IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»; Visto l'art. 1, comma 954, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che ha sostituito l'art. 15, comma 1, lettera e) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, prevedendo la detraibilita' delle spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali; Visto, inoltre, il comma 955, dell'art. 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che le predette disposizioni di cui al comma 954, lettera b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, relativo a «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509» e, in particolare, l'art. 3 che individua i corsi di istruzione universitaria; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di lauree e lauree magistrali e successive modificazioni, il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi di lauree magistrali delle professioni sanitarie e il decreto ministeriale 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi di lauree delle professioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2021 n. 1015, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 al n. 2450, recante la determinazione del «costo standard per studente in corso 2021-2023», differenziato per aree disciplinari omogenee; Visto l'art. 3, comma 20 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali «...valutano la condizione economica degli iscritti ...e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari»; Ritenuto, altresi', di avvalersi dell'anagrafe nazionale degli studenti universitari (ANS) che, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, contiene i principali dati relativi agli iscritti ai corsi di studio delle Universita' statali e non statali, ivi compresi gli importi relativi alle spese per la frequenza dei corsi di istruzione universitaria; Tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali, in attuazione del citato art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986; Ritenuto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanitaria che, attese le finalita' del presente decreto, si ritiene debba essere ulteriormente suddivisa in due aree distinte, cioe' medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle Universita' statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti; Vista la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del 6 dicembre 2022, n. 25413 con la quale si propone di stabilire la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Universita' non statali, confermando quella prevista dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 23 dicembre 2021 n. 1324; Ravvisata l'esigenza di confermare la misura massima delle detrazioni spettanti agli studenti delle Universita' non statali prevista dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 23 dicembre 2021, n. 1324;
Decreta:
Art. 1
1. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universita' non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale e' presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella: Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
===================================================================== | | Zona | Zona | Zona | | Area disciplinare corsi | geografica | geografica | geografica | | istruzione | Nord | centro |sud e isole | +============================+============+============+============+ | Medica |euro 3.900 |euro 3.100 |euro 2.900 | +----------------------------+------------+------------+------------+ | Sanitaria |euro 3.900 |euro 2.900 |euro 2.700 | +----------------------------+------------+------------+------------+ | Scientifico-Tecnologica |euro 3.700 |euro 2.900 |euro 2.600 | +----------------------------+------------+------------+------------+ | Umanistico-Sociale |euro 3.200 |euro 2.800 |euro 2.500 | +----------------------------+------------+------------+------------+
2. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonche' le zone geografiche di riferimento delle regioni. 3. La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello e' indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:
Tipologia corsi post-laurea
===================================================================== | | Zona | Zona | Zona | | Spesa massima | geografica | geografica | geografica | | detraibile | nord | centro |sud e isole | +=======================+==============+==============+=============+ |Per i corsi di | | | | |dottorato, di | | | | |specializzazione e | | | | |master universitari di | | | | |primo e di secondo | | | | |livello | euro 3.900 |euro 3.100 |euro 2.900 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+
4. Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 5. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2022
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 162 |