Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale protezione dati nel prosieguo «RGPD»), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito «Codice privacy»), si informa che i dati personali forniti dal beneficiario per l'accesso all'indennizzo da parte del fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni (il «decreto-legge n. 73/2021»), come novellato con legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Supplemento ordinario n. 43, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva (i «Danni»), saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui e' tenuto il Ministero delle imprese e del made in Italy (nel prosieguo anche «Ministero») Direzione generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive (nel prosieguo «DGRIGFP») in qualita' di soggetto titolare della misura agevolativa. 1. Soggetti del trattamento Titolare del trattamento e' il Ministero delle imprese e del made in Italy con sede in Roma (Italia), via Molise n. 2, 00187, che esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del direttore generale della DGRIGFP. Il responsabile della protezione dei dati puo' essere contattato al seguente indirizzo e-mail: segreteria.dgrigfp@mise.gov.it Il trattamento dei dati personali forniti potra' essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalita' e alle modalita' del trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti o prestatori di servizi), nonche' da societa', enti o consorzi, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che, per conto del titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attivita' connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. L'elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento e dei responsabili del trattamento e' custodito presso la sede del titolare e puo' essere richiesto al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. I dati personali potranno essere condivisi, per finalita' istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali (a titolo esemplificativo autorita' di vigilanza e di controllo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, autorita' di pubblica sicurezza, autorita' giudiziaria e organi di Polizia giudiziaria specializzati in indagini di attivita' finanziaria). 2. Base giuridica del trattamento I dati personali conferiti nell'ambito delle istanze sono trattati dal titolare nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui e' investito il Ministero dal decreto-legge n. 73/2021 (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del RGPD e dell'art. 2-ter del codice privacy) nonche' per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del RGPD). 3. Finalita' del trattamento I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e trasmissione delle istanze vengono trattati per rispondere alle richieste dell'interessato, istruire un procedimento amministrativo (quali la fase di gestione della procedura di accesso, istruttoria ed erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui la normativa sulla trasparenza (decreto legislativo n. 33/2013), contabile e fiscale. Il conferimento dei dati per le finalita' sopra indicate e' facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sara' possibile, per il titolare del trattamento, procedere all'adempimento delle finalita' istituzionali, ne' dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse. 4. Tipologia di dati trattati I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell'istanza di concessione dell'indennizzo corrisposto dal fondo istituito ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, ovvero dati personali per la cui definizione si rinvia all'art. 4, comma 1, del RGPD. 5. Modalita' di trattamento e periodo di conservazione I dati personali sono trattati secondo i principi di liceita', correttezza, trasparenza con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalita' correlate all'espletamento del procedimento amministrativo e alle finalita' di cui alla misura agevolativa in oggetto. Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. I dati e le informazioni trasmessi dal Rappresentante legale, contenuti nell'istanza di contributo, sono utilizzabili solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, nel rispetto del RGPD e del codice privacy. I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attivita' successive in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, anche secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, nonche', nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilita' delle azioni di impugnazione. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 6. Luogo di trattamento I dati personali sono trattati presso la sede del Ministero - DGRIGFP - via Molise n. 2, 00187, Roma. 7. Diritti dell'interessato Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del RGPD). In particolare, a mero titolo esemplificativo, l'interessato potra' esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso: potra' richiedere la conferma che sia, o meno, in corso un trattamento inerente i suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai medesimi dati; diritto di rettifica: potra' richiedere di rettificare i suoi dati personali nel caso in cui non siano corretti, incluso il diritto di richiedere il completamento di dati personali non completi; diritto alla cancellazione: potra' richiedere di cancellare i dati che ha fornito (ad esempio perche' si e' opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo prevalente al trattamento); diritto di limitazione: potra' richiedere di limitare il trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano le ipotesi di legge; diritto di opposizione: potra' opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare; revoca del consenso: qualora il trattamento si fondi sul consenso, l'interessato potra' revocarlo in ogni momento, fatta comunque salva la liceita' del trattamento effettuato prima di detta revoca; diritto di proporre reclamo all'Autorita' di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che i trattamenti di dati effettuati dal titolare violino la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dal RGPD inoltrando richiesta ai seguenti recapiti: segreteria.dgrigfp@mise.gov.it telefono: 0647052039, via Molise n. 2, 00187 - Roma (Italia). 8. Aggiornamenti alla presente informativa sul trattamento dei dati personali La presente informativa sul trattamento dei dati personali potra' essere aggiornata al fine di conformarsi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all'adozione di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o necessario. La presente informativa potra' quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, modifiche nel tempo. |
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