Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Nippon Gases». |
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Estratto determina AAM/PPA n. 67/2023 del 25 gennaio 2023
E' autorizzato il grouping di tre variazioni tipo IB B.II.e.5.d), con la conseguente immissione in commercio del medicinale OSSIGENO NIPPON GASES nelle confezioni di seguito indicate. Confezioni: «gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 30.000 litri - A.I.C. n. 038944524 (base 10) 154HSD (base 32); «gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 40.000 litri - A.I.C. n. 038944536 (base 10) 154HSS (base 32); «gas medicinale criogenico», contenitore criogenico fisso 50.000 litri - A.I.C. n. 038944548 (base 10) 154HT4 (base 32). Principio attivo: ossigeno. Codice pratica: N1B/2022/1530bis. Titolare A.I.C.: Nippon Gases Pharma S.r.l. (codice fiscale 08418370964) con sede legale e domicilio fiscale in via Benigno Crespi n. 19 - 20159, Milano, Italia.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn) (classe non negoziata).
Classificazione ai fini della fornitura
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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