Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 21 ottobre 2022
Condizioni, criteri e modalita' per l'utilizzo delle risorse del «Fondo italiano per il clima».


IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito, legge istitutiva) che all'art. 1, comma 488, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo rotativo, denominato «Fondo italiano per il clima» (di seguito, il Fondo o Fondo clima) con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, da realizzarsi in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia;
Visti gli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e', ad oggi, parte, tra cui, in particolare, l'Accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e ratificato dall'Unione europea il 5 ottobre 2016 e dall'Italia con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Accordo di Parigi);
Visto il rapporto delle Nazioni Unite denominato «Decisions adopted by the Conference of the parties», FCCC/CP/2009/11/Add.1 del 30 marzo 2010, contenente, tra l'altro, l'Accordo di Copenaghen, scaturito dalla Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 2015 (COP15), tenuta a Copenaghen nel dicembre del 2009;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», alle cui finalita' e principi si devono ispirare gli interventi del Fondo clima;
Visto l'art. 1, comma 489, della legge istitutiva, il quale disciplina le modalita' di intervento del Fondo prevedendo, in particolare, che «il Fondo puo' intervenire, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, attraverso: a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa e' promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione; b) la concessione di finanziamenti in modalita' diretta o indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo; c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonche' altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;
Visto l'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina, tra l'altro, la garanzia rilasciata dal Fondo clima, prevedendo, in particolare, che «La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito Fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi»;
Visto il medesimo art. 1, comma 490, della legge istitutiva, il quale disciplina altresi' le caratteristiche della garanzia di ultima istanza dello Stato, prevedendo, in particolare, che «Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all' art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, il quale prevede che «Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493»;
Visto l'art. 1, comma 492, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione»;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, il quale prevede che «Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»;
Visto l'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il quale istituisce e disciplina il comitato di indirizzo e il comitato direttivo del Fondo, prevedendo, tra l'altro, che «Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato di indirizzo e un comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a., il piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio. Il comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti S.p.a.»;
Visto l'art. 1, comma 497, della legge istitutiva, il quale prevede che «La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.»;
Vista la normativa europea in materia di clima, in particolare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 30 giugno 2021, n. 2021/1119/UE, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
Visti il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 18 luglio 2018 n. 2018/1046 (UE, EURATOM) (regolamento finanziario) e la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C14/02);
Vista la normativa europea in materia di aiuti di Stato, tra cui, in particolare, la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 2021/C 508/01, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»; la Comunicazione della Commissione europea «sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2008/C 155/02), del 20 giugno 2008; il regolamento della Commissione europea del 17 giugno 2014, n. 651/2014, il quale dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno (regolamento di esenzione) e le Linee guida del 21 dicembre 2021 della Commissione europea su aiuti di Stato al clima, alla protezione ambientale e all'energia 2022;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;
Considerato che l'art. 1, comma 488, della legge istitutiva stabilisce nell'ultimo periodo che «Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2 e all'art. 8;
b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che delibera, tra l'altro, in merito agli interventi concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo e adotta le disposizioni operative;
d) comitato di indirizzo: il comitato di cui all'art. 1, comma 496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del Fondo, il Piano delle attivita';
e) conto corrente di tesoreria centrale: il conto corrente di tesoreria centrale di cui all'art. 1, comma 493, della legge istitutiva;
f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere ai sensi dell'art. 1, comma 493, della legge istitutiva, che disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il Piano delle attivita' e le disposizioni operative;
g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono l'impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione;
h) destinatari finali: i soggetti pubblici o privati ai quali sono destinati i fondi messi a disposizione o garantiti dagli Interventi eseguiti in modalita' indiretta;
i) disciplina rilevante: la legge istitutiva, il presente decreto, i decreti attutativi previsti ai sensi della legge istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e le delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo e dal comitato direttivo;
j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, deliberate dal comitato direttivo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente decreto;
k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima» di cui all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva, istituito nello stato di previsione del MiTE;
l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale gestore del Fondo clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
m) interventi: la sottoscrizione o l'acquisto di quote o partecipazioni di strumenti di investimento, la concessione di finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge istitutiva;
n) istituzioni finanziarie: le istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, gli istituti nazionali di sviluppo e di promozione e le istituzioni finanziarie costituite tramite accordi internazionali, nonche' le banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente nella giurisdizione di riferimento;
o) istituzione finanziarie europee: le istituzioni finanziarie abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea;
p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;
q) micro, piccole e medie imprese: le micro, piccole e medie imprese come definite nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014;
r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;
s) paesi partner: i paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva;
t) piano delle attivita': il piano di attivita' del Fondo deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta del gestore del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
u) strumenti di investimento: gli strumenti di investimento di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;
v) tranche junior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio;
w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ove sia prevista una tranche senior;
x) tranche senior: nell'ambito di un portafoglio di operazioni finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.
 
