Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 novembre 2022 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, modificato dal decreto legislativo del 4 ottobre 2019, n. 116, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura; Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; Visto il decreto del Mipaaf del 16 febbraio 2010 recante i criteri di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n. 133/2008 per il settore apistico; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura; Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 6805, del 21 dicembre 2018, con il quale e' stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 3 del decreto del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali del 25 marzo 2016; Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016; Considerato che, ai sensi dell'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, e' del 30% e che, pertanto, e' opportuno rendere disponibile una quota pari al 70% di cofinanziamento nazionale, cosi' come esplicitato nel Piano strategico PAC (PSP 2023-2027) presentato dall'Italia all'Esecutivo di Bruxelles il 31 dicembre 2021; Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementera' solamente gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, con una ripartizione percentuale delle risorse finanziarie rispettivamente pari a 24%, 56%, 10% e 10% cosi' come riportato nell'allegato I del PSP 2023-2027; Considerata l'importanza del settore in termini ambientali soprattutto nelle zone marginali e l'opportunita' di pervenire a standard di qualita' piu' elevati, si rende necessario rinnovare il comitato di indirizzo e monitoraggio, anche alla luce delle difficolta' che il settore attraversa a causa delle recenti crisi sanitarie; Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore apistico; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la comunicazione del 15 novembre 2022, con la quale la Commissione politiche agricole ha segnalato gli esiti della riunione tenutasi il 10 novembre 2022; Ravvisata l'urgenza dell'emanazione del presente provvedimento al fine di consentire la pubblicazione dei bandi delle regioni, delle province autonome e del Ministero in tempo utile all'avvio della campagna apistica 2023; Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa il 28 novembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Interventi
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», predispone il Piano strategico PAC, di seguito denominato «PSP», di cui all'art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, che include, fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia: intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori; intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali; intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attivita' volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualita' dei prodotti dell'apicoltura. 2. Gli interventi nel settore apistico di cui al comma 1, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. |
| Allegato I
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SCHEDA DI SINTESI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
INTERVENTI e AZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato III (articolo 5, comma 9) (Voci di spesa non ammissibili)
-Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api -Acquisto di automezzi targati. -Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature. -Spese di trasporto per la consegna di materiali. -IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorche' effettivamente non recuperata), non e' mai una spesa ammissibile. -Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili. -Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*) -Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attivita' specifiche del Programma. -Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali. -Acquisto di materiale usato. -Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali. (*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate. |
| Allegato IV (articolo 13, comma 1) (Tabelle riepilogative azioni svolte)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato V (articolo 13, comma 2) (Scadenziario)
Parte di provvedimento in formato grafico a) Fase di programmazione: - 30 novembre 2022 per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 (Art. 8, comma 2) - 30 novembre 2022 per l'invio dei sottoprogrammi regionali, provinciali e ministeriali. (Art.4) - 30 giugno per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti (Art. 8, comma 2) b) Fase di attuazione: - 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10) - 30 aprile per la comunicazione da parte delle Amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4) - 15 maggio per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4) - 30 giugno per la comunicazione da parte delle Amministrazioni al Ministero e ad AGEA della modifica dei sottoprogrammi; (art. 9, comma 2) - 31 dicembre termine di effettuazione delle spese. (Art. 9, comma 5) c) Fase di rendicontazione: - le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1 agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. (Art. 9, comma 5) - 31 marzo per la trasmissione ad AGEA Coordinamento, da parte degli Organismi pagatori, dell'elenco dei pagamenti effettuati l'anno apistico precedente e di una sintesi delle somme andate in economia per il successivo inoltro al Ministero (Art. 7, comma 1, ottavo trattino) - 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni concluse. (art. 13) NB: Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo, con le eccezioni della scadenza del 31 dicembre (termine di effettuazione delle spese di cui al quinto trattino del punto b) e del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli aiuti ai beneficiari (primo trattino del punto c), che non sono derogabili. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura e all'art. 36 del regolamento delegato (UE) 2022/126. 2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per: a. «Nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che e' composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantita' di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso; b. «Pacco d'api»: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto; c. «Api regine»: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui e' posta insieme ad alcune api operaie «accompagnatrici» e una adeguata quantita' di candito; d. «Forme associate»: le organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni e federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualita' certificati; e. «Amministrazioni»: il Ministero, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano all'elaborazione del programma; f. «Anno apistico»: periodo di tempo corrispondente all'anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici; g. «Azione»: sotto insieme di un intervento. |
| Art. 3
Contenuti del Programma apistico nazionale
1. Il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, e' articolato in sottoprogrammi: a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e; b) delle regioni e delle province autonome. 2. I sottoprogrammi predisposti dalle amministrazioni riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le «Forme associate», di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 2, del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale e' elaborato in stretta collaborazione con le «Forme associate» del settore apistico a carattere nazionale. 3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica conforme al modello riportato in allegato I recante: a) l'indicazione delle esigenze del settore apistico nell'ambito territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto con le Forme associate rappresentative del settore interessato; b) la descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del nesso tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere a), b), e) ed f), previste nel PSP Italiano, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115; c) la descrizione delle azioni che saranno intraprese nell'ambito degli interventi per l'apicoltura scelti tra quelli elencati in allegato II, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per intervento con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, come esemplificato al punto 6 dell'allegato I; d) le disposizioni intese ad assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunita' inerenti il sottoprogramma di propria competenza per il settore apistico; e) le azioni intraprese per il confronto con le «Forme associate» rappresentative del settore apistico ed il loro elenco. 4. La modifica del Programma apistico nazionale durante il quinquennio, qualora comporti la modifica del PSP, e' soggetta a quanto previsto dall'art. 119 del regolamento (UE) 2021/2115. |
| Art. 4 Presentazione dei sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome e del sottoprogramma ministeriale
1. Le amministrazioni delle regioni e province autonome interessate trasmettono via PEC, entro il 30 novembre 2022, il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all'Ufficio PIUE VI del Ministero, all'indirizzo: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it entro lo stesso termine temporale e' definito il sottoprogramma ministeriale. 2. Il Ministero valuta la conformita' dei sottoprogrammi, di cui al comma 1, al PSP e in caso positivo comunica, a ciascuna amministrazione, il proprio «nulla osta» all'emissione del relativo bando per l'assegnazione dei finanziamenti, entro trenta giorni dalla ricezione del sottoprogramma. In caso contrario, il Ministero provvede a trasmettere all'amministrazione le indicazioni per la riformulazione del sottoprogramma in questione, fissando il termine massimo di quindici giorni entro il quale il suddetto sottoprogramma deve essere aggiornato e ritrasmesso al Ministero. 3. Il Ministero riassume le richieste finanziarie pervenute dalle Amministrazioni, in cinque tabelle, relative a ciascuno degli anni apistici 2023-2027 e lo diffonde a tutti i portatori di interesse e alle Forme associate, di livello nazionale, rappresentative del settore apistico. 4. Al fine di garantire il coordinamento delle attivita' previste per la gestione del Programma nazionale, e' aggiornato il Comitato di indirizzo e monitoraggio istituito con decreto dipartimentale n. 6805, del 21 dicembre 2018. Il Comitato, che puo' avvalersi anche di esperti scientifici esterni, resta in carica fino a conclusione del PSP 2023-2027 ed e' costituito da tredici componenti: due rappresentanti del Ministero - Ufficio PIUE VI con funzioni rispettivamente di Presidente e di Vicario; quattro rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante UNAAPI; un rappresentante del CONAPI; un rappresentante dell'Osservatorio nazionale miele; un rappresentante della FAI; un rappresentante di Miele in cooperativa; un rappresentante del CREA-PB; un rappresentante di ISMEA. |
| Art. 5
Interventi ammessi
1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e prescelti dall'Italia nel PSP inviato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, fatte salve successive modifiche. Essi sono elencati all'art. 1 mentre, nell'allegato II al presente decreto, sono specificati unitamente alla codifica delle azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle stesse voci di spesa, duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali. 2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non puo' essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. 3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il materiale biologico ed in tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'art. 11, paragrafi 1, 9, e 10. 4. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) e' ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone Apis mellifera ligustica, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, Apis mellifera siciliana, limitatamente alla Regione Sicilia; per la sottospecie di confine Apis mellifera carnica, il contributo e' concesso limitatamente al territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e delle zone di confine nazionale individuate dalla Regione del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la sottospecie Apis mellifera mellifera, e' ammessa al contributo limitatamente alle zone di confine nazionale individuate dalla Regione Liguria. La certificazione e' rilasciata dal CREA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di Apis mellifera presso Accredia. Gli apiari di destinazione del materiale biologico acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori. 5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni regionali e provinciali. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamita' naturale grave che colpisca seriamente l'azienda; d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto; e) un'epizoozia che colpisca la totalita' o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario; f) l'esproprio della totalita' o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. Nei casi di: a) cessazione dell'attivita' del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto; b) cambio di proprieta', in particolare se cio' reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure; c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, gli organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale. 6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcen ter/ e la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a web-master@politicheagricole.it 7. Ai fini dell'espletamento dell'intervento b) i), di cui all'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi», nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 8. L'intervento di cui all'art. 55, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2115, «collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura» e' svolto esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del sottoprogramma del Ministero. 9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III. |
| Art. 6
Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni
1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato II, fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari e alle relative procedure. 2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificita' dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilita' dei soggetti richiedenti il beneficio e modalita' per l'applicazione dei sottoprogrammi. 3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o piu' criteri di rappresentativita' quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantita' di miele prodotto dai soci. |
