Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 dicembre 2022 |
Risorse per le residenze universitarie. (Decreto n. 1437/2022). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»; Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' un incremento delle risorse finanziarie; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17; Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»; Tenuto conto dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto l'art. 119, comma 13-bis, del decreto-legge n. 34/2020 riguardante l'asseverazione della congruita' delle spese sostenute a consuntivo in relazione agli interventi agevolati; Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 che, all'art. 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do No Significant Harm»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonche' prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalita' dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9); Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)», che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022; Visti gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare: il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022: «Almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge n. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021»; la milestone M4C1-29, in scadenza al T4 2022: «La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'universita' utilizzera' i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilita' a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalita' studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parita' di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate»; il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026: «Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (legge n. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti).» Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva modifica del 23 novembre 2021; Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338; Visto il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui e' stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17 del regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilita' delle attivita' economiche vi e' quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali; Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati; Vista la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»; Vista la circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»; Vista la circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022 avente ad oggetto «Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»; Vista la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Vista la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visto l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, secondo cui «Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonche' di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; Visto il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, recante «Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilita' di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, legge 14 novembre 2000, n. 338», con particolare riguardo all'art. 6, comma 10, secondo cui «La Commissione, nominata con distinto provvedimento dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento» e all'art. 7, comma 1, secondo cui «Le proposte di intervento presentate con le modalita' di cui al precedente art. 6 saranno valutate dall'apposita commissione di cui al precedente art. 6, comma 10»; Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, con cui sono state apportate al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 talune precisazioni e specificazioni volte ad agevolare ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati al fine di conseguire il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022; Visto il decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre 2022 e i relativi allegati, con il quale, all'esito dell'attivita' di valutazione delle proposte pervenute in riscontro all'avviso decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, cosi' come rettificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, e' stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili ed e' stata disposta l'ammissione a finanziamento dei medesimi; Visto il decreto ministeriale n. 1252 del 2 dicembre 2022, recante «Nuovo avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilita' di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, legge 14 novembre 2000, n. 338»; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 25, recante «Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», adottato anche ai fini dell'attuazione delle milestone PNRR M4C1-29 e del target M4C130, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175; Considerata la necessita' di adottare il decreto attuativo previsto dal comma 7 del richiamato art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti n. 273/CSR del 21 dicembre 2022); Visto il parere favorevole della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, reso con nota prot. 001-1055. del 20 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Risorse per l'Housing universitario
1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilita' di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalita' previste dalla medesima riforma. 2. Alle suddette risorse possono accedere le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in convenzione ovvero in partenariato con le universita', le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, sulla base delle proposte formulate secondo le procedure definite dal presente decreto, nonche' nell'ambito degli avvisi di cui al successivo art. 4. Le proposte presentate sono valutate da una commissione istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ai fini del relativo finanziamento. Per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 3. Le risorse saranno assegnate sulla base del numero dei posti letto aggiuntivi destinati a studenti universitari e anche tenuto conto dei fabbisogni espressi nell'ambito della ricognizione di cui al successivo art. 3. Una quota delle risorse, pari al 40%, e' riservata alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. I bandi e gli avvisi prevedono altresi' meccanismi correttivi di redistribuzione delle risorse, eventualmente anche conseguenti all'impossibilita' effettiva di destinare alle regioni del Mezzogiorno le risorse ad esse prioritariamente destinate. 4. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo e' effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi o avvisi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento, secondo le modalita' e le procedure definite nell'ambito dei dispositivi di attuazione di cui al successivo art. 4. |
| Art. 2
Utilizzo e destinazione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento, da parte degli studenti delle istituzioni della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi. I soggetti le cui proposte risultino finanziate assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, con possibilita' di destinazione ad ulteriore finalita', anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche. 2. La riduzione della disponibilita' di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici in misura proporzionale alla riduzione della disponibilita' prevista. 3. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalita' del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui sopra. 4. I termini, le modalita' e i vincoli per assicurare la destinazione d'uso prevalente di cui al precedente comma 1, nonche' per normare le modalita' di erogazione dei corrispettivi, o parti di essi, dovuti per il godimento, da parte degli studenti delle istituzioni della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze, sono disciplinati nelle convenzioni sottoscritte tra le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, in qualita' di soggetti attuatori degli interventi di cui al presente decreto, e le universita', le istituzioni AFAM e gli enti regionali per il diritto allo studio di riferimento per il territorio di realizzazione dell'intervento. Le medesime convenzioni disciplinano altresi' i termini e le modalita' con le quali e' possibile destinare ad ulteriore finalita', anche a titolo oneroso, parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero gli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attivita' didattiche, fermo restando la necessaria continuita' annuale della disponibilita' del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico. |
| Art. 3
Ricognizione dei fabbisogni territoriali
1. La ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, funzionali alla assegnazione delle risorse di cui sopra, si basa su una stima del fabbisogno teorico di posti letto in residenze universitarie nei capoluoghi di provincia italiani sede di Ateneo, fondata sull'utilizzo di banche dati pubbliche. L'impostazione metodologica adottata non tiene conto delle dinamiche di pendolarismo ne' dell'offerta privata di alloggi per studenti. 2. La ricognizione e' svolta secondo le seguenti modalita' e procedure: I. Ricognizione del numero di posti letto in strutture pubbliche e/o convenzionate (c.d. offerta strutturata) nei capoluoghi di provincia sede di Ateneo.
Tali strutture includono: a) le strutture degli organismi regionali per il diritto allo studio (DSU); b) i collegi universitari di merito; c) le strutture gestite direttamente dagli atenei o convenzionate; d) le strutture dell'Associazione collegi e residenze universitarie (ACRU). Per il numero di posti letto in strutture DSU, collegi universitari di merito e strutture gestite direttamente dagli atenei o convenzionate, si fa riferimento agli open data del MUR (base dati USTAT). II. Calcolo del numero di studenti universitari fuorisede in ciascuna provincia, dato dal numero di studenti residenti in una provincia diversa da quella in cui e' ubicata la sede principale dell'ateneo di immatricolazione (esclusi gli studenti iscritti ad universita' telematiche).
Per il numero degli studenti fuorisede, si fa riferimento agli open data del MUR relativi agli iscritti alle universita' (base dati USTAT). III. Calcolo del fabbisogno teorico di posti letto in studentati universitari pubblici e/o convenzionati rispetto al target desiderato.
Tale numero corrisponde al numero di posti letto che sarebbe necessario creare per far si' che l'offerta strutturata raggiunga la copertura target rispetto alla popolazione di studenti fuorisede. In tal modo, si perviene ad una stima del fabbisogno teorico necessario affinche' l'offerta strutturata copra almeno il 20% degli studenti fuorisede (tasso di copertura rilevato nei migliori peer europei) in ciascun capoluogo di provincia sede di Ateneo. 3. L'Allegato A del presente decreto, sulla base della procedura delineata, riporta per i capoluoghi di provincia sede di Ateneo: il numero di posti letto in strutture pubbliche/convenzionate (c.d. offerta strutturata); il numero di studenti universitari fuorisede; il numero di studenti fuorisede «non coperti» da posti letto in strutture pubbliche e/o convenzionate; la stima del fabbisogno teorico (gap rispetto all'offerta strutturata necessaria per portare il tasso di copertura degli studenti fuorisede al 20%). |
| Art. 4
Presentazione e valutazione delle proposte d'intervento
