Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 dicembre 2022, n. 211
Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e in particolare l'articolo 32-sexies;
Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100, recante individuazione e trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'unificazione delle Scuole di formazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lett. b);
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Rilevato che l'articolo 1, comma 884, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ridotto la durata del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia da due anni a un anno;
Ritenuto quindi che si rende necessario conformare le disposizioni regolamentari relative al corso iniziale di formazione dei funzionari della carriera prefettizia al nuovo quadro normativo;
Sentito il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 11644 P- del 23 dicembre 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le modalita' di svolgimento e articolazione del corso di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di
impiego del personale della carriera prefettizia, a norma
dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), come
sostituito dall'art. 1, comma 884, lettera a), della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento
del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le
modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale
della durata di un anno, articolato in periodi alternati di
formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini
del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento
nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione
del rapporto di impiego in caso di inidoneita', nonche' i
criteri di determinazione della posizione in ruolo del
funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui
al comma 1, il funzionario e' destinato, in sede di prima
assegnazione, ad una prefettura-ufficio territoriale del
Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate
dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti,
l'assegnazione e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di
ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
puo' essere inferiore a due anni.»
- Si riporta il testo dell'art. 32-sexies del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata):
«Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi
del Ministero dell'interno). - 1. Per la valorizzazione
della cultura istituzionale e professionale del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno e' istituito il
Centro Alti Studi del Ministero dell'interno nell'ambito
del Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie che opera presso la Sede
didattico-residenziale, con compiti di promozione,
organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di
carattere seminariale, finalizzate allo studio e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi
attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti
dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' alla
realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del
Ministero dell'interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,
fermi restando la dotazione organica e il contingente dei
prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa
vigente, e' presieduto da un prefetto, con funzioni di
presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un
comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra
rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno,
docenti universitari ed esperti in discipline
amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al
presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo
precedente non spetta la corresponsione di compensi,
rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza
comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno non costituisce articolazione di livello
dirigenziale del Ministero dell'interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e
realizzazione di iniziative, anche di carattere
seminariale, nonche' realizzazione di studi e ricerche, e'
autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal
2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse destinate alle spese di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al
comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3,
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»
- Si riporta l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari):
«Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione). -
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la
duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico
"Mario Toscano", la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola
nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e assegnate ai
corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale
dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per
cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa
Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato
e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica," sono soppresse;
2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre
rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione
del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della
difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri".
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Scuola
nazionale dell'amministrazione adegua il proprio
ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in
particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le
autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e
l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso
convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di
formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'art. 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il
regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi
spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti
degli stessi non si applica la disposizione di cui all'art.
2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2015, n. 202.
5. Il personale non docente anche in servizio in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi
soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso
le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza
nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il
personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene
l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso
quello accessorio, previsto dai contratti collettivi
vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri le risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli
organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia'
disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.»
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno):
«2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie e' articolato
nelle seguenti direzioni centrali:
a) (Omissis);
b) Direzione centrale per le politiche del
personale dell'amministrazione civile: elaborazione e
attuazione delle politiche delle risorse umane e della
connessa attivita' di studio e ricerca; gestione del
personale della carriera prefettizia e del personale
contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in
servizio presso le strutture centrali e periferiche
dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della
matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti,
conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle
procedure selettive interne; verifica, analisi, studio,
elaborazione ed aggiornamento delle procedure di
valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei
sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni
assistenziali e delle attivita' socio-culturali a favore
del personale, della mobilita' interna ed esterna, dei
procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro
aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro;
individuazione dei Commissari per la gestione degli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso;
qualificazione, aggiornamento e formazione del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno;»

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Finalita' e durata

1. Il corso di formazione iniziale dei funzionari prefettizi promuove la cultura e l'etica istituzionale, perfeziona la preparazione professionale teorica e pratica e sviluppa le competenze manageriali necessarie per lo svolgimento delle peculiari funzioni dirigenziali attribuite alla carriera prefettizia.
2. Al corso di cui al comma 1 sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, nominati consiglieri con decreto del Capo Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (di seguito Capo Dipartimento).
3. Il corso ha durata annuale e si articola in due semestri, dedicati rispettivamente alla formazione teorico-pratica e al tirocinio operativo.
4. Il programma e' elaborato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA), tenendo conto delle esigenze formative rilevate dalla Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile (di seguito Direzione centrale) che, a tal fine, valuta anche le proposte formulate dal Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (di seguito CASMI).
5. Nel periodo del corso di formazione iniziale, i profili amministrativo-gestionali dei consiglieri sono curati dalla Direzione centrale, attraverso i propri uffici della sede didattico-residenziale.
 
