Gazzetta n. 42 del 18 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 dicembre 2022 |
Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Livorno, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato; Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21; Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/12324/DGP-PBD del 25 settembre 2017 e n. 12571 del 7 luglio 2021; Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-direzione regionale Toscana e Umbria riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Livorno (LI): prot. n. 2016/989/R.I. del 23 maggio 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Campo nell'Elba, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Caserma Guardia di finanza»; prot. n. 2016/891/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/279/RI del 14 febbraio 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Capoliveri, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Miniere dell'Elba localita' Innamorata-Calamita»; prot. n. 2016/2167/RI del 18 ottobre 2016 e prot. n. 2016/2169/RI del 18 ottobre 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Livorno, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex casa del fascio» e «Appezzamento di terreno loc. Ardenza Terra»; prot. n. 2016/889/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/278/RI del 14 febbraio 2020, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Porto Azzurro, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Miniere dell'Elba Capobianco e Terranera»; prot. n. 2016/867/R.I. del 9 maggio 2016 rettificato con provvedimento prot. n. 2020/276/RI del 14 febbraio 2020 e prot. n. 2016/872/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/277/RI del 14 febbraio 2020, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Rio Marina, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area ex miniera dell'Elba» e «Area ex miniera dell'Elba»; Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo; Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento; Rilevato che il Comune di Rio Marina (LI) e' confluito nel Comune di Rio (LI) ai sensi della legge della Regione Toscana del 5 dicembre 2017, n. 65; Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 14686 del 26 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Campo nell'Elba
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Campo nell'Elba (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Caserma Guardia di finanza», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2016/989/R.I. del 23 maggio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 22.911,87 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Campo nell'Elba. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 151.431,18, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 22.911,87. |
| Art. 2
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Capoliveri
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Capoliveri (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Miniere dell'Elba localita' Innamorata-Calamita», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2016/891/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/279/RI del 14 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 5.242,90 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Capoliveri. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 34.852,39, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.242,90. |
| Art. 3
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Livorno
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Livorno (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex casa del fascio» e «Appezzamento di terreno loc. Ardenza Terra», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/2167/RI del 18 ottobre 2016 e prot. n. 2016/2169/RI del 18 ottobre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 9.393,59 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Livorno. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 58.286,46, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.393,59. |
| Art. 4
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Porto Azzurro
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Porto Azzurro (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Miniere dell'Elba Capobianco e Terranera», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2016/889/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/278/RI del 14 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.579,48 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Porto Azzurro. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 17.147,20, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.579,48. |
| Art. 5
Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Rio
1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Rio (LI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Area ex miniera dell'Elba» e «Area ex miniera dell'Elba», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Toscana e Umbria, rispettivamente, prot. n. 2016/867/R.I del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/276/R.I. del 14 febbraio 2020 e prot. n. 2016/872/R.I. del 9 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2020/277/R.I. del 14 febbraio 2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 19.415,43 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Rio. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 129.064,87, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 19.415,43. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Campo nell'Elba, di Capoliveri, di Livorno, di Porto Azzurro e di Rio della Provincia di Livorno. 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02. 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale e' tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 92 |
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