| Art. 7
Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti e di AGEA coordinamento
1. L'Organismo pagatore competente provvede: alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della modulistica, nonche' di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti; alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento; alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel «fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento; alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4; al controllo della conformita' delle domande alle norme nazionali e dell'UE; alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno; di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate; alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo; all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonche' di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno. 2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attivita' di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni e gli Organismi pagatori competenti e provvede, altresi', alla comunicazione del prospetto di cui all'art. 9, comma 4, al Ministero. |
| Art. 8
Ripartizione dei finanziamenti
1. Stante l'importo del cofinanziamento unionale, di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115, di euro 5.166.537,00, per ciascuno degli esercizi del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale, il Ministero provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento del restante 70% di cofinanziamento di competenza nazionale, pari ad euro 12.055.253,00. 2. Il Ministero concorda con le altre amministrazioni l'assegnazione finanziaria del proprio sottoprogramma e, successivamente, provvede a ripartire la rimanente parte dei fondi disponibili, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli alveari rilevati dall'Anagrafe apistica nazionale, aggiornato all'ultimo censimento disponibile, concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale. La ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 e' comunicata alle regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 mentre, la ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti, e' comunicata entro il 30 giugno del secondo anno antecedente l'inizio dell'esercizio (ad esempio: 30 giugno 2023 per l'esercizio 2025), in modo che ogni ente abbia certezza del finanziamento assegnato per i due anni successivi. Resta inteso che la disponibilita' finanziaria per l'esercizio 2023 di ciascuno degli enti partecipanti e' determinata dalla differenza tra il predetto ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022. A tal riguardo, non appena AGEA Coordinamento avra' ufficializzato l'entita' del cofinanziamento pubblico effettivamente liquidato ai beneficiari di ciascuno degli enti partecipanti, nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, il Ministero provvedera' ad informare i suddetti enti sull'effettiva disponibilita' finanziaria per l'esercizio in questione, ovverosia a rideterminare gli importi comunicati antecedentemente al 30 novembre 2022, a valere per l'esercizio 2023. Analogamente, per ciascuno degli esercizi successivi al 2023, l'ammontare finanziario disponibile per ogni ente e' dato dalla differenza tra l'ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto - 31 dicembre. 3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica. |
| Art. 9
Utilizzo dei finanziamenti ed eleggibilita' delle spese
1. Nel corso dello svolgimento delle attivita', le amministrazioni partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati a ciascuna azione con l'obbligo di comunicazione al Ministero, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato secondo la procedura dell'art. 8, comma 2. 2. Tutti i sottoprogrammi possono essere modificati 1 volta l'anno, a partire dal 2023 e le modifiche sono comunicate al Ministero e ad Agea - Coordinamento, entro il 30 giugno di ciascun anno antecedente a quello oggetto di modifica. 3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una piu' razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia. 4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario suddiviso per intervento e per azione. Pertanto, AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, una o piu' amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massi-male loro assegnato, AGEA - Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinche' tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre amministrazioni, nei limiti del tetto massimo nazionale. 5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo. Tuttavia, affinche' l'Organismo pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, termine dell'esercizio finanziario FEAGA, stabilito all'art. 35 del regolamento (UE) 2021/2116, le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la predetta scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1° agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. 6. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purche' tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresi' eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda, purche' successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico. |
| Art. 10
Beneficiari e presentazione delle domande di finanziamento
1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonche' le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme e gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalita' individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6. 2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori. 3. La domanda di finanziamento e' indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi. |
| Art. 11
Controlli e sanzioni
1. L'attivita' di controllo e' svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo le modalita' contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed e' esercitata dall'Organismo pagatore, che puo' coordinarsi con le amministrazioni interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12. 2. Di ogni sopralluogo e' redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione. 3. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta. 4. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del regolamento (UE) n. 2116/2021. |
| Art. 12
Modalita' di rendicontazione
1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformita' a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115», al fine di evidenziare che la spesa documentata e' stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti. |
| Art. 13
Comunicazioni
1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonche' i dati consuntivi delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna azione del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV e' definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire. 2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo. |
| Art. 14
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura, e' abrogato; tuttavia esso continua ad applicarsi sino alla naturale conclusione del programma apistico triennale 2020-2022. 2. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2022
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 52 |
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