Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 dicembre 2022, n. 210
Regolamento relativo ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli atleti paralimpici, alle modalita' del loro accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al reimpiego del personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 45;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, recante «Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022, n. 74, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 4 dicembre 2014, che approva lo statuto del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 6 giugno 2022, che, ai sensi degli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, individua la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di sopravvenuta inidoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un apposito regolamento per l'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e della disciplina introdotta dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo sport e il Comitato italiano paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 10666 P- del 5 dicembre 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso degli atleti paralimpici al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, avviene mediante concorso pubblico per titoli, assicurando che l'aliquota complessiva degli atleti paralimpici non superi il limite massimo del cinque per cento rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Al concorso possono partecipare atleti, cittadini italiani, riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 131, comma 1, lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei limiti di eta' di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
3. Gli atleti di cui al comma 2 devono essere atleti del piu' alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato italiano paralimpico, ai fini del reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
4. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it
5. Nel bando di concorso sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive paralimpiche interessate ovvero per ciascuna specialita' nell'ambito delle stesse;
b) le categorie di disabilita' richieste ai candidati, secondo le classificazioni funzionali e in base alla disciplina sportiva praticata, tenendo conto delle determinazioni adottate dall'International Paralympic Committee (I.P.C.) e dalle Federazioni sportive di riferimento;
c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
d) i limiti minimo e massimo di eta' previsti per la partecipazione, in ragione della disciplina sportiva, ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
e) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
f) le modalita' e i termini di presentazione della relativa documentazione, relativa ai titoli di cui all'articolo 2;
g) gli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale, con riferimento alla categoria di atleti paralimpici per i quali e' indetto il concorso;
h) i criteri e i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 e i termini e le modalita' della loro presentazione;
i) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
6. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta l'art. 45 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo):
«Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Le componenti sportive dei
vigili del fuoco possono tesserare, con parita' di
trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti
disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico,
inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi
sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1
curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attivita'
sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento
agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono
disciplinati i profili organizzativi e operativi delle
Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recluta, nel
limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo
«Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano
Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui
requisiti e modalita' sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il
reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
i requisititi di idoneita' psico-fisica, differenti da
quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo
sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione
di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo delle
«Fiamme rosse».».
- Si riporta l'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID
per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti,
nonche' la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo
della carta di identita' elettronica per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di
fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3. Abrogato.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data
a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi..».
- Si riporta l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n.
183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro):
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco). - 1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo
di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi
sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai
sensi del presente articolo non puo' essere impiegato in
attivita' operative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019,
n. 167 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle
procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10
gennaio 2020;
- Il decreto del Ministro dell'interno 20 aprile 2022,
n. 74 (Regolamento recante modalita' di svolgimento del
concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli atleti del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 131
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 143 del 21 giugno 2022.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo), si veda nelle note alle premesse;
- Si riporta l'art. 131, comma 1, lettere a), d), e) ed
f) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252):
«Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione
del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti
delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per
titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini
italiani che siano riconosciuti atleti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno
uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) omissis;
c) omissis;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. omissis.».
- Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64, comma 2-quater, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato A
(articolo 2)

1. TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO


===================================================================== | 1. Paralimpiadi |Punti | +============================================================+======+ |Campione Paralimpico | 30 | +------------------------------------------------------------+------+ |Secondo classificato alle Paralimpiadi | 28 | +------------------------------------------------------------+------+ |Terzo classificato alle Paralimpiadi | 26 | +------------------------------------------------------------+------+ |Record Paralimpico | 30 | +------------------------------------------------------------+------+ |Finalista alle Paralimpiadi | 24 | +------------------------------------------------------------+------+ |Partecipazione alle Paralimpiadi | 20 | +------------------------------------------------------------+------+

===================================================================== | 2. Campionati mondiali |Punti | +============================================================+======+ |Campione mondiale | 25 | +------------------------------------------------------------+------+ |Secondo classificato al campionato mondiale | 23 | +------------------------------------------------------------+------+ |Terzo classificato al campionato mondiale | 21 | +------------------------------------------------------------+------+ |Record mondiale | 25 | +------------------------------------------------------------+------+ |Finalista al campionato mondiale | 19 | +------------------------------------------------------------+------+ |Partecipazione al campionato mondiale | 15 | +------------------------------------------------------------+------+

===================================================================== | 3. Campionati europei |Punti | +============================================================+======+ |Campione europeo | 20 | +------------------------------------------------------------+------+ |Secondo classificato al campionato europeo | 18 | +------------------------------------------------------------+------+ |Terzo classificato al campionato europeo | 16 | +------------------------------------------------------------+------+ |Record europeo | 20 | +------------------------------------------------------------+------+ |Finalista al campionato europeo | 14 | +------------------------------------------------------------+------+ |Partecipazione al campionato europeo | 12 | +------------------------------------------------------------+------+

