Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2022
Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualita' 2022.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la professoressa Elena Bonetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, professoressa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» ed, in particolare l'art. 26-bis che prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, che prevede:
al comma 661 che «Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalita':
a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento;
b) quanto a 1 milione di euro, alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.»;
al comma 662 che «Il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto:
a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;
al comma 663 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.»;
al comma 664 che «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici»;
al comma 665 che «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.»;
al comma 666 che «Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.»;
al comma 669 che «Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.»;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del precitato comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i Fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Vista l'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V);
Ritenuto di procedere con un unico provvedimento alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 ai sensi dei citati art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'art. 1, commi 661 e 669 della legge n. 234 del 2021, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come individuate secondo le tabelle 1, 2 e 3, parti integranti del presente provvedimento, per la somma di euro 9.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Ambito e definizioni

1. In attuazione dell'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per gli anni 2021 e 2022, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.
2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui al presente decreto, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza.
 
TABELLA 1
Art. 2, comma 1, lett. a)
===================================================================== | |% Fondo Nazionale | | | |Politiche Sociali | | | Regione | (1) |Totale Finanziato | +=============================+==================+==================+ |Abruzzo | 2,45%| 171.500 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Basilicata | 1,23%| 86.100 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Calabria | 4,11%| 287.700 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Campania | 9,98%| 698.600 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Emilia Romagna | 7,08%| 495.600 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Friuli Venezia Giulia | 2,19%| 153.300 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Lazio | 8,60%| 602.000 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Liguria | 3,02%| 211.400 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Lombardia | 14,15%| 990.500 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Marche | 2,65%| 185.500 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Molise | 0,80%| 56.000 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Piemonte | 7,18%| 502.600 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Puglia | 6,98%| 488.600 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Sardegna | 2,96%| 207.200 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Sicilia | 9,19%| 643.300 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Toscana | 6,56%| 459.200 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Umbria | 1,64%| 114.800 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Valle d'Aosta | 0,29%| 20.300 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Veneto | 7,28%| 509.600 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |PA Bolzano | 0,82%| 57.400 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |PA Trento | 0,84%| 58.800 €| +-----------------------------+------------------+------------------+ |Totale | 100%| 7.000.000,00 €| +-----------------------------+------------------+------------------+
(1) Decreto interministeriale 21 febbraio 2014 "Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014"

__________

TABELLA 2
Art. 2, comma 1, lett. b)

Parte di provvedimento in formato grafico

__________

TABELLA 3
Art. 2, comma 1, lett. c)
===================================================================== | Regione | Totale Finanziato | +==========================================+========================+ |Abruzzo | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Basilicata | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Calabria | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Campania | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Emilia Romagna | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Friuli Venezia Giulia | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Lazio | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Liguria | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Lombardia | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Marche | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Molise | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Piemonte | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Puglia | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Sardegna | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Sicilia | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Toscana | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Umbria | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Valle d'Aosta | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Veneto | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |PA Bolzano | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |PA Trento | 47.619 €| +------------------------------------------+------------------------+ |Totale | 1.000.000,00 €| +------------------------------------------+------------------------+

 
Art. 2

Criteri di riparto per il finanziamento dei centri
per uomini autori di violenza

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 1, commi 661 e 669, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in base ai seguenti criteri:
a) euro 7.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020;
b) euro 1.000.000,00 all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonche' al loro funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera a) della legge n. 234 del 2021;
c) euro 1.000.000,00 alle attivita' di monitoraggio e raccolta di dati, ai sensi dell'art. 1, comma 661, lettera b) e comma 665 della legge n. 234 del 2021.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, lettera b), ai sensi del citato comma 662, tiene conto:
a) della programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi gia' operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;
b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalita', comunque denominati, gia' esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;
c) della necessita' di uniformare le modalita' di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, del citato art. 1 della legge n. 234 del 2021, con particolare attenzione alla necessita' della continuita' dell'operativita' e alla standardizzazione delle modalita' di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. In sede di prima applicazione e nelle more dell'entrata in vigore dell'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (CUAV) del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, il riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano nonche' sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri per uomini autori di violenza esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto. Per le regioni e le province autonome che non dispongono di alcun centro sul territorio, per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, sara' attribuito, ai soli fini della ripartizione di cui al presente decreto, un numero pari a uno.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono ripartite secondo una quota fissa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella 3 allegata al presente decreto.
6. La quota delle risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente ad euro 116.223,00 ed euro 114.769,00 e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Art. 3

Modalita' di trasferimento

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, direttamente al medesimo Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata: progettiviolenza@pec.governo.it
2. A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita nota programmatica che tenga conto di quanto previsto all'art. 2, comma 2.
3. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Dipartimento medesimo della nota programmatica di cui al comma 2 del presente articolo.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 661, lettera b) della legge n. 234 del 2021, il Dipartimento per le pari opportunita' fornira' alle regioni un set minimo di indicatori volti a rilevare le informazioni finalizzate al monitoraggio e la raccolta di dati di cui al comma 665 del medesimo art. 1 al fine di garantirne l'uniformita' e l'armonizzazione a livello nazionale anche ai fini della presentazione della relazione annuale alle Camere di cui al comma 666 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021.
 
Art. 4

Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.
2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio quali-quantitativo sull'utilizzo delle risorse secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita' mediante l'adozione di apposite linee guida.
3. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilita' n. 8 «Pari opportunita'» - capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.
4. Le regioni presentano, entro il 30 settembre 2023, una relazione riepilogativa, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse del presente decreto. Entro il 30 marzo 2024 le regioni avranno cura di inviare un aggiornamento di detta relazione.
5. Le regioni trasmettono, entro il 30 marzo 2025, secondo le modalita' che saranno indicate dal Dipartimento per le pari opportunita', una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, entro l'esercizio finanziario 2024, ripartite con il presente decreto, nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le regioni si impegnano a dare adeguata pubblicita', nei rispettivi siti istituzionali, a tutti gli interventi realizzati in attuazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.
7. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' le prestazioni minime garantite dai C.U.A.V., ai sensi dell'art. 4 della citata intesa 14 settembre 2022, siano erogate a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
8. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
9. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.
10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 3 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto a valere sul medesimo Fondo.
 
Art. 5

Efficacia

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2022

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per le pari opportunita'
e la famiglia
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3331