Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 16 dicembre 2022 |
Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione); Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «Farm to fork» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 final; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalita' di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza; Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»; Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualita' nazionali nonche' le modalita' di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010; Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualita' nazionali; Visto il decreto dipartimentale n. 6005 dell'8 febbraio 2021 di proroga del riconoscimento del consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il SQNZ denominato «Consorzio Sigillo Italiano» riconosciuto con decreto ministeriale n. 828 del 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011 n 4337. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura, favorisce lo sviluppo delle imprese agricole e l'inserimento dei giovani agricoltori; Considerata l'opportunita' da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualita' che siano conformi alle normative unionali, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dalla Politica agricola comune; Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualita' rivestono un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea; Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualita' nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati; Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attivita' di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualita', in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati; Ritenuto opportuno intervenire nel settore zootecnico con riferimento ai prodotti ottenuti con il rispetto di disciplinari riconosciuti; Ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito come proveniente da un sistema di qualita' nazionale, nonche' di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori; Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalita' di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti alla rinnovata normativa unionale; Ritenuto necessario integrare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualita' nazionale per il settore zootecnico con ulteriori requisiti caratterizzanti in materia di sostenibilita' degli allevamenti; Ritenuto necessario sostituire ed abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2011; Acquisite le osservazioni della Commissione di cui all'art. 15 «Commissione SQN» del decreto ministeriale 4 marzo 2011 a seguito della riunione dell'11 luglio 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
1. Il presente decreto istituisce il regime di qualita', che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, definito Sistema di qualita' nazionale zootecnia, di seguito «SQNZ», in conformita' con quanto previsto dall'art. 47, lettera a) «Regimi di qualita'» del reg. UE 2022/126, secondo i seguenti criteri: i) la specificita' del prodotto finale deriva da obblighi tassativi che garantiscono: a) caratteristiche specifiche del prodotto; b) particolari metodi di produzione; oppure c) una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; ii) il SQNZ e' aperto a tutti i produttori; iii) il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto e' verificato dalle autorita' pubbliche o da un organismo di controllo indipendente; iv) Il SQNZ e' trasparente e assicura una tracciabilita' completa dei prodotti ottenuti. 2. I prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera i), punto c) e che contenga anche uno o piu' elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46 del richiamato reg. UE 2022/126, possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile». 3. Con successivi decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentita la Commissione SQNZ di cui all'art. 4 del presente decreto, acquisita l'intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono predisposte le linee guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. |
| Allegato
Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema qualita' nazionale zootecnia Ambito di applicazione Le presenti linee guida forniscono indicazioni per presentare istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'ottenimento di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale nel cogente settore zootecnico. Presentazione dell'istanza La proposta di riconoscimento e' presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto al: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI1 - Agricoltura biologica e sistemi di qualita' alimentare nazionale e affari generali - via Venti Settembre, 20 - 00172 Roma (RM) - pec: saq1@pec.politicheagricole.gov.it sia in formato cartaceo, in duplice copia ed in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni ed integrazioni, sia via pec, con relativi allegati, al fine di consentire una migliore circolazione dei documenti anche fra tutti i membri della Commissione SQNZ. Contenuto dell'istanza L'istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione SQNZ deve contenere le seguenti schede:
Scheda 1
Contatti
a) nome dell'organizzazione istante; b) legale rappresentante; c) indirizzo, con recapiti telefonici e di posta elettronica (pec); d) soggetto referente per le comunicazioni (deve essere espressamente dichiarato se l'istanza e' presentata da piu' soggetti riuniti in associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. o non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e s.s. c.c.).
Scheda 2
Rappresentativita' del soggetto proponente
Per assicurare la trasparenza nella valutazione dei diversi disciplinari di produzione e l'applicazione di regole omogenee nella valutazione della produzione nazionale prevista dal citato art. 5, di seguito si propone un box esplicativo nel quale sono contenute le regole di valutazione che adottera' la Commissione SQNZ. Fattispecie 1 Ipotesi di prodotto esistente e commercializzato, del quale esistano dati produttivi. Il quantitativo effettivamente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione complessiva nazionale. In presenza di dati produttivi, il richiedente deve obbligatoriamente rifarsi a questa fattispecie. La produzione nazionale, accertata per esempio da dati ISTAT, e' 100. Il richiedente deve quindi dimostrare, attraverso la raccolta dei dati aziendali, di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale. Fattispecie 2 Ipotesi di prodotto non commercializzato, oppure commercializzato ma del quale non esistano dati produttivi. Il quantitativo potenzialmente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione potenziale nazionale per quella potenziale tipologia di prodotto; ci si riferisce, in sostanza, a stime, ricerche di mercato, ecc, da produrre a cura del proponente. In tale ipotesi la Commissione SQNZ e' tenuta a valutare l'attendibilita' di tale dato e il proponente dovra' dimostrare di essere rappresentativo del dato ritenuto attendibile dalla Commissione. La differenza fra le due fattispecie illustrate sta nel fatto che nella fattispecie 2 il proponente, oltre a fornire i dati rappresentativi della propria potenzialita' produttiva, e' tenuto a dimostrare anche il potenziale produttivo nazionale. Il proponente deve quindi fornire indicazioni in merito al potenziale produttivo del prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ. N.B. gli esempi 1 e 2 hanno solo scopo esemplificativo e non hanno alcun valore in merito a presunte caratteristiche di conformita' a sistemi SQNZ.
Scheda 3
Nome del prodotto da riconoscere nell'SQNZ
Il disciplinare di produzione deve contenere la denominazione obbligatoria che identifica il SQNZ. La denominazione proposta deve: a) essere tale da consentire l'identificazione e la riconoscibilita' del prodotto sul mercato in relazione alle specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare; b) non deve ingenerare confusione con le denominazioni gia' registrate ai sensi della vigente regolamentazione unionale in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, a indicazioni geografiche protette, a specialita' tradizionale garantita; c) non deve coincidere con il nome di un prodotto agroalimentare tradizionale inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a meno che le Regioni interessate non comunichino che, nel caso di riconoscimento di tale denominazione nel SQNZ, ritireranno il prodotto tradizionale dall'elenco. In taluni casi, purche' motivati all'interno della relazione di cui alla successiva scheda 5, puo' essere proposto piu' di un nome per il prodotto da riconoscere nel SQNZ.
Scheda 4
Descrizione sintetica degli elementi che determinano la qualita' superiore
Sono requisiti minimi di un disciplinare di produzione SQNZ, oltre alla denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto: a) i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore; e/o b) requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione. Oltre ai precedenti requisiti minimi, i disciplinari di produzione SQNZ possono prevedere: a) requisiti relativi ad aspetti ambientali; b) obblighi specifici previsti dalle normative della specifica filiera. Il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ deve essere descritto attraverso una scheda tecnica/di prodotto che delinei i requisiti qualitativi superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge. Ulteriori aspetti qualificanti della produzione dovranno essere esplicitamente dichiarati. Le condizioni produttive da realizzare per giungere ad un prodotto che risponda a tali dichiarazioni devono essere fissate nel disciplinare in aggiunta agli aspetti sopra indicati. Nel caso le peculiarita' del prodotto derivino dalla razza o dal tipo genetico, tali elementi devono essere descritti.
Scheda 5
Relazione sugli sbocchi di mercato attuali o prevedibili e sul potenziale produttivo
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale il prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ deve rispondere agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili. Al fine di dimostrare che un prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili, i soggetti proponenti sono tenuti a produrre un'analisi descrittiva del mercato da cui si evinca l'effettiva richiesta per il prodotto nonche' una valutazione di come il prodotto si distingua dagli altri prodotti similari (cio' puo' avvenire a titolo di esempio attraverso indagini di mercato, specifiche richieste da parte dei consumatori e/o loro organizzazioni, ovvero specifiche richieste di operatori del commercio moderno e/o tradizionale nonche' della ristorazione). Gli elementi di cui sopra devono attestare il fabbisogno del mercato e del consumatore. La dimostrazione degli sbocchi di mercato puo' essere assolta anche attraverso intese di filiera o contratti quadro o accordi commerciali con operatori della distribuzione che riguardino lo sviluppo del prodotto per il quale e' presentata l'istanza.
Scheda 6
Disciplinare di produzione
La qualita' dei prodotti di origine animale e' il risultato di un insieme di fattori, tra cui svolgono un ruolo fondamentale le tecniche di allevamento, l'alimentazione, le condizioni igienico - sanitarie, le caratteristiche genetiche degli animali, l'ambiente dove vengono allevati e dove si procede alle diverse fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione degli stessi prodotti e alle tecniche impiegate nel corso del processo produttivo. L'obiettivo e' produrre un alimento di qualita' superiore ed ottenuto con tipologie di alimentazione e in condizioni di allevamento piu' qualificanti, nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela dell'ambiente e che si differenzi significativamente dai prodotti convenzionali per uno o piu' di queste caratteristiche. Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto zootecnico E' necessario descrivere nel disciplinare il processo produttivo in grado di determinare le caratteristiche specifiche di miglioramento del processo e/o una qualita' del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. Qualora un'istanza si riferisca a un prodotto che deriva da soggetti gia' sottoposti al rispetto di un disciplinare approvato nell'ambito di un regime di qualita' o di un sistema di etichettatura, regolamentati a livello comunitario, per una parte sola di produzione, il disciplinare SQNZ deve richiamarlo esplicitamente, riportando solo gli ulteriori aspetti di differenziazione sia in merito alle tecniche produttive di conservazione, che agli aspetti di controllo. a) Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento Il disciplinare deve contenere le tipologie e le tecniche di conduzione d'allevamento (es. allevamento stallino, semi-brado, brado, con descrizione piu' precisa delle scelte manageriali per le singole fasi,) che, consentendo l'equilibrato soddisfacimento dei fabbisogni fisiologici degli animali, portino allo sviluppo delle peculiarita' che caratterizzano il prodotto che si fregera' del marchio SQN. Se le caratteristiche qualitative del prodotto sono influenzate dall'eta' degli animali (es. eta' alla macellazione), o dalla durata di particolari periodi di allevamento (es. finissaggio), devono essere fornite le indicazioni relative ai tempi di allevamento. Il disciplinare puo' dare per implicita la descrizione delle modalita' organizzative ed applicative, basate su norme cogenti, finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale, al contenimento delle malattie e alla gestione delle deiezioni in funzione dei vincoli ambientali: su tali aspetti possono essere inserite prescrizioni che si discostino dalle norme cogenti in senso maggiormente restrittivo (es. divieto di impiego di mangimi medicati per una fase d'allevamento, principi attivi non ammessi, tempi di sospensione maggiorati in caso di utilizzo di antibiotici, impiego di tecniche preventive, impiego delle migliori tecniche disponibili, ecc.). b) Tecniche di alimentazione E' necessario che il disciplinare contenga informazioni legate a: - alimenti e modalita' di impiego, inclusa l'acqua di bevanda; - principi fondamentali della razione alimentare quali, ad esempio, il livello proteico, quello energetico e la frazione fibrosa (quest'ultima in particolare nella razione dei ruminanti); - un eventuale elenco di alimenti da vietare, in quanto in grado di apportare caratteristiche negative alla qualita' del prodotto finale; c) La scelta degli animali Qualora le caratteristiche del prodotto a marchio siano connesse con la razza e/o il tipo genetico e/o la categoria, questi devono essere esplicitati unitamente ai requisiti ed alle procedure necessari per garantire tale appartenenza. d) Strutture e impianti Le strutture nonche' gli impianti e le attrezzature di allevamento, devono essere descritte allo scopo di dimostrare il rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali (spazi e condizioni climatiche degli ambienti), di quelle igienico-sanitarie degli animali e dei processi produttivi, nonche' l'individuazione e/o l'efficace separazione di animali destinati al circuito SQNZ da quelli allevati in modo convenzionale. Nel caso in cui la qualita' superiore sia legata all'alimentazione, nello stesso allevamento non possono coesistere tipi di alimentazione diversi, fatte salve eventuali specificita' delle singole fasi del ciclo di allevamento (ad esempio una parte degli animali e' alimenta «NON OGM» e una parte in modo convenzionale). Devono essere descritti in particolare gli aspetti che consentono di completare l'individuazione delle tecniche d'allevamento, con particolare riferimento agli aspetti che possono contribuire al raggiungimento delle caratteristiche peculiari del SQN (es. densita' d'allevamento inferiore a quella prevista dalla norma, specifiche caratteristiche che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale, ecc.). e) Individuazione e separazione degli animali Quando necessario, devono essere descritte procedure che, ad integrazione della normativa cogente sull'identificazione degli animali (individuale o per gruppi), consentano l'applicazione di un sistema di tracciabilita' assicurando l'individuazione degli animali appartenenti al circuito SQN e/o la loro separazione da soggetti diversi. f) Tecnologie di lavorazione/conservazione del prodotto L'eventuale lavorazione e la conservazione dei prodotti SQN deve devono avvenire in luoghi e/o contenitori in grado di assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali (temperatura, umidita', ecc) ottimali per la conservazione degli stessi e/o per il conferimento ad essi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche desiderate (es. frollatura delle carni). A tal fine e' opportuno fornire indicazioni in merito ai tempi e alle condizioni da rispettare in questa fase. g) Descrizione degli aspetti inerenti tracciabilita', registrazioni e autocontrollo Tracciabilita'. Tutti gli operatori della filiera devono attuare le procedure descritte nei disciplinari che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilita' senza soluzione di continuita' e si sottopongono ai relativi controlli. Fanno parte del sistema di tracciabilita' la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti e l'attivazione di procedure (informatiche e/o cartacee) che assicurino una registrazione documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico. Registrazioni e documentazione. I disciplinari devono indicare precisamente quali documenti e registrazioni devono essere tenuti per attestare il rispetto delle prescrizioni produttive previste per le diverse fasi, nonche' i tempi della loro conservazione per eventuali controlli. Separazione e visibilita' del prodotto. Tutti i prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio SQNZ devono essere sempre facilmente identificabili e adeguatamente separati in fase di stoccaggio, di lavorazione e di vendita dagli altri. La separazione puo' avvenire in modo spaziale e/o temporale. Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio SQNZ preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio SQNZ. I prodotti non confezionati devono essere esposti, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza al SQNZ. h) Autocontrollo degli operatori che aderiscono al SQNZ Deve essere previsto un piano di autocontrollo sui requisiti di produzione previsti dal disciplinare che preveda opportune registrazioni delle operazioni svolte. Il piano di autocontrollo deve indicare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformita' rilevate e le azioni correttive. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del Piano di autocontrollo. i) Etichettatura Indicazioni obbligatorie. L'etichetta del prodotto, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare: la denominazione prevista dal disciplinare di produzione; l'indicazione del Paese di origine/allevamento del prodotto, ove non sia gia' previsto da specifica normativa. Ulteriori indicazioni. E' possibile indicare in etichetta il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione nonche' l'indicazione della regione di origine o di allevamento, purche' sia garantita la rintracciabilita' dello stesso e la permanenza nel territorio indicato per un periodo significativo in rapporto alla durata del ciclo produttivo. Nel disciplinare e' altresi' possibile prevedere che il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori sia elemento obbligatorio da inserire in etichetta. Sono altresi' equiparate ai marchi commerciali le certificazioni volontarie di prodotto a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). E' inoltre possibile riportare in etichetta il marchio collettivo unico che il Ministero istituisce con apposito provvedimento. L'utilizzo dello stesso e' facoltativo da parte dei produttori ma nel caso di utilizzo lo stesso deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed e' subordinato al rigoroso rispetto delle previsioni di cui al regolamento d'uso. In affiancamento a tale marchio e' altresi' possibile inserire in etichetta l'eventuale marchio di sistema qualita' regionale nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualita' regionale zootecnia in conformita' alle normative unionali. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni: a) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; b) prodotto agricolo e prodotto dell'acquacoltura: i prodotti elencati al titolo III - Agricoltura e pesca - art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) prodotto alimentare: i prodotti riferibili all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) prodotti agricoli e prodotti alimentari di provenienza zootecnica SQNZ: i prodotti agricoli certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ e i prodotti alimentari composti con una percentuale non inferiore al 75% in peso sulla s.s. di prodotti certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ; e) mangimi: i prodotti riferibili all'art. 3, par. 4) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; f) filiera agroalimentare: l'insieme di tutte le fasi e dei relativi operatori che vi concorrono, ciascuno per il proprio ambito operativo, che i prodotti, di cui all'art. 1 del presente decreto, percorrono dalla produzione primaria fino alla distribuzione al consumatore finale; g) operatori: soggetti, singoli o associati, inseriti nell'elenco di cui all'art. 9 del presente decreto; h) operatore associato: operatore dotato di personalita' giuridica che riunisce e rappresenta un insieme di singoli operatori; i) gruppo di filiera: insieme di operatori organizzati appartenenti alla filiera agroalimentare ricompresa in un disciplinare riconosciuto dal SQNZ, composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera di interesse, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento); j) capo filiera: soggetto rappresentativo della fase di produzione primaria e degli operatori, al quale e' conferito il coordinamento dei gruppi di filiera, responsabile della conformita' del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformita'; k) autorita' competente per il SQNZ: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e, della pesca e dell'ippica, di seguito Ministero; l) autorita' di vigilanza per il SQNZ: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito ICQRF, e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito regioni, per le attivita' di produzione ricadenti nei territori di propria competenza; m) autorita'/organismo di controllo: soggetto pubblico/privato, che offre adeguate garanzie di indipendenza, imparzialita', competenza e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati conferiti/delegati. Gli organismi di controllo, in qualita' di soggetti privati con persona giuridica, sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012; n) disciplinare di produzione: regola tecnica di produzione riconosciuta nell'ambito del SNQZ contenente la descrizione dei processi produttivi e i requisiti dei prodotti da questi ottenuti che si distinguono da quelli convenzionali previsti dalla normativa cogente; o) piano di controllo tipo: documento tecnico che riporta le indicazioni minime che dovranno almeno essere ricomprese nel piano dei controlli di cui al successivo punto; p) piano dei controlli: documento tecnico che riporta le disposizioni operative che dovranno essere applicate dall'organismo di controllo (OdC), al fine di verificare se l'operatore SQNZ rispetta le disposizioni del disciplinare di produzione; q) misure precauzionali: azioni che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi della filiera al fine di garantire l'aderenza dei processi/prodotti ai requisiti stabiliti nel disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ; r) autocontrollo: adozione delle necessarie misure precauzionali, con successiva verifica di queste e dei conseguenti requisiti di conformita' relativi ad un processo/prodotto, attuata e registrata da parte degli operatori per le attivita' svolte presso i propri siti produttivi; s) certificazione di conformita': atto ufficiale mediante il quale l'autorita'/organismo di controllo dichiara l'idoneita' di un operatore e/o la conformita' del processo/prodotto ai requisiti previsti da un disciplinare riconosciuto nell'ambito del SQNZ e secondo quanto stabilito dal piano di controllo; t) consorzio: il consorzio costituito dai capo filiera certificati per il SQNZ di cui alla lettera j) del presente articolo ed ai sensi dell'art. 13 del presente decreto. |
| Art. 3
Disciplinari di produzione del SQNZ
1. Il Ministero riconosce ed autorizza i disciplinari di produzione afferenti al SQNZ se questi soddisfano le condizioni di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto e sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE. 2. Il Ministero, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa specie zootecnica, puo' riconoscere uno o piu' disciplinari di produzione purche' diversificabili in base alle caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto. 3. I disciplinari di produzione, di cui al precedente comma 1, sono redatti secondo le linee guida di cui all'allegato I al presente decreto, e contengono requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 4. I disciplinari di produzione sono associati ad uno specifico piano di controllo il rispetto del quale e' verificato da un'autorita'/organismo di controllo. 5. I disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione che li ha riconosciuti. 6. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma 5, i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita' conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126, ed aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. 7. Con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo da inserire nell'SQNZ, compresi i relativi piani di controllo. 8. Con successivi decreti il Ministero individua le modalita' attuative necessarie a rendere operativo il SQNZ in relazione ad ogni singolo disciplinare di produzione, riconosciuto ai sensi del precedente comma, circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo, le autorita'/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione. 9. Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate. |
| Art. 4
Commissione SQNZ
1. E' istituita presso il Ministero la Commissione SQNZ con il compito di valutare i disciplinari di produzione afferenti il SQNZ, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, con il compito di esprimere pareri vincolanti in merito al riconoscimento dei singoli disciplinari di produzione e dei relativi piano di controllo. 2. La Commissione e' composta da sei rappresentanti del Ministero e da un rappresentante per ogni regione. 3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica pro-tempere o suo delegato e le funzioni di segretario sono attribuite a un rappresentante del Ministero. 4. La Commissione puo' estendere la partecipazione alle riunioni ad altri funzionari del Ministero o ad altre istituzioni competenti, nonche' ad esperti tecnici e rappresentanti delle parti interessate. 5. La Commissione SQNZ si riunisce e svolge i suoi lavori sulla base di un regolamento interno. 6. Ai componenti della Commissione SQNZ non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 5
Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del SQNZ