1. Le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonche' il numero minimo di posti letto per intervento sono stabiliti sulla base di uno o piu' avvisi pubblici che saranno adottati dal Ministro dell'universita' e della ricerca. I dispositivi di attuazione definiscono, tra le altre, le indicazioni sulle modalita' di gestione degli interventi, individuano le categorie dei soggetti attuatori e i relativi obblighi, nonche' delineano le procedure per garantire il rispetto di tutte le condizionalita' previste dal PNRR. I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto potranno presentare domanda per il cofinanziamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento, da parte degli studenti della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilita' degli stessi. Ogni intervento individua un unico immobile, ovvero una parte di esso o di un complesso di immobili, in prossimita' di una o piu' sedi universitarie. Ogni soggetto potra' quindi presentare piu' richieste di intervento in base al numero di immobili. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione che sara' indicata sulla base di uno o piu' avvisi pubblici che saranno adottati dal Ministro dell'universita' e della ricerca dovra' essere trasmessa mediante l'applicativo informatico che verra' indicato nei predetti avvisi pubblici. Le richieste di contributo saranno formulate mediante compilazione di apposito modello, definito sulla base dei suindicati avvisi pubblici, atto a consentire una valutazione sintetica della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorita'. 2. Ai fini delle valutazioni di cui sopra, saranno valorizzati, in particolare, i seguenti criteri, fatte salve ulteriori declinazioni nell'ambito degli avvisi di cui al comma 1: i. efficacia dell'intervento, intesa come capacita' dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma; ii. efficienza dell'intervento, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse; iii. utilita' dell'intervento, intesa come la convenienza per la «comunita'» di riferimento; iv. sostenibilita'/durabilita' dell'intervento, intesa come capacita' dell'intervento di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione; v. qualita' dell'intervento, intesa in relazione al livello di funzionalita' e di comfort, anche con riferimento al grado di sostenibilita' ambientale e innovazione tecnologica delle soluzioni adottate. |
| Art. 5
Commissione di valutazione
1. Alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento provvedera' un'apposita commissione valutatrice, nominata con provvedimento dal Ministro dell'universita' e della ricerca e composta da esperti in materia di ingegneria civile, edile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale, urbanistica e di architettura o di altre materie attinenti alla procedura in parola, con un componente designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. |
| Art. 6
Corrispettivo unitario
1. La definizione delle procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, distinto per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per gli altri studenti, e' rimessa ad uno specifico Tavolo tecnico interistituzionale, coordinato dal Ministero dell'universita' e della ricerca e a cui partecipano l'Agenzia del demanio, la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che provvedera' alle opportune elaborazioni, rese note nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 4, tenendo conto - anche sulla base delle analisi prodromiche sul costo unitario medio tratto dalla serie storica dei bandi di cui alla legge n. 338 del 14 novembre 2000 (Allegato B) - dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti, nonche' della riduzione del 15 per cento prevista in ragione della finalita' sociale delle misure di cui al presente decreto. |
| Art. 7
Garanzie patrimoniali minime
1. Le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure individuate, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, saranno assicurate dai soggetti proponenti mediante presentazione, nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 4, di garanzie finanziarie e fideiussorie, anche tramite lettere di garanzia bancaria. Le suddette garanzie potranno essere richieste anche a supporto delle eventuali erogazioni delle risorse oggetto del presente decreto. |
| Art. 8
Standard minimi
1. Gli standard minimi qualitativi degli alloggi e delle residenze e degli ulteriori servizi offerti ai fini del presente decreto, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni, sono individuati dall'Allegato C del presente decreto, che ridetermina i requisiti relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in favore di camere meglio attrezzate, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). |
| Art. 9
Destinazione dei posti letto
1. I posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere completati e assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito, comunque entro il 31 maggio 2026. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, in caso di non accettazione, rinuncia, o altra forma di mancata assegnazione, gli enti interessati provvedono allo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto. 2. I dispositivi di attuazione individuano una quota di posti letto finanziati ai sensi del presente decreto, riservata agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. |
| Art. 10
Regime fiscale
1. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino piu' della meta' del reddito complessivamente derivante dall'immobile. 3. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente articolo. 4. L'arco temporale di erogazione di tali incentivi fiscali e' pari ad almeno dodici anni, atteso il vincolo di destinazione del posto letto per almeno nove anni successivi al terzo anno con decorrenza dall'acquisizione della disponibilita' degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, e comunque fino al perdurare del vincolo di destinazione. 5. Con separato provvedimento, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le disposizioni attuative del credito d'imposta di cui al comma 11 dell'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 27 dicembre 2022
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 203
_______ Avvertenza: Gli allegati al decreto sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n -1437-del-27-12-2022 |
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