Art. 2

Oggetto, finalita' e risorse disponibili

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 488, della legge istitutiva, definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo clima versate sul conto corrente di tesoreria centrale.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento degli interventi a favore dei beneficiari o dei destinatari finali con riferimento ad operazioni, volte a contribuire al raggiungimento, nei paesi partner, degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia. A tale fine, sono considerate ammissibili agli Interventi del Fondo le operazioni che sono rendicontabili ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo le modalita' e i criteri definiti dal comitato di indirizzo ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente decreto.
3. Gli accordi rilevanti ai fini del comma 2 del presente articolo sono individuati dal comitato di indirizzo. Il comitato direttivo valuta in sede di delibera degli Interventi la coerenza dei medesimi con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse, tenuto conto dell'assorbimento di risorse generato dal fondo di accantonamento di cui all'art. 9 del presente decreto e delle risorse integrative di cui all'art. 13 del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, tenuto conto della dotazione del Fondo disposta dall'art. 1, comma 488 della legge istitutiva, e nei limiti delle risorse libere, le garanzie rilasciate ai sensi del capo IV del presente decreto non superano l'importo complessivo annuale di 250 milioni di euro. L'importo delle garanzie anno per anno non rilasciate e' disponibile negli anni successivi, fermo restando che la somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti dal Fondo tramite il rilascio delle garanzie, non supera l'importo complessivo massimo di 1.250 milioni di euro.
5. I rimborsi, i proventi, i dividendi, gli interessi e i recuperi delle somme erogate dal Fondo per gli interventi sono versati sul conto corrente di tesoreria centrale ed utilizzati per ulteriori interventi nel rispetto della disciplina rilevante, fermo quanto previsto all'art. 9, comma 11, del presente decreto.
 
Art. 3

Tipologie di interventi

1. Il Fondo opera mediante le seguenti tipologie di interventi:
a) l'assunzione di capitale di rischio, di cui al capo II;
b) la concessione di finanziamenti, di cui al capo III;
c) il rilascio di garanzie, di cui al capo IV.
2. I singoli interventi a valere sulle risorse del Fondo sono deliberati dal comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo, in conformita' con la disciplina rilevante.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Il Fondo sottoscrive o acquista quote o partecipazioni nei seguenti strumenti di investimento che operano secondo criteri ESG e in linea con le pratiche di mercato:
a) fondi di investimento di debito o di investimento in partecipazioni;
b) fondi di investimento multilaterali di sviluppo;
c) fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;
d) altri organismi di investimento collettivo del risparmio o schemi di investimento individuati dal comitato direttivo.
2. Gli strumenti di investimento di cui al comma 1 investono o concedono credito a favore dei destinatari finali, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.
 
Art. 5

Condizioni e modalita'

1. Il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto:
a) di quote o partecipazioni sino alle percentuali dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento individuate nel Piano delle attivita' in modo da mitigare i rischi di concentrazione degli interventi del Fondo, e comunque non superiori al 50 per cento; e
b) di un ammontare minimo, per singola operazione di investimento, pari a 5 milioni di euro.
2. Nel caso in cui lo strumento di investimento consenta la partecipazione a diverse classi di rischio, il Fondo puo' partecipare anche in forma subordinata, per una percentuale dell'ammontare totale degli importi sottoscritti dello strumento di investimento non superiore al 30 per cento, a condizione che l'iniziativa sia promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti e banche nazionali di promozione.
3. Il comitato di indirizzo puo' determinare l'applicazione di condizioni finanziarie concessionali agli strumenti di investimento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
4. Il Fondo riconosce ai gestori degli strumenti di investimento costi e commissioni in linea con le prassi di settore, nel rispetto, ove applicabile, della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
5. La documentazione contrattuale dello strumento di investimento prevede, a carico del gestore dello Strumento di investimento, un obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, con gli obiettivi del Fondo e la relativa rendicontazione.
 
Art. 6

Soggetti beneficiari

Il Fondo interviene attraverso la concessione di finanziamenti, a favore di beneficiari o destinatari finali, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.
 
Art. 7

Condizioni e modalita'

1. I finanziamenti sono concessi in qualsiasi forma, anche tramite sottoscrizione di titoli di debito, per un importo non inferiore a 5 milioni di euro.
2. I finanziamenti sono concessi in modalita' diretta o indiretta tramite l'intermediazione di istituzioni finanziarie, nonche' di fondi multilaterali di sviluppo.
3. I finanziamenti destinati a micro, piccole e medie imprese sono concessi esclusivamente in modalita' indiretta.
4. I finanziamenti concessi in modalita' indiretta tramite istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo, possono essere concessi a tali soggetti anche in forma subordinata.
5. Il comitato di indirizzo puo' determinare l'applicazione di condizioni finanziarie concessionali quando il finanziamento e' a favore di Stati, banche centrali, enti pubblici di Stati, istituzioni finanziarie multilaterali, nonche' fondi multilaterali di sviluppo. Le condizioni finanziarie agevolate possono essere applicate anche a classi di beneficiari privati o a tipologie di finanziamenti concessi ai privati, individuate dal comitato di indirizzo, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
6. Nel caso di finanziamenti concessi in modalita' indiretta, la documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti di cui al comma 2, un obbligo di utilizzo delle risorse coerente con quanto previsto dall'art. 6 e con gli obiettivi del Fondo e di relativa rendicontazione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, il Fondo puo' intervenire in operazioni di rifinanziamento e nel mercato secondario, anche nell'ambito dei processi di sindacazione promossi da istituzioni finanziarie bilaterali, multilaterali e sovranazionali ed istituti nazionali di promozione.
 
Art. 8

Soggetti beneficiari

1. Il Fondo rilascia garanzie a favore di: (i) istituzioni finanziarie; (ii) fondi multilaterali di sviluppo e (iii) fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali, nonche' da istituti nazionali di promozione, con riferimento ad operazioni che rispettano i requisiti dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.
 
Art. 9

Condizioni e modalita'

1. Il Fondo rilascia garanzie a copertura delle esposizioni assunte dai soggetti di cui all'art. 8 del presente decreto derivanti da (i) finanziamenti, (ii) portafogli di finanziamenti, (iii) sottoscrizione di emissioni obbligazionarie e (iv) garanzie a copertura di esposizioni derivanti da finanziamenti, portafogli di finanziamenti e sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.
2. Le garanzie a valere sul Fondo sono rilasciate nel rispetto dei seguenti limiti:
a) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da singoli finanziamenti, da sottoscrizione di emissioni obbligazionarie o da garanzie su singoli finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per un ammontare per singola garanzia:
1) non inferiore a 5 milioni di euro; e
2) non superiore a 100 milioni di euro, per le garanzie concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano delle attivita' per gli anni successivi, tenuto conto del relativo sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;
b) per le garanzie a copertura di esposizioni derivanti da portafogli di finanziamenti sono rilasciate dal Fondo per un ammontare per singolo portafoglio:
1) non inferiore a 5 milioni di euro; e
3. 2) non superiore a 150 milioni di euro, per le garanzie concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato dal Piano delle attivita' per gli anni successivi, tenuto conto del relativo sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva.
4. Il Fondo rilascia garanzie a copertura di operazioni di finanziamento a favore di micro, piccole e medie imprese solo tramite garanzie di portafoglio di finanziamenti.
5. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
6. La garanzia del Fondo copre, nei limiti stabiliti dal comma 9 del presente articolo, la perdita complessivamente subita dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto per capitale, interessi contrattuali e di mora.
7. La garanzia del Fondo rilasciata su portafogli di finanziamenti puo' coprire anche tranche junior e tranche mezzanine.
8. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo su singole esposizioni e' fino all'80 per cento delle esposizioni stesse, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
9. La percentuale massima di copertura della garanzia rilasciata dal Fondo su portafogli di finanziamenti e' pari a:
a) l'80 per cento di ciascuna perdita registrata sul portafoglio di finanziamenti o, se previste, sulla tranche senior e sulla tranche mezzanine;
b) il 50 per cento di ciascuna perdita registrata sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti.
10. La remunerazione della garanzia rilasciata dal Fondo e' determinata in conformita' alla metodologia adottata dal comitato di indirizzo che puo' applicare anche condizioni concessionali a classi di beneficiari o a categorie di garanzie nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, ove applicabile, ivi compresa la comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Le commissioni dovute al gestore del fondo sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questo e imputabili alle attivita' svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
11. Ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge istitutiva, a copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce un apposito fondo di accantonamento costituito a valere sulle risorse libere del Fondo, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2, comma 4, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo medesimo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' eventuali recuperi delle somme escusse ed eventuali integrazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge istitutiva.
12. Per ciascuna garanzia rilasciata dal Fondo, sul fondo di accantonamento di cui al comma 12 viene accantonata a cura del Gestore del Fondo:
a) una somma compresa tra l'8 per cento e il 100 per cento dell'importo garantito, secondo criteri e metodologie di valutazione, in linea con le migliori pratiche di gestione del rischio, adottate dal comitato di indirizzo su proposta del gestore del Fondo e aggiornati periodicamente in sede di approvazione del Piano delle attivita';
b) una somma pari al 100 per cento dell'importo garantito nel caso di rilascio di garanzia a copertura di tranche junior del portafoglio di finanziamenti.
13. Gli importi dovuti dal Fondo a titolo di escussione delle garanzie rilasciate sono imputati alle risorse del fondo di accantonamento di cui al comma 12 e, in caso di esaurimento delle stesse, alle altre risorse del Fondo.
14. A seguito della ricezione di una richiesta di escussione inviata dai beneficiari, il gestore del Fondo versa le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:
a) trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle disposizioni operative;
b) quaranta giorni lavorativi dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.
Salvo diversa delibera del comitato direttivo, da adottarsi caso per caso, su singole posizioni, su proposta motivata del gestore del Fondo, quando la garanzia e' a copertura di singole esposizioni derivanti da finanziamenti, l'indennizzo e' corrisposto nel rispetto del piano di ammortamento del finanziamento per come originariamente pattuito dalle parti. Le procedure di escussione sono ulteriormente disciplinate nelle disposizioni operative.
15. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, la garanzia rimane pienamente efficace qualora i beneficiari intendessero richiedere ai soggetti debitori dell'operazione garantita, ai sensi della relativa documentazione contrattuale, il recupero delle somme garantite, nonche' nel caso in cui le esposizioni garantite siano oggetto di accordi transattivi, per l'importo non recuperato ai sensi dei predetti accordi e a condizione che gli stessi accordi transattivi siano stati previamente approvati dal comitato direttivo.
16. A seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo si surroga nel diritto di rivalersi sui soggetti debitori dell'operazione garantita, fermo restando, nel caso delle garanzie su portafogli di finanziamenti, l'ordine di subordinazione determinato dall'eventuale presenza di tranche junior, tranche mezzanine e tranche senior.
17. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie di cui al presente capo IV sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge istitutiva.
 
Art. 10

Contributi a fondo perduto

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, i contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 491, della legge istitutiva sono destinati ad interventi in forma di contributo in conto capitale, di contributo in conto interessi, al rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi ed a coprire le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento e realizzazione degli interventi.
2. Le condizioni, i criteri e le modalita' di concessione del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni operative.
3. Le attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 includono, a titolo esemplificativo, le spese per:
a) consulenze di natura tecnica, progettuale e legale volte a valutare fattibilita' ed impatto delle iniziative potenzialmente oggetto degli interventi;
b) programmi di formazione e sviluppo delle competenze;
c) altre attivita' o consulenze relative alle attivita' di progettazione e strutturazione delle iniziative potenzialmente destinatarie degli interventi;
d) consulenze ai paesi partner finalizzate al miglioramento del contesto istituzionale, regolamentare e finanziario al fine di permettere e supportare la conclusione di interventi nelle relative giurisdizioni.
4. I costi delle attivita' di cui al comma 1 sono sostenuti dal Fondo anche cumulativamente per una medesima iniziativa.
5. Il comitato di indirizzo puo' individuare destinazioni dei contributi a fondo perduto ulteriori a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1 del presente articolo possono essere effettuate dal gestore del Fondo o da questo affidate a soggetti terzi individuati dal comitato direttivo o a operatori privati selezionati dal gestore del Fondo nel rispetto della normativa applicabile.
7. Il comitato direttivo concede, con apposita delibera, i contributi a fondo perduto di cui al presente articolo, determinandone di volta in volta la destinazione.
8. In caso di affidamento delle attivita' di cui al comma 1 a soggetti terzi, il gestore del Fondo, nel conferire i relativi contributi a fondo perduto, disciplina le modalita' di concessione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e di impatto del medesimo.
 
