Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2023 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DECRETO RETTORALE 26 gennaio 2023
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario». (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario - n. 11), ed in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, con il quale e' stato emanato lo «Statuto di Ateneo» dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2012;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione (seduta del 30 giugno 2022 - parere favorevole) e del senato accademico (seduta del 7 luglio 2022 - approvazione), relative alle modifiche degli articoli: 10 (comma 3), 14 (comma 2) 18, 22 (comma 1) e 39 (comma 1), inviate al M.U.R in data 14 settembre 2022;
Vista la nota M.U.R acquisita con protocollo n. 278227 del 14 novembre 2022, con la quale venivano formulate alcune osservazioni agli articoli: 14, comma 2, 18 e 39, comma 1, nonche' si segnalava la necessita' di modificare, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell'universita' e della ricerca;
Viste le successive delibere del consiglio di amministrazione (seduta del 22 dicembre 2022 - parere favorevole) e del senato accademico (seduta del 17 gennaio 2023 - approvazione) di adeguamento ai rilievi sollevati per gli articoli 14, comma 2, e 18, nonche' di ulteriore modifica dell'art. 39, comma 1, consistente nel cassare la disposizione oggetto di revisione e successivo rilievo;

Decreta:

Art. 1

E' modificato lo «Statuto di Ateneo» dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, relativamente agli articoli:
art. 10, comma 3 (Il rettore) come segue: «[...] Nel primo turno di votazioni risultera' eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; [...]»;
art. 14, comma 2 (Collegio dei revisori dei conti) come segue: 2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
1. uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca»;
art. 18 (Collegio di disciplina) come segue: [...] 2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo e' prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalita' di composizione e di funzionamento del Collegio.
3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attivita'.
4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del rettore, la titolarita' del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.
5. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura al massimo quattro anni e non e' consecutivamente rinnovabile. [...]
[...]
11. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese»;
art. 22, comma 1 (Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilita'. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno) come segue:
1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;
art. 39, comma 1 (Scuole di specializzazione) come segue: «1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.».
Sono inoltre modificate, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell'universita' e della ricerca.
Pertanto, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia risulta come riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.
 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia
(Emanato con decreto del rettore n. 86
del 26 gennaio 2023 - prot. 19456)

Sommario

Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalita' e autonomia dell'universita'
Art. 2 - Principi ispiratori
Art. 3 - Codice etico
Art. 4 - Internazionalizzazione
Art. 5 - Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica
Art. 6 - Attivita' di ricerca e didattica
Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie
Art. 8 - Diritto allo studio
Titolo II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO
Art. 9 - Organi di Ateneo
Art. 10 - Rettore
Art. 11 - Prorettori e delegati
Art. 12 - Senato accademico
Art.u13 - Consiglio di amministrazione
Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 15 - Nucleo di valutazione
Art. 16 - Direttore generale
Art. 17 - Funzioni dirigenziali
Art. 18 - Collegio di disciplina
Art. 19 - Comitato unico di garanzia
Art. 20 - Consulta del personale tecnico-amministrativo
Art. 21 - Conferenza degli studenti
Art. 22 - Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilita'. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno
Art. 23 - Rappresentanze studentesche
Art. 24 - Regolamenti
Art. 25 - Coperture assicurative
Titolo III - STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
Art. 27 - Dipartimenti
Art. 28 - Organi di Dipartimento
Art. 29 - Consiglio di Dipartimento
Art. 30 - Direttore di Dipartimento
Art. 31 - Giunta di Dipartimento
Art. 32 - Commissione paritetica docenti-studenti
Art. 33 - Scuole di Ateneo
Art. 34 - Consigli dei corsi di studio
Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo
Art. 36 - Centri interdipartimentali di ricerca
Art. 37 - Rete museale di Ateneo
Art. 38 - Dottorati di ricerca
Art. 39 - Scuole di specializzazione
Titolo IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 40 - Criteri generali
Art. 41 - Comitato dei sostenitori
Art. 42 - Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
Art. 43 - Partecipazione ad organismi di diritto privato
Art. 44 - Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e relativa struttura di raccordo
Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Norme di attuazione
Art. 46 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
Art. 47 - Esenzione dall'attivita' didattica
Art. 48 - Consiglio dei garanti e difensore civico
Art. 49 - Rappresentanza processuale dell'Universita'
Art. 50 - Entrata in vigore e revisione dello Statuto
Art. 51 - Norme transitorie

Art. 1.
Finalita' e autonomia dell'Universita'

1. L'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), di seguito denominata «Universita'» o «Ateneo», e' persona giuridica pubblica dotata di piena capacita' di diritto pubblico e di diritto privato. E' organizzata secondo il modello a «rete di sedi universitarie».
2. L'Universita' e' sede primaria di libera ricerca e libera formazione ed e' luogo di apprendimento, sviluppo ed elaborazione critica delle conoscenze; opera coniugando ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
3. L'Universita' realizza i propri fini, nell'ambito della normativa vigente, in piena autonomia didattica, scientifica, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, negoziale, gestionale e contabile.

 
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al competente Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Modena, 26 gennaio 2023

Il rettore: Porro
 
Art. 2.
Principi ispiratori

1. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'Universita' ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignita' umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilita' individuale nei confronti della comunita' accademica e della societa' civile, di onesta', correttezza e trasparenza enunciati nel Codice etico di Ateneo.
3. L'Universita' conforma la propria attivita' a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialita', promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalita' e responsