Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Montefalco». |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Montefalco», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 e sul sito ufficiale MASAF - qualita' - vini DOP e IGP; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, pubblicato sul sito ufficiale MASAF - qualita' - vini DOP e IGP; concernente l'autorizzazione al Consorzio di tutela vini Montefalco, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOP «Montefalco», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 26 luglio 2016; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Umbria, su istanza del Consorzio tutela Montefalco con sede in Montefalco (PG), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montefalco», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6 dicembre 2021; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 1° dicembre 2022, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato. |
| Allegato
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco»
Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Montefalco», come da ultimo consolidato con le proposte di modifica di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche: all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 1: «5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende che gia' dispongono della relativa autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio fuori della zona di produzione, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.»; e' sostituito con il seguente testo: «5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che le operazioni di cui al comma 1 siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole o associate che gia' vinificavano, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Montefalco", alla data del 13 aprile 1990, rivendicando la DOC. Tale provvedimento viene preso conformemente all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve le autorizzazioni precedentemente rilasciate.»; all'art. 5 (Norme per la vinificazione). - il seguente comma 2: «5.2. Imbottigliamento. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. Conformemente all'art. 8 del regolamento n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la reputazione del vino "Montefalco" DOC, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli. Conformemente al medesimo art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010.»; e' sostituito con il seguente testo: «5.2. Imbottigliamento. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato di cui al comma 5.1 del presente articolo. Conformemente all'art. 4 del regolamento (UE) n. 33/2019, l'imbottigliamento o il condizionamento devono aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione dei vini o garantirne l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo 3, lettera c) della legge 12 dicembre 2016, n. 238.»; all'art. 7 (Designazione e presentazione). - dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), e' aggiunto il seguente comma 7.4: «7.4. Nome geografico piu' ampio. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome Umbria deve essere separato dal nome geografico della denominazione e dalla menzione "Denominazione di origine controllata". I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.». |
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