Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 29 dicembre 2022 |
Credito d'imposta per le residenze universitarie. (Decreto n. 1439/2022). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'art. l, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'art. l, commi da 738 a 783, che recano la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU); Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'art. l, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'art. 25; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338; Visto l'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, come introdotto dal citato art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore dei soggetti aggiudicatari di cui al comma 3 dello stesso art. 1-bis, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti; Visto il terzo periodo del medesimo art. 1-bis, comma 11, della legge n. 338 del 2000, a norma del quale, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa, nonche' alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista la missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente I «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'universita'» - riforma 1.7 del PNRR «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», modificato con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021; Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e della successiva modifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' assegnatario di risorse previste per gli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»; Visti gli accordi operativi (Operational Arrangements) siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare: la milestone M4C1-27, conseguita al T4 2021: «La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (legge n. 338/2000 e decreto legislativo n, 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici greenfield (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il piu' alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla legge n. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile; il target M4C1-28 al T4 2022: «Almeno 7500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge n. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021»; la milestone M4C1-29 al T4 2022: «La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'universita' utilizzera' i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilita' a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalita' studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parita' di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate»; il target M4C1-30 al T2 2026: «Creazione e assegnazione di almeno 60000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (legge n. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (riforma 1.7: riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti)». Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. l, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando 25 del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati; Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Vista la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, avente ad oggetto «Monitoraggio delle misure PNRR»; Vista la circolare n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, avente ad oggetto «Controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilita' ordinaria e di contabilita' speciale. Controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»; Vista la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, avente ad oggetto «Procedure finanziarie PNRR»; Vista la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»; Vista la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022, avente ad oggetto «Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»; Vista la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017, recante «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al registro nazionale aiuti e modalita' tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilita' con i sistemi informatici»; Vista la notifica preventiva del regime di aiuti di cui al citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, codice identificativo CE SA. 104699 (2022/PN); Considerata la necessita' di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, cosi' come introdotto dal richiamato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, cosi' come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I soggetti destinatari del credito d'imposta, di cui al precedente articolo, sono le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000, n. 338, che risultano assegnatari, in qualita' di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. 2. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficolta'», cosi' come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. |
| Art. 3
Ammontare del contributo
l. La quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto e' pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria di cui all'art. l, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del predetto art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. |
| Art. 4
Procedure di accesso
l. L'agevolazione e' riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dall'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonche' dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione. 2. A tal fine, i soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'imposta municipale propria, al Ministero dell'universita' e della ricerca l'importo versato, allegando, altresi', la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo. 3. L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati: a) elementi identificativi del soggetto beneficiario; b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo; c) ammontare del credito d'imposta richiesto. 4. Il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalita' operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3. 5. Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'universita' e della ricerca emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-bis della citata legge 14 novembre 2000, n. 338. 6. Il contributo e' riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. |
| Art. 5
Utilizzo del contributo
l. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi del precedente art. 4, comma 5, pena lo scarto del modello F24. 3. Per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta e', altresi', sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero. 4. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, saranno comunicate all''Agenzia delle entrate con le stesse modalita' con cui viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari. |
| Art. 6
Controlli
l. Il Ministero dell'universita' e della ricerca esegue controlli anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonche' di individuare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. 2. In caso di accertata indebita fruizione, anche conseguente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, comma l, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al Ministero dell'universita' e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 4. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d''imposta, con i relativi importi. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi. |
| Art. 7
Cause di revoca del credito d'imposta
l. Il credito d'imposta e' revocato dal Ministero dell'universita' e della ricerca: a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto; b) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, incluso il mancato conseguimento dei target PNRR previsti dall'intervento e la violazione del principio DNSH; c) nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri o sia incompleta; d) in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese. 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 8
Cumulo
l. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili. |
| Art. 9
Registro nazionale aiuti di Stato
l. Il Ministero dell'universita' e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 10
Disposizioni finanziarie e monitoraggio
l. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, sono annualmente trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24. 2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero dell'universita' e della ricerca e l'Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione, anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR. |
| Art. 11
Risorse finanziarie
l. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto si provvede nei limiti annui di spesa autorizzata dal comma 11 dell'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dall'art. 25, comma l, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. |
| Art. 12
Disposizioni finali
l. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso si rinvia a quanto previsto e disciplinato dall'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, citato nel presente decreto. 3. L'attivazione dell'agevolazione potra' essere oggetto di un successivo avviso emanato dal Ministero dell'universita' e della ricerca. 4. L'efficacia delle misure di cui al presente decreto e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti codice identificativo CE SA.104699 (2022/PN), richiesta a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca. 5. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2022
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Leo
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 213 |
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