Gazzetta n. 41 del 17 febbraio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 22 dicembre 2022
Organizzazione interna dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3 secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita', e, in particolare, l'art. 3, comma 3, in base al quale la predetta struttura di missione si avvale di una Segreteria tecnica composta da non piu' di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalita', di cui uno con funzioni di coordinatore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 24-quater relativo all'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui e' attribuita, tra le altre, la competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;
Visto il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 4-bis, comma 1, che, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 costituisce struttura ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce ed e' prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021, il quale, come previsto dal citato art. 4-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, ha costituito la struttura di missione denominata «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'», la quale opera presso l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di disabilita';
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale, al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), il quale, in attuazione del citato art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, ha modificato l'art. 24-quater, concernente l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', stabilendone l'articolazione in non piu' di un ufficio e in non piu' di tre servizi;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 luglio 2022, il quale ha previsto che, entro trenta giorni dalla sua emanazione, sono adottati i decreti di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' e dell'Ufficio per le politiche aerospaziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per le disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni in materia di disabilita', a decorrere dal 12 novembre 2022;
Ritenuto necessario provvedere alla riorganizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'art. 24-quater del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, alla luce delle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilita'

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito denominato «Ufficio autonomo», costituisce Ufficio autonomo ed e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2

Funzioni

1. L'Ufficio autonomo e' la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorita' politica da esso delegata per le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione, di vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilita'.
2. L'Ufficio autonomo, in particolare, cura gli adempimenti necessari, compresi quelli relativi alla gestione dei fondi assegnati alle politiche per la realizzazione degli interventi volti a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui al comma 5, dell'art. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021; svolge le attivita' istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilita'; svolge l'attivita' istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una Governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita'; assicura l'attivita' di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilita' e fornisce il necessario supporto all'autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni; promuove, in collaborazione con l'Istat e con l'Inps, l'attivita' di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita'; cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilita'; promuove e coordina attivita' di studio e ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilita'; predispone i pareri sulla richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disabilita'; promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilita'.
 
Art. 3

Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'

1. L'Ufficio autonomo cura il supporto amministrativo e tecnico per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche in collaborazione con la struttura di missione «Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 provvede all'implementazione e all'aggiornamento del sito web dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.
 
Art. 4

Organo di governo

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorita' politica titolare della delega nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo ne e' l'Organo di governo ed esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, provvede alla nomina dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali, dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' e del Comitato tecnico scientifico.
 
Art. 5

Capo dell'Ufficio autonomo

1. Il Capo dell'Ufficio autonomo, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, commi 6 e 7 e dell'art. 28, della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.
2. Il Capo dell'Ufficio autonomo cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio autonomo e risponde delle sue attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorita' politica nelle materie di competenza dell'Ufficio autonomo; fornisce il necessario supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorita' politica nelle materie oggetto di delega; coordina l'attivita' dell'Ufficio autonomo e assicura il raccordo con l'autorita' politica e con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento previste dal Segretario generale; per l'esame di particolari questioni, puo', ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
3. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o impedimento del Capo dell'Ufficio autonomo sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'art. 6, ovvero sono attribuite con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia di disabilita'.
4. Il Capo dell'Ufficio autonomo si avvale di una propria segreteria per il supporto allo svolgimento delle attivita' correnti.
5. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio autonomo opera il Servizio I, denominato «Servizio affari generali, personale, programmazione, bilancio e affari giuridici» cui e' preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, che provvede:
a) a curare la trattazione e il coordinamento degli affari amministrativi di carattere generale;
b) a curare gli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio autonomo e del personale degli Uffici di diretta collaborazione dell'autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche' del contingente di esperti eventualmente nominati da quest'ultima;
c) a curare l'istruttoria, la gestione amministrativa, contabile e di bilancio di competenza dell'Ufficio autonomo, con particolare riguardo agli adempimenti concernenti la gestione delle risorse finanziarie di competenza dell'Ufficio autonomo, comprese quelle funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' gli adempimenti concernenti il funzionamento dell'Ufficio autonomo e dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
d) a curare l'analisi giuridica e tecnica delle questioni affidate all'Ufficio autonomo, l'istruttoria e la redazione degli atti di normazione primaria e secondaria, l'esame dei disegni di legge e degli emendamenti nonche' le attivita' concernenti gli atti di sindacato ispettivo in materia di disabilita';
e) ad esercitare le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, pianificazione strategica e valutazione della dirigenza e trasparenza;
f) a fornire supporto per tutte le questioni di carattere giuridico-amministrativo di competenza dell'Ufficio autonomo.
 
