Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2022
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, annualita' 2022. (Decreto n. 33/2022).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonche' degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
Vista la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027 e l'Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;
Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi regionali (PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal FESR e dall'FSE+ dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita, programmazione 2021-2027;
Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 1.299.872.655,96 ed euro 870.552.133,55;
Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi nazionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 394.189.562,35 ed euro 25.623.041,33;
Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE+ ammonta complessivamente ad euro 2.590.237.393,19;
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE+ per il periodo di programmazione 2021-2027 per l'annualita' 2022 ammonta ad euro 2.590.237.393,19 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.
3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa europea e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 46
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico