Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 3 febbraio 2023 |
Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2012/1151, (UE) 2014/652, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 18096. Individuazione dei tempi e delle modalita' di gestione dei provvedimenti adottati dagli organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell'accertamento di non conformita', in attuazione dell'art. 7 del decreto 20 dicembre 2013 n. 15962; Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 n. 15962. Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2013/392 della Commissione del 29 aprile 2013; Visto il regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificita' (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 14 ottobre 2013 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) 2012/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in materia di disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove e' previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2005 recante linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, n. 876. Nuove indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2014/653; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2016 recante disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001; Visto il regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'art. 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari; Visto il regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) 2013/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 2 agosto 2018, n. 7552 recante sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto 18 luglio 2018 recante Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome delle varieta' di vite, ai sensi dell'art. 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto 12 marzo 2019, Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di appello; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Visto il regolamento (UE) 2014/251 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/1991; Vista la legge n. 4, del 3 febbraio 2011, recante Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale, ai sensi dell'art. 224-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate; Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271 di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, recante le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza; Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2017/625, lo Stato membro deve garantire un coordinamento efficace ed efficiente di tutte le autorita' coinvolte quando, per lo stesso settore, piu' autorita' sono designate a organizzare o eseguire controlli ufficiali; Considerata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento delle produzioni di qualita' regolamentata e dei relativi sistemi di controllo e vigilanza; Considerata la differente organizzazione delle autorita' competenti allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e la differente competenza territoriale e settoriale; Ritenuto opportuno di ridefinire il sistema nazionale di vigilanza attraverso la semplificazione del processo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'attivita', cosi' come delineato dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 2012; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 21 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente decreto ministeriale, di seguito solo decreto, disciplina le modalita' di coordinamento delle autorita' competenti in materia di vigilanza a norma dell'art. 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di assicurare uniformita' ed efficacia dell'attivita' di vigilanza su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' competente per l'attivita' di vigilanza: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito: ICQRF) - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari - Ufficio PREF II - Vigilanza, gli uffici territoriali ICQRF e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per i settori attribuiti dalle norme; b) produzioni agroalimentari certificate: le produzioni agroalimentari per le quali e' previsto un sistema di controllo e certificazione ad opera di un organismo di controllo e certificazione incaricato dall'autorita' competente; c) organismo di controllo e certificazione: soggetto pubblico o privato, terzo e indipendente, incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a svolgere servizi di valutazione della conformita' per le produzioni agroalimentari certificate, accreditato alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, se previsto dalle norme di riferimento; d) valutazione della conformita': procedura atta a dimostrare che le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate; e) certificazione: processo che, attraverso diverse operazioni di valutazione e accertamento svolte da soggetti terzi, accreditati e autorizzati, conferisce (in caso di esito positivo) una certificazione di conformita'; f) accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che un determinato organismo di certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; g) linee guida: una raccolta di disposizioni aventi funzione di indirizzo e coordinamento, riguardanti le modalita' operative per la programmazione, esecuzione dell'attivita' di vigilanza e gestione degli esiti, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti delle autorita' competenti; h) vigilanza: complesso delle attivita' svolte dalle autorita' competenti, attraverso l'organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell'organismo di controllo e certificazione nell'espletamento dei compiti di valutazione della conformita' affidati, compresa la verifica dell'efficacia, dell'indipendenza e dell'obiettivita' del modo in cui sono svolti tali compiti, e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi; i) vigilanza partecipata: attivita' svolta con la partecipazione di piu' autorita'; l) vigilanza non partecipata: attivita' svolta da una sola autorita'; m) banca dati vigilanza: sistema informativo con il quale sono raccolti e resi disponibili alle autorita' competenti: i dati dell'attivita' svolta dagli organismi di controllo; i dati sulla attivita' di vigilanza svolta dalle autorita' competenti; gli esiti della sorveglianza dell'ente unico di accreditamento per il reciproco scambio informativo. |
| Art. 3
Obiettivi dell'attivita' di vigilanza
1. La vigilanza ha lo scopo di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti normativi, organizzativi e gestionali previsti per il rilascio dell'autorizzazione a operare quali organismi di controllo e certificazione nonche' di verificare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di controllo. 2. Le autorita' competenti verificano attraverso audit che non ci siano carenze di requisiti e carenze nell'operato degli organismi di controllo e certificazione e, se queste carenze si sono verificate, che siano stati adottati idonei correttivi. 3. Nel rispetto dell'autonomia decisionale e degli ambiti territoriali e settoriali di competenza, le autorita' competenti programmano, svolgono e monitorano l'attivita' di vigilanza assicurando il coordinamento e contribuiscono alla programmazione, allo svolgimento e al monitoraggio dell'attivita' di vigilanza partecipata. 4. Gli obiettivi annuali stabiliti nel programma nazionale di vigilanza sono rimodulati in ragione di sopravvenute circostanze che ne impediscono il raggiungimento. |
| Art. 4
Composizione e compiti del Comitato nazionale di vigilanza
1. Il Comitato nazionale di vigilanza, istituito presso l'ICQRF, e' composto dall'ispettore generale capo, con funzioni di presidente, dal direttore generale competente in materia di vigilanza, con funzioni di vicario; dal dirigente dell'ufficio competente in materia di vigilanza, da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma o da un suo sostituto, in assenza del titolare. 2. Le regioni e province autonome comunicano all'ICQRF la nomina di nuovi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti. 3. Il Comitato nazionale di vigilanza svolge i seguenti compiti: A) definisce e approva entro il 31 dicembre di ciascun anno il programma annuale di vigilanza partecipata e, eventualmente, l'attivita' non partecipata; B) elabora e approva le linee guida, le procedure e le istruzioni operative per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza partecipata; C) esamina le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dalle autorita' compenti sulla base del programma annuale di cui alla lettera A); D) redige una relazione annuale sulla vigilanza partecipata svolta; E) propone e organizza programmi formativi comuni per le autorita' competenti; F) esamina aspetti normativi specifici che hanno impatto sull'attivita' di vigilanza; G) propone interventi evolutivi del sistema informativo banca dati vigilanza. 4. Il Comitato definisce il regolamento di funzionamento, prevedendo l'attivazione di gruppi di lavoro permanenti o specifici e il dettaglio dei programmi formativi di cui alla lettera E) del comma 3, e lo approva; 5. I compiti di cui alle lettere B, D, e G sono svolti nell'ambito gruppi di lavoro istituiti con il regolamento di funzionamento. 6. Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta per ciascun semestre e ogni volta che cio' si renda necessario, anche su istanza motivata di almeno due regioni/province autonome. 7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'ICQRF. |
| Art. 5
Programmazione ed esecuzione dell'attivita' di vigilanza
1. Entro il mese di novembre di ogni anno il Comitato predispone il programma nazionale di vigilanza per l'anno successivo. 2. Il programma nazionale di vigilanza individua, per ambito certificato, gli organismi di controllo e certificazione, la/e autorita' incaricata/e dello svolgimento della vigilanza annuale e la ripartizione delle attivita' tra le autorita' competenti. 3. Le attivita' sono condotte in conformita' alle modalita' operative stabilite nelle linee guida adottate ai sensi della lettera B), del comma 3, dell'art. 4, del decreto. 4. Gli oneri dell'attivita' di vigilanza gravano sulle autorita' procedenti. |
| Art. 6
Informative
1. Le autorita' competenti, che nel corso della vigilanza riscontrano delle situazioni critiche che possono pregiudicare l'affidabilita' del sistema di controllo e certificazione o l'affidabilita' dell'organismo di controllo e certificazione, trasmettono gli esiti della vigilanza alla direzione generale competente. 2. Su iniziativa dell'autorita' incaricata, il Comitato nazionale di vigilanza e' informato delle situazioni critiche accertate di cui al comma 1. |
| Art. 7
Banca dati vigilanza
1. Il sistema informativo banca dati vigilanza e' disponibile sull'infrastruttura Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Alle autorita' competenti per l'attivita' di vigilanza e' garantito l'accesso alla banca dati vigilanza. 3. Le autorita' competenti per l'attivita' di vigilanza inseriscono in banca dati vigilanza gli esiti dell'attivita' svolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) e l). 4. La banca dati vigilanza garantisce un adeguato livello di interoperabilita' con altri sistemi informativi pubblici contenenti informazioni in materia di produzioni agroalimentari certificate utili ai fini della vigilanza. |
| Art. 8
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
| Art. 9
Norme abrogate
1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» e' abrogato. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2023
Il Ministro: Lollobrigida |
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