Gazzetta n. 42 del 18 febbraio 2023 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 27 dicembre 2022 |
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 59/2022). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», e, in particolare, l'art. 4 il quale: a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi; b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito Ispra; Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto; Considerato, altresi', che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo; Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4; Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Ispra, al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva n. 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito Isin, l'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014 dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Ispra fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Isin e che ogni riferimento, in particolare all'Ispra, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'Isin che ne assume le funzioni e i compiti; Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo l'Isin nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Ispra; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare: a) il comma 2-ter il quale prevede che le amministrazioni, che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti; b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con cui il Ministero della transizione ecologica e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la nota n. 0026074 del 27 settembre 2022 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2021, pari a 14.502.090,39 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno; Vista la nota prot. n. 27055 del 14 dicembre 2022 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2021, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e la proposta di riparto finanziario, nonche' la relazione predisposta dall'Isin nell'ottobre 2022 posta a base della proposta medesima; Vista la nota prot. n. 27799 del 21 dicembre 2022 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al DIPE il predetto decreto debitamente sottoscritto in data 21 dicembre 2022 e repertoriato al n. 534; Considerato che con il citato decreto del 21 dicembre 2022 e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2021, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13 del 2009; Vista, altresi', la relazione predisposta dall'Isin, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati Istat relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle citta' metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni; Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta' metropolitana di Roma capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni; Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» (c.d. «decreto clima»), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento interno del CIPESS, di cui alla delibera di questo Comitato 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», cosi' come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» per rafforzare l'inclusione degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito dei processi di programmazione economica nazionale; Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Delibera: 1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province.
2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2021, pari a 14.502.090,39 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato Istat relativo all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011). 3. Modalita' di erogazione delle somme.
3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato. 3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. 3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita' annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. 3.4. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2024, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero della transizione ecologica. Roma, 27 dicembre 2022
Il Presidente: Meloni Il segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 87 |
| Allegato
Tabella riparto compensazioni anno 2021
Parte di provvedimento in formato grafico |
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