===================================================================== | 4. Coppa del mondo |Punti | +============================================================+======+ |Vincitore di coppa del mondo | 15 | +------------------------------------------------------------+------+ |Secondo classificato alla coppa del mondo | 13 | +------------------------------------------------------------+------+ |Terzo classificato alla coppa del mondo | 11 | +------------------------------------------------------------+------+ |Finalista alla coppa del mondo | 9 | +------------------------------------------------------------+------+ |Partecipazione alla coppa del mondo | 5 | +------------------------------------------------------------+------+

===================================================================== | 5. Campionati italiani |Punti | +============================================================+======+ |Campione italiano | 8 | +------------------------------------------------------------+------+ |Secondo classificato | 6 | +------------------------------------------------------------+------+ |Terzo classificato | 4 | +------------------------------------------------------------+------+

2. TITOLI CULTURALI 1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport e le attivita' motorie (LM-47), Scienze e tecniche delle
attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e
tecniche dello sport (LM-68) punti 3,00


1. Lauree magistrali in: Organizzazione e gestione dei servizi per
lo sport e le attivita' motorie (LM-47), Scienze e tecniche
delle attivita' motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e
tecniche dello sport (LM-68) punti 3,00
2. Altre lauree magistrali punti 2,50
3. Laurea in Scienze delle attivita' motorie e
sportive (L-22) punti 2,00
4. Altre lauree punti 1,50
5. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1,00



 
Art. 2

Titoli

1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1, sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro. I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma 1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei titoli di studio ai quali sono equiparati.
 
Art. 3

Requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale

1. I candidati al fine di essere sottoposti agli accertamenti relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano apposita documentazione sanitaria propedeutica al rilascio dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica, rilasciata dal medico afferente al Comitato italiano paralimpico o alla competente Federazione nazionale.
2. I candidati devono possedere i requisiti di idoneita' fisica richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo criteri fissati dal Comitato italiano paralimpico. Costituiscono cause di non idoneita' psico-fisica, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita' del candidato:
a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e i disturbi neurocognitivi maggiori;
b) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; l'uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo documentate finalita' terapeutiche, accertato attraverso i relativi test tossicologici.
3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il grado di disabilita', in correlazione al servizio in qualita' di atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale, nonche' alle attivita' in sede di reimpiego per sopravvenuta inidoneita', i seguenti requisiti attitudinali:
a) livello evolutivo: maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di se', assunzione di responsabilita' e determinazione finalizzate ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica;
b) controllo emotivo: stabilita' emotiva e attitudine a controllare le proprie reazioni emotivo-comportamentali e ad elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva;
c) capacita' intellettiva: adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati;
d) socialita': capacita' di comunicazione e di relazione finalizzate all'integrazione e funzionalita' di gruppo semplice e complessa, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi sanitari o medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
Il giudizio di idoneita' e' definitivo e, qualora negativo, comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo del Dipartimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.
 
Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».
 
Art. 5

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di disciplina o specialita' sportiva sulla base della valutazione dei titoli di cui all'articolo 2. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parita' nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del tesseramento, da almeno due anni, a un gruppo sportivo dei vigili del fuoco e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascuna disciplina o specialita' sportiva e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle medesime graduatorie. Il decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 131, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - (Omissis).
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
(Omissis)».
- Si riporta l'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi.):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma
65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel
limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti
messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
 
Art. 6

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in prova che:
a) non superino l'esame di cui al comma 5;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere d) ed e);
d) siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio, ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica;
e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso le atlete paralimpiche in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternita'.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 239 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando
la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo
53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del
servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di
comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una
disposizione di servizio commette infrazione disciplinare
ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro
ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei
mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.».
 
Art. 7

Reimpiego per sopravvenuta inidoneita'

1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale perdono l'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva paralimpica in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti, dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento della disciplina sportiva praticata;
b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per un periodo superiore a dodici mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita' sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' disposto il transito degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. Il transito avviene in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 7:
- Si riportano gli artt. 130 e 133 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
agonistica di alto livello degli atleti di interesse
nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di
rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso
nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale.
Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa
opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha
sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che
sono dedicate a singole discipline e che possono essere
decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono
disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di
corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali
del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo
133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e
gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.».
«Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo
vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo
svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal
competente organo medico-legale idoneo al servizio,
transita nella qualifica del corrispondente ruolo
tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza
di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di
corrispondenza prevista nel decreto del capo del
Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 234.».
 
Art. 8

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2022

Il Ministro: Piantedosi Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 337