1. Sono legittimati a presentare al Ministero la richiesta di riconoscimento di un disciplinare di produzione le regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole ed il consorzio di cui al successivo art. 13. 2. Il soggetto richiedente, ad esclusione delle regioni, deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale, espresso in quantita' o in valore, del prodotto oggetto del disciplinare, riferita all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento. 3. Al fine di assicurare che il SQNZ risponda a reali sbocchi di mercato attuali e prevedibili, il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione deve produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare stesso risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione. 4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione, e' convocata la Commissione SQNZ, di cui all'art. 4 del presente decreto, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione di richiesta di riconoscimento di un disciplinare afferente al SQNZ e formula il relativo parere entro trenta giorni la data di prima convocazione. 5. Qualora la Commissione SQNZ esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso e' pubblicato, a cura del Ministero, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali legittime opposizioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di opposizioni, la Commissione SQNZ esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero avvia la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE. 6. Qualora dovessero emergere osservazioni sulla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione, dovessero pervenire opposizioni da parte dei soggetti interessati e raccomandazioni da parte degli uffici competenti della Commissione europea, e' convocata entro trenta giorni la Commissione SQNZ con il compito di valutare quanto rilevato o pervenuto. In tale caso possono partecipare alle riunioni i proponenti il disciplinare e i soggetti oppositori. Sentite le parti e valutate le eventuali osservazioni o opposizioni, la Commissione decide e comunica per iscritto l'esito alle parti interessate. 7. In caso di valutazione sfavorevole, la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione viene archiviata. 8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero. 9. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri relativamente ai controlli da parte delle autorita'/organismi di controllo, qualora taluni controlli si sovrappongono con quelli previsti da altri disciplinari riconosciuti dal Ministero ed afferenti anche a diversi sistemi di qualita' e/o di etichettatura volontaria, tali controlli possono essere utilizzati se in linea con il piano dei controlli redatto per il disciplinare di produzione in questione. 10. Gli operatori, di cui all'art. 2 lettera g) del presente decreto, per favorire la gestione del SQNZ, possono costituirsi in un consorzio riconosciuto dal Ministero con un apposito decreto, come previsto all'art. 13 del presente decreto. 11. L'adesione all'SQNZ costituisce titolo per gli operatori interessati per l'accesso alle provvidenze previste all'art. 77 del regolamento (UE) 2021/2115. 12. Alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione SQNZ si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste dal presente articolo. |
| Art. 6
Piano di controllo tipo e Piano di controllo
1. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 5 e' verificato da uno o piu' autorita'/organismi di controllo sulla base del piano di controllo. 2. Il piano di controllo e' redatto dall'autorita'/organismo di controllo sulla base del piano di controllo tipo, di cui al successivo comma, e la sua conformita' e' verificata dal Ministero. 3. Il piano di controllo tipo e' predisposto dal Ministero e, sulla base delle specifiche di processo e/o prodotto di ogni disciplinare di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo. 4. Al fine di elaborare il piano di controllo tipo e di valutare la conformita' di ogni singolo piano di controllo al relativo piano di controllo tipo, il Ministero si avvale di una apposita Commissione interna, formata da rappresentanti dei Dipartimenti DPQAI e ICQRF, nominata con successivo decreto interdipartimentale. |
| Art. 7
Autorita'/organismi di controllo
1. Le autorita'/organismi di controllo che intendono svolgere le attivita' di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di una vigente autorizzazione del Ministero - ICQRF in uno dei settori citati all'art. 1, lettera i) «la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e/o lettera j) «l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialita' tradizionali garantite» del regolamento (UE) 2017/625. 2. Le autorita'/organismi di controllo di cui al comma 1, presentano apposita istanza al Ministero chiedendo di essere inseriti in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso. 3. In caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'autorita'/organismo di controllo, il Ministero provvede all'esclusione della medesima autorita'/organismo di controllo dall'elenco di cui al comma 2. 4. L'elenco di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito internet del Ministero www.politicheagricole.it nella sezione «Qualita'». 5. Il rispetto dei requisiti previsti da ciascun disciplinare SQNZ e' verificato dall'autorita'/organismo di controllo sulla base di un piano di controllo redatto in conformita' al piano di controllo tipo di cui all'art. 6 del presente decreto. |
| Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sulle autorita'/organismi di controllo e' svolta dal Ministero - ICQRF e dalle regioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; 2. L'attivita' di vigilanza e' effettuata attraverso le modalita' individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF. |
| Art. 9
Elenco dei disciplinari e degli operatori aderenti ad un disciplinare di produzione SQNZ
1. E' istituito presso il Ministero l'elenco dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli operatori legittimamente interessati. 2. E' istituito presso il Ministero l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione afferente il SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione. 3. L'elenco, di cui al comma 2, e' redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dalle autorita'/organismi di controllo secondo le modalita' che saranno individuate dal Ministero con apposita circolare. 4. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito internet del Ministero. |
| Art. 10
Adesione degli operatori al SQNZ
1. Possono aderire ad un disciplinare di produzione afferente il SQNZ gli operatori singoli o associati che si impegnano a rispettare le disposizioni ivi contenute e si assoggettano ai controlli dell'autorita'/organismo di controllo autorizzato dal Ministero che hanno prescelto. 2. Ogni autorita'/organismo di certificazione autorizzati mantiene aggiornato l'elenco degli operatori, con le relative indicazioni delle eventuali quantita' prodotte per singola tipologia di prodotto, inseriti nel sistema di controllo e lo trasmette al Ministero per la successiva pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto. 3. L'adesione al SQNZ e' volontaria e aperta a tutti gli operatori legittimamente interessati. |
| Art. 11
Etichettatura e presentazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ sono riportate le seguenti informazioni: a) la denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ; b) la dicitura «Sistema di qualita' nazionale zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»; c) il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa. 2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al comma 1, nella presentazione, nella pubblicita' e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni: a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformita' SQNZ; b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13; c) la denominazione e/o il logo dell'autorita'/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformita' al SQNZ; d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie; e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei disciplinari di produzione del SQNZ. 3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate: a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; b) nell'elenco degli ingredienti quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ, nel loro insieme sono presenti in percentuale minore al 75% del prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale; 4. Nei prodotti alimentari non e' ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l'altro non certificato ai sensi del presente decreto. |
| Art. 12
Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione
1. Hanno titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione afferente il SQNZ le regioni o un soggetto che rappresenti un numero di operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 30% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione nell'ultimo triennio. 2. Alla richiesta di modifica si applica mutatis mutandis la procedura di cui all'art. 5. |
| Art. 13
Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ
1. Con successivo decreto il Ministero, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-regioni, individua i requisiti per il riconoscimento del consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ, costituito da operatori singoli e associati che partecipano al SQNZ, con finalita' di compiti consultivi, di assistenza tecnica, di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e di vigilanza sul mercato. |
| Art. 14
Valorizzazione dei prodotti SQNZ
1. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'utilizzo e il consumo dei prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ. 2. L'utilizzo di prodotti ottenuti in conformita' al SQNZ, nella loro prerogativa di prodotti di qualita', puo' costituire titolo preferenziale nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva. |
| Art. 15
Interventi a sostegno del SQNZ
1. Il Ministero, per favorire la diffusione del SQNZ: a) promuove attivita' di studio, ricerca, informazione e divulgazione del SQNZ; b) prevede interventi, nel limite massimo previsto dalla cogente regolamentazione europea, al sostegno dei produttori che aderiscono al SQNZ attraverso il rispetto del disciplinare di produzione; c) sostiene le attivita' di promozione e valorizzazione del SQNZ anche attraverso quelle realizzate dal consorzio di cui all'art. 13. |
| Art. 16
Misure transitorie
1. I disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed i relativi Piani di controllo rimangono in vigore. 2. Nel caso sia necessario un adeguamento al presente decreto dei disciplinari di cui al precedente comma 1, sentite le autorita'/organismi di controllo di cui al precedente art. 7, si procedera' d'ufficio, dandone comunicazione ai soggetti interessati e pubblicando sul sito del Ministero i disciplinari modificati e relativi Piani di controllo. 3. Il consorzio riconosciuto dal Ministero con decreto ministeriale n. 60005 dell'8 febbraio 2021, mantiene il riconoscimento fino alla emanazione del provvedimento di cui all'art. 13 del presente decreto e per il quale dovra' adeguarsi nel corso di un anno. |
| Art. 17
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto ministeriale 12 giugno 2009, n. 9021, relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualita' nazionali, e successive modificazioni; b) il provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' del 25 ottobre 2011 «Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualita' nazionale zootecnia»; c) il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante la regolamentazione del sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione. |
| Art. 18
Norma di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Roma, 16 dicembre 2022
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 144 |
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