Art. 6

Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni
internazionali in materia di disabilita'

1. L'Ufficio autonomo per le politiche in favore delle persone con disabilita' si articola in un ufficio, denominato «Ufficio per le politiche nazionali e le relazioni internazionali in materia di disabilita'» (di seguito «Ufficio»), cui e' preposto un coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale.
2. L'Ufficio cura le attivita' di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', nonche' assicura gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. L'Ufficio, inoltre, cura le attivita' connesse alla rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilita' e fornisce il necessario supporto all'autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'attivita' di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita'. Assicura l'analisi e fornisce i pareri sugli atti di programmazione e coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilita'. Svolge le attivita' relative alla gestione di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali per l'inclusione delle persone con disabilita' e provvede al relativo monitoraggio.
3. L'Ufficio si articola nei seguenti due servizi, ai quali sono preposti due coordinatori di livello dirigenziale non generale:
a) Servizio II, denominato «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' e rapporti istituzionali»;
b) Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilita' e relazioni internazionali».
4. Il Servizio II «Servizio per il supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' e rapporti istituzionali» provvede:
a) a curare l'attivita' di segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
b) ad assicurare gli adempimenti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riguardo alla funzione di monitoraggio che detto Piano affida all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
c) a fornire il necessario supporto tecnico-giuridico, con compiti di studio, approfondimenti tematici ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, per l'efficiente svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita';
d) al monitoraggio del rispetto della direttiva del Ministro per le disabilita' 9 febbraio 2022;
e) a svolgere l'attivita' istruttoria ai fini della promozione di intese e accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' all'adozione degli atti amministrativi in materia di disabilita';
f) a promuovere, in collaborazione con gli enti e istituti competenti, l'attivita' di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilita';
g) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali competenti in materia di disabilita' e a fornire il necessario supporto all'autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni.
5. Il Servizio III, denominato «Servizio progetti in favore delle persone con disabilita' e relazioni internazionali», cui e' preposto un coordinatore di livello dirigenziale non generale, provvede:
a) a svolgere attivita' di gestione diretta di progetti e programmi nazionali, europei e internazionali in materia di disabilita' e a provvedere al relativo monitoraggio;
b) a curare, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o altra autorita' politica titolare della delega in materia di disabilita', l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilita';
c) a curare la comunicazione istituzionale nelle materie della disabilita';
d) a curare gli adempimenti connessi al soddisfacimento della condizione abilitante relativa all'attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', come previsti dall'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027, partecipando ai comitati di sorveglianza e monitoraggio dei fondi cofinanziati dalla politica di coesione»;
e) nell'ambito della materia della disabilita', a curare i rapporti con gli organismi dell'Unione europea; a svolgere le attivita' inerenti alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; alla promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali; a curare i rapporti con le agenzie dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nonche' i rapporti con le rappresentanze permanenti d'Italia presso gli organismi comunitari ed internazionali;
f) a garantire la rappresentanza di Governo negli organismi europei e internazionali competenti in materia di disabilita' e a fornire il necessario supporto all'autorita' politica nell'esercizio delle medesime funzioni.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dalla data di registrazione presso gli organi di controllo.
2. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e' abrogato il decreto del Segretario generale 24 marzo 2020.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2022

Il Ministro: Locatelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 381