IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 2 febbraio 2023
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e integrato ai sensi dell'art. 26, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale sono state integrate di euro 30.000.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 con la quale sono state ulteriormente integrate di euro 35.000.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022 e n. 958 del 4 gennaio 2023, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali; Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, cui consegue il permanere delle esigenze volte ad assicurare il soccorso, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le diverse misure in materia di accoglienza poste in essere; Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 gennaio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, e' integrato di euro 55.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci |