Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 dicembre 2022 |
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento UE n. 1139/2021, che modifica il regolamento (UE) 1004/2017. Annualita' 2022. (Decreto n. 34/2022). |
|
|
L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia; Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.; Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 del 30 dicembre 2020, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 ed il relativo monitoraggio; Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il comma 5 dell'art. 24 del suddetto regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale prevede per i programmi sostenuti dal FEAMPA, che lo Stato membro puo' trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4; Visti gli articoli 10 e successivi del regolamento UE 1060/2021 che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento UE 1004/2017; Visto l'art. 40 del predetto regolamento, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA, per obiettivo specifico che puo' essere pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per l'obiettivo specifico di cui all'art. 14 paragrafo 1, lettera e) che risulta, invece, pari al 100 per cento; Visti gli articoli 55 e 56 dello stesso regolamento che specificano le forme di finanziamento adottate dall'Unione europea e le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA, eseguite ai sensi del regolamento UE n. 523/2021; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, (FEAMPA) per il periodo di programmazione 2021-2027; Vista la delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il ciclo di programmazione 2021-2027, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2021-2027; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 final del 3 novembre 2022, con la quale e' stato approvato il «Programma operativo FEAMPA ITALIA 2021-2027» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 518.216.830,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari ad euro 469.073.973,00 per un totale complessivo di euro 987.290.803,00; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 - repertorio atti n. 7/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma operativo FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale; Vista la nota n. 0615787 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale si richiede il cofinanziamento del contributo nazionale per il P.O. FEAMPA 2021-2027, corredata da apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, nonche' la ripartizione, per annualita' e per priorita' di tali importi; Considerata la necessita' di assicurare, per il Programma operativo FEAMPA 2021-2027, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per l'annualita' 2022; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per l'annualita' 2022, ammonta complessivamente ad euro 74.374.045,42 di cui al regolamento (UE) 1139/2021 . 2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura . 3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2022
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 10 |
|
|
|