Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Montefalco Sagrantino». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Montefalco Sagrantino», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 marzo 2014, pubblicato sito ufficiale MASAF - Qualita' - Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio tutela Montefalco con sede in Montefalco (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco Sagrantino», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco Sagrantino». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. |
| Allegato Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montefalco Sagrantino».
Al disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Montefalco Sagrantino», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 14 marzo 2014, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 5 (Norme per la vinificazione), il seguente comma 1: «5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei Comuni di Foligno e Spoleto che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata. Sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).»; e' sostituito con il seguente testo: «5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 33/2019, in quanto l'imbottigliamento o il condizionamento devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3 lettera c) della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole o associate che gia' vinificavano, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Montefalco Sagrantino", alla data del 5 novembre 1992, rivendicando il relativo vino all'epoca riconosciuto a DOC. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.». All'art. 7 (Designazione e presentazione), il seguente secondo periodo del comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta): «Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" e' facoltativa mentre e' obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito": queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco".»; e' sostituito con il seguente testo: «Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" e' facoltativa mentre e' obbligatoria la specificazione di tipologia "Passito": queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Montefalco Sagrantino".». All'art. 7 (Designazione e presentazione), dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), e' aggiusto il seguente comma 7.4: «7.4 Nome geografico piu' ampio. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione "Denominazione di origine controllata e garantita". I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.». |
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