Art. 11

Piano delle attivita', criteri di priorita' e
disposizioni operative

1. Il Piano delle attivita' contiene le linee guida alle quali il gestore del Fondo si attiene per individuare le iniziative da presentare al comitato direttivo e definisce, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, l'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, il relativo sistema dei limiti di rischio, inclusi i limiti alle esposizioni del Fondo su singole operazioni o controparti, ovvero in valute diverse dall'euro, nonche' l'accesso a fondi addizionali con relativa disciplina di utilizzo.
2. Il Piano delle attivita' puo' essere integrato o modificato con delibera del comitato di indirizzo.
3. Le disposizioni operative definiscono, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, nel rispetto del presente decreto e in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera dell'Italia, le procedure alle quali il gestore del Fondo si attiene nello svolgimento della propria attivita' nonche' i criteri di priorita' in ragione della maggiore aderenza degli Interventi agli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Tali Disposizioni operative stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di istruttoria, i criteri di valutazione della remunerazione degli interventi, i parametri per la valutazione in termini di impatto atteso dagli interventi, le eventuali caratteristiche di dettaglio degli interventi e gli elementi contrattuali principali da riflettere nella documentazione contrattuale, le modalita' di sottoscrizione della documentazione contrattuale, di gestione e monitoraggio, di rendicontazione finanziaria e di impatto, di revoca e di recupero dei crediti, nonche' i termini e le modalita' di escussione delle garanzie concesse dal Fondo.
 
Art. 12

Co-finanziamento

1. Gli interventi possono essere effettuati anche in co-finanziamento con istituzioni finanziarie, Istituzioni finanziarie europee e Fondi multilaterali di sviluppo e fondi nazionali costituiti da risorse pubbliche.
 
Art. 13

Risorse integrative

1. Le risorse del Fondo possono essere incrementate dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo in un'apposita sezione speciale.
2. Il comitato direttivo delibera la costituzione della sezione speciale di cui al comma 1 e di sottosezioni, ciascuna dotata di propria contabilita' separata, nelle quali sono conferite le risorse integrative, in funzione del soggetto che ha disposto l'apporto finanziario.
3. La convenzione disciplina le modalita' di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1 e puo' essere integrata con appositi addenda in funzione delle destinazioni e condizioni di utilizzo di ciascuna risorsa integrativa.
4. I criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse integrative di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di conferimento al Fondo ai sensi del comma 2, sono disciplinate da un apposito accordo da stipularsi tra il gestore e ciascun soggetto che ha disposto l'apporto finanziario integrativo, previa delibera del comitato direttivo. Alle risorse assegnate alle sottosezioni di cui al comma 2 accedono gli interventi che hanno requisiti di ammissibilita' coerenti con i criteri e le condizioni di utilizzo di cui al predetto accordo.
 
Art. 14

Gestione del Fondo

1. La convenzione disciplina, tra l'altro, le attivita' amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con la disciplina rilevante, regola, tra l'altro, la remunerazione del gestore del Fondo e le spese di gestione del Fondo, ivi incluse quelle relative alla preventiva definizione della disciplina rilevante necessaria all'avvio dell'operativita' del Fondo ed alla successiva strutturazione finanziaria e legale dei singoli Interventi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 491, della legge istitutiva, nonche' delimita il perimetro delle attivita' di competenza del gestore del Fondo e le modalita' di rendicontazione periodica delle risorse del Fondo impiegate.
2. La remunerazione di CDP e' disciplinata in modo tale da escludere elementi di aiuti di Stato a favore della stessa. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 10.
3. Il gestore del Fondo cura l'istruttoria finanziaria e la gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli interventi nel rispetto di quanto previsto nella disciplina rilevante e nella convenzione, con esclusione delle attivita' deliberative di competenza del comitato direttivo, come previsto al comma 6 del presente articolo. Nell'ambito dell'istruttoria finanziaria di ciascun intervento, il gestore del Fondo fa pieno affidamento sulla veridicita', completezza e correttezza di tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ricevute da ciascun soggetto richiedente. Il gestore del Fondo cura il recupero delle somme in caso di revoca dell'intervento.
4. Il gestore del Fondo espleta il proprio mandato nel rispetto del presente decreto, della disciplina rilevante e sulla base di quanto indicato nella convenzione, nonche' delle istruzioni del MiTE, del comitato di indirizzo e del comitato direttivo, ricevute anche su apposita richiesta del medesimo gestore del Fondo. Il gestore del Fondo adempie ai propri obblighi gestori con un grado di diligenza professionale non inferiore a quella impiegata nell'espletamento delle attivita' a valere sulle risorse proprie, fermo restando che il rispetto delle previsioni della disciplina rilevante costituisce il parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale del gestore del Fondo.
5. Le disposizioni operative e la convenzione disciplinano le modalita' di gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi del gestore.
6. Il comitato direttivo delibera, tra l'altro, su apposita richiesta del gestore del Fondo, in merito alla concessione e alla revoca degli interventi, nonche' su questioni specifiche emerse in sede di gestione incluse le richieste di rimborso anticipato dei fondi erogati in caso di revoca e l'avvio di procedure di recupero dei crediti e l'accettazione di eventuali proposte transattive.
7. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, separato e distinto a tutti gli effetti da quello del gestore del Fondo.
 
Art. 15

Motivi di esclusione degli interventi

1. Si applicano i motivi di esclusione in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari e di sanzioni ed embarghi, come specificati nelle disposizioni operative tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna tipologia di intervento.
2. Fermi restando le modalita' e i criteri di deliberazione degli interventi previsti dal DM Comitati, l'intervento non e' comunque ammesso, e se gia' deliberato e' revocato, nei seguenti casi, come specificati in relazione a ciascuna tipologia di Intervento nelle disposizioni operative:
a) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello strumento di investimento e' oggetto di procedura di insolvenza in base al diritto di volta in volta applicabile;
b) il beneficiario o il destinatario finale o il gestore dello strumento di investimento soddisfa le condizioni previste dal diritto di volta in volta applicabile per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
c) l'intervento non soddisfa una o piu' tra le condizioni e i criteri richiesti ai sensi del presente decreto, per fatti imputabili al beneficiario, al destinatario finale o al gestore dello strumento di investimento;
d) consegna di documentazione incompleta o irregolare da parte del beneficiario o del gestore dello strumento di investimento;
e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario o del gestore dello strumento di investimento.
 
Art. 16

Rendicontazione e rimedi

1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.
2. Le modalita' di rendicontazione sono definite dal comitato di indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.
3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi prevede appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario e relativi rimedi in caso di inadempimento.
 
Art. 17

Recupero dei crediti e accordi transattivi

1. L'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di volta in volta dal comitato direttivo.
2. Nel caso di interventi sotto forma di concessione di garanzia, i beneficiari di cui all'art. 8 attivano tempestivamente i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito. Dopo l'escussione della garanzia, il Fondo e' surrogato nei diritti dei beneficiari come previsto dall'art. 9, comma 16. In tal caso, i beneficiari e il Fondo, quest'ultimo per il tramite del gestore del Fondo, gestiscono le azioni necessarie od opportune, ciascuno a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito. Il Fondo, per il tramite del gestore del Fondo, potra' in ogni caso conferire mandato revocabile a terzi o ai beneficiari, che non possono senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.
3. Il recupero dei crediti da effettuarsi sia in Italia che al di fuori del territorio italiano e' svolto dal gestore del Fondo, nella fase stragiudiziale e giudiziale, nei termini previsti dalla convenzione.
4. I costi e le spese, anche relativi ai consulenti legali del libero foro di cui al presente articolo, nonche' ogni importo, comprese le spese legali, derivante da eventuali pronunce giudiziali avverse a qualsiasi titolo, anche nell'ambito di eventuali contenziosi passivi, inclusi quelli promossi direttamente nei confronti di CDP, sono ad esclusivo carico del Fondo clima.
5. I crediti verso gli Stati sono trattati in seno al Club di Parigi con il supporto e il coordinamento del gestore del Fondo nei termini previsti dalla convenzione.
 
Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Di Maio

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3295