Gazzetta n. 41 del 17 febbraio 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 27 dicembre 2022
Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del Piano strategico nazionale di cui al reg. UE 2115/2021 e di alcune misure anticrisi. (Delibera n. 55/2022).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 ottobre 2021 in merito alla nuova Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027;
Viste le risoluzioni legislative del Parlamento europeo del 23 novembre 2021, sulle proposte dei regolamenti della PAC 2023-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC (piani strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA e FEASR e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 126/2022 del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 68-ter che istituisce il Fondo di riequilibrio per il riparto FEASR 2021-2022;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 467/2022 del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli per la crisi ucraina;
Visto il regolamento delegato n. 648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'Allegato XI del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021 che stabilisce la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FEASR;
Vista la decisone della Commissione europea n. C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai sensi dell'art. 118, comma 6 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021;
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondi di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;
Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 89, recante «Direttive generali per l'Intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea»;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilita' e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), e, in particolare, i seguenti commi:
comma 51, il quale stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;
comma 52, il quale stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarita' delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;
comma 53, il quale stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana e' partner ufficiale, dei programmi dello strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;
comma 54, il quale stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ...»;
comma 55, il quale stabilisce che: «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonche' degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.»;
Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 24/2022 con il quale, in via d'urgenza, e' stato assegnato il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2022/467 del 23 marzo 2022, per un importo pari ad euro 96.233.376,00, in quanto la scadenza per il pagamento e la rendicontazione del sostegno in argomento erano fissati al 30 settembre 2022;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 21 giugno 2022 (n. 126/CSR), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027;
Vista la nota del 5 agosto 2022, n. 347379, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale si sottopone all'attenzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile la proposta di schema di delibera per l'utilizzo del fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento 2115/2021;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ed in particolare l'art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 644341 del 15 dicembre 2022 di conferma della proposta;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;

Delibera:
1. Criteri di cofinanziamento nazionale del Piano strategico della
politica agricola comune per il ciclo di programmazione 2023-2027

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2023-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale del Piano strategico della politica agricola comune e' assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti dell'importo complessivo di euro 9.391.500.000, di cui euro 2.279.471.873,12 gia' utilizzati per le annualita' 2021 e 2022 dei Programmi di sviluppo rurale, euro 96.233.376,00 per l'attivazione della riserva di crisi emergenza Ucraina di cui al regolamento (UE) n. 467 del 23 marzo 2022, euro 92.717.455,29 per il Fondo di riequilibrio per il riparto FEASR 2021-2022, ai sensi dell'art. 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, euro 6.629.502.666,00 per gli interventi relativi alla Programmazione FEASR 2023-2027, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori risorse nazionali aggiuntive per un importo complessivo di euro 293.574.628,00 sono assicurate dal Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, al fine di compensare la minore quota FEASR attribuita nel periodo 2023-2027 ad alcune regioni.
Alla luce di quanto previsto dalla citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 51-52-53, per il tipo intervento nazionale gestione del rischio e potenziamento assistenza tecnica del Piano strategico nazionale (ex art. 76 del regolamento UE n. 2115/2021) e delle attivita' relative alla Rete nazionale della PAC 2023-2027 (ex art. 126 del regolamento UE n. 2115/2021) a titolarita' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (Masaf), il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale (100%); per i restanti interventi ex regolamento (UE) n. 2115/2021, a carico del FEASR e a titolarita' delle regioni e province autonome, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale, mentre il restante 30 per cento e' assicurato dai bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per le azioni del Piano strategico della PAC a carico del FEAGA a titolarita' del Masaf il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.
All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma o intervento o azione si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 129/2000).
Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 34 del regolamento (UE) 2021/2116, nonche' delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano partecipanti al Piano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, l'effettivita' degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.
2. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEASR

La disponibilita' di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione del Piano strategico della PAC per il FEASR e' stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro, ai sensi del regolamento UE n. 2115/2021, art. 91, nella misura massima di seguito indicata:
per gli interventi a carico del Masaf (Tipo intervento nazionale «Gestione del rischio» e «Potenziamento assistenza tecnica») del Piano strategico della PAC il cofinanziamento nazionale e' stabilito nella misura massima del 55,20 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica e' posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura del 100 per cento;
per le attivita' della Rete nazionale della PAC 2023-2027, di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 2115/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 47,96 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica e' posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura del 100 per cento;
le azioni relative all'assistenza tecnica di cui all'art. 125 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e le attivita' relative alla Rete nazionale della PAC 2023-2027 di cui all'art. 126 del regolamento (UE) n. 2115/2021 sono rimborsate dalla Commissione europea come finanziamento a tasso fisso, nell'ambito dei pagamenti intermedi del Piano strategico della PAC, ai sensi di quanto stabilito al secondo paragrafo dell'art. 94 del regolamento (UE) n. 2115/2021; di tali rimborsi, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito con distinzione tra interventi a carico Masaf, di cui ai precedenti paragrafi, e interventi a carico delle regioni e province autonome, in ragione dei tassi di cofinanziamento nazionali in base alla categoria di appartenenza, come di seguito specificato:
per gli interventi a carico del Masaf e per le attivita' della Rete nazionale della PAC 2023-2027, la copertura finanziaria dell'assistenza tecnica e' posta a totale carico del Fondo di rotazione in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;
per le regioni meno sviluppate, in transizione e piu' sviluppate, la copertura finanziaria dell'assistenza tecnica e' posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni e province autonome.
Regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): per gli interventi a carico delle suddette regioni, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 49,50 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni medesime.
Regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria): per gli interventi a carico delle suddette regioni, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 57,50 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni medesime.
Regioni piu' sviluppate (territori dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano): per gli interventi a carico delle suddette regioni e province autonome, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 59,30 per cento della spesa pubblica totale (quest'ultima intesa come quota comunitaria piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento e' a carico dei bilanci delle regioni e province autonome medesime.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con proprio provvedimento definisce il piano finanziario di dettaglio del Piano strategico della PAC con evidenza delle quote a carico del Fondo di rotazione di cui al sopra citato art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a carico dei bilanci delle regioni e province autonome per gli interventi a carico del FEASR e a carico del FEAGA, nei limiti degli importi previsti al punto 1, della presente delibera.
3. Tasso di cofinanziamento per l'attivazione della riserva di crisi
emergenza ucraina

Relativamente alle misure adottate ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato n. 467 del 22 marzo 2022, il sostegno supplementare nazionale e' pari al 200 per cento dell'importo disponibile per l'Italia, di cui all'Allegato 1 del suddetto regolamento. La copertura finanziaria della quota nazionale pubblica e' posta a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987.
4. Tasso di cofinanziamento per gli interventi a carico del FEAGA

Per le azioni finanziate dal FEAGA inserite nel Piano strategico della PAC, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella misura di seguito indicata:
azioni settore apistico: ai sensi dell'art. 39 del regolamento (UE) n. 2022/126, il contributo minimo dell'Unione per le spese relative agli interventi nel settore dell'apicoltura, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, e' pari al 30%. Allo stesso tempo, l'art. 55, paragrafo 4 del predetto regolamento (UE) n. 2021/2115 dispone che gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo finanziario dell'Unione nei limiti delle spese sostenute dai beneficiari. Tenuto conto che l'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115 fissa l'aiuto finanziario dell'Unione, per esercizio finanziario, ad euro 5.166.537,00, il cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, e' di euro 12.055.253,00 per esercizio finanziario. L'importo e' posto a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
azioni settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola: l'art. 65 del regolamento (UE) n. 2022/2115, stabilisce le percentuali massime dell'aiuto finanziario dell'Unione riconosciuto alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per gli interventi nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Inoltre, il paragrafo 3 dell'art. 65 prevede la possibilita' anche per l'Italia di provvedere al finanziamento complementare dei costi non coperti dall'aiuto finanziario dell'Unione fino ad un massimo del 50%. Il cofinanziamento nazionale dei programmi di attivita' a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e' di euro 9.300.000,00 per esercizio finanziario. L'importo e' posto a totale carico del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 5. Monitoraggio degli interventi
Ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, nonche' delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Riepilogo delle dotazioni finanziarie
Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei Programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della richiamata legge n. 183/1987 e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, e' stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei relativi Programmi, per gli anni 2021 e 2022 e del Piano strategico della politica agricola comune per il periodo 2023-2027.
Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: Meloni Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 81