Art. 3

Formazione teorico-pratica

1. Il semestre di formazione teorico-pratica si articola in:
a) un periodo di attivita' didattica, della durata di tre mesi, di regola presso la sede didattico-residenziale, con prove di valutazione a cura della SNA;
b) un periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi, presso gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno.
2. Nel perseguimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivita' didattica e' diretta a favorire l'analisi e la soluzione di problemi operativi. Nel programma del corso una parte dell'attivita' didattica e' destinata a specifici moduli per il perfezionamento di una o piu' lingue straniere, con particolare attenzione alla terminologia utilizzata nelle aree tematiche di interesse dell'Amministrazione dell'interno, nonche' per l'approfondimento delle competenze informatiche.
3. Nel programma dell'attivita' didattica puo' essere prevista anche la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati dal CASMI e da altre istituzioni pubbliche di formazione ed universita' su temi d'interesse dell'Amministrazione dell'interno.
4. Il periodo di applicazione pratica svolto presso gli uffici centrali e' finalizzato a far acquisire ai partecipanti la piu' ampia conoscenza delle competenze giuridico-amministrative, gestionali e relazionali facenti capo all'Amministrazione dell'interno.
5. Durante il semestre di formazione teorico-pratica possono prevedersi attivita' formative presso altre amministrazioni ovvero presso aziende pubbliche o private.
 
Art. 4

Tirocinio operativo

1. Al termine del semestre di formazione teorico-pratica, i consiglieri effettuano il semestre di tirocinio operativo da svolgersi, di regola, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza.
2. Il tirocinio operativo e' finalizzato al completamento della formazione professionale nelle diverse articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
 
Art. 5

Scheda curriculare

1. Per ciascun consigliere viene predisposta, a cura della Direzione centrale, una scheda curriculare sull'attivita' svolta, sul profitto e sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del ciclo formativo.
2. La scheda e' compilata sulla base degli elementi di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), forniti dalla SNA durante l'attivita' didattica, nonche' sulla base delle valutazioni espresse dai dirigenti generali delle strutture centrali presso le quali e' svolto il periodo di applicazione pratica.
3. Nella medesima scheda confluisce, al termine del tirocinio operativo di cui all'articolo 4, la valutazione complessiva espressa dal prefetto nei confronti di ciascun consigliere, sulla base di sintetici elementi informativi forniti dai responsabili delle articolazioni dirigenziali della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
 
Art. 6

Valutazione ai fini del superamento
del periodo di prova

1. Al termine del ciclo formativo, per il superamento del periodo di prova, i consiglieri sostengono un colloquio interdisciplinare sulle materie che hanno formato oggetto dell'attivita' didattica e discutono un elaborato teorico-pratico, su un argomento scelto tra quelli trattati nell'ambito delle medesime materie.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo Dipartimento, e' composta dal Direttore centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile che la presiede, da due prefetti, di cui uno in servizio presso il Ministero dell'interno e uno titolare di una prefettura-ufficio territoriale del Governo, e da due docenti designati dalla SNA.
3. La commissione di cui al comma 2 formula, per ciascun consigliere, una valutazione di idoneita' sulla base delle risultanze della scheda curriculare e del colloquio.
4. I funzionari valutati idonei sono nominati viceprefetti aggiunti e inseriti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso di accesso. Il giudizio di non idoneita' comporta la risoluzione del rapporto di impiego.
 
Art. 7

Frequenza e assenze

1. La frequenza del corso e' obbligatoria ed e' computata a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
2. Nel primo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle ore di attivita' didattica ovvero nel caso in cui non siano state svolte le connesse prove di valutazione o in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di applicazione pratica, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di attivita' didattica, frequentando appositi moduli formativi individuati dalla SNA, sentita la Direzione centrale, ovvero il corso di formazione teorico-pratica dell'anno successivo, se previsto.
3. Nel secondo semestre, in caso di assenze giustificate superiori al venti per cento delle giornate di tirocinio operativo, i consiglieri sono tenuti a completare il periodo di tirocinio operativo di cui all'articolo 4.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la SNA individua le modalita' di espletamento del colloquio interdisciplinare previsto dall'articolo 6, comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformita' alla disciplina negoziale adottata ai sensi delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Note all'art. 7:
- Per il titolo del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei consiglieri e' definito dalla disciplina negoziale indicata all'articolo 7, comma 5.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 383

Note all'art. 9:
- Il decreto 13 luglio 2002, n. 196, abrogato dal
presente decreto, concerne le modalita' di svolgimento del
corso biennale di formazione iniziale del personale della
carriera prefettizia.