Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 febbraio 2023
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 963).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato fenomeni di frana e alluvione con la conseguente distruzione totale di alcuni fabbricati e danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alla rete dei servizi essenziali, nonche' danni di rilevante entita' e diffusione ad edifici pubblici e privati;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti dl protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022 e n. 954 del 24 dicembre 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 recante: «Indirizzi di predisposizione dei piani di protezione civile»;
Visto il Programma PON Governance 2014-2020 «Programma per il supporto al rafforzamento dalla governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di' protezione civile», recepito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale della Giunta regionale Campania n. 159 del 25 marzo 2022;
Vista la relazione prot. n. 22/PG/06388861 del 23 dicembre 2022 del direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania, nominato soggetto attuatore del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022 recante: «Prima definizione della pericolosita' del territorio del Comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022»;
Ravvisata la necessita' di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operativita' delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Misure di supporto alle attivita'
del commissario delegato

1. Il Commissario delegato, tenuto conto della relazione presentata dal soggetto attuatore di' cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, citata in premessa, puo' avvalersi dei centri di' competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e delle Universita' coinvolte ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 951/2022, in raccordo con l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, per la definizione del criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi piu' urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della pubblica e privata incolumita' nonche' di riduzione del rischio residuo, di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nel territorio interessato dagli eventi in rassegna. I fabbisogni economici correlati alla realizzazione degli interventi di che trattasi sono comunicati al Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022.
2. Il Commissario delegato puo' avvalersi dei citati centri di competenza e universita' coinvolte anche per la definizione di strumenti e procedure, nonche' per la realizzazione di attivita' tecniche volte alla valutazione dell'impatto e al rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso indicato in premessa, siti in parti del territorio comunale di Casamicciola Terme, individuate dal Commissario delegato sulla base della relazione del soggetto attuatore di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 2, il Commissario delegato puo' richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile, il supporto di tecnici esperti delle regioni e province autonome. Per la realizzazione delle predetta attivita', il Commissario delegato puo' richiedere altresi', direttamente, il supporto di tecnici del comune interessato.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di supporto di cui al comma 1, compresi quelli necessari a garantire il raccordo con l'Autorita' di bacino distrettuale, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna, nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00. Agli oneri derivanti dall'impiego di personale dei citati centri di competenza e universita' e dei tecnici regionali, per le attivita' di' cui al comma 2, nel limite massimo di euro 75.000, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale in rassegna.
 
Art. 2

Misure per il rafforzamento della capacita' operativa
del Comune di Casamicciola Terme

1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna e per consentire l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 954 del 24 dicembre 2022 il Comune di Casamicciola Terme, puo', ove ritenuto necessario, procedere anche in deroga all'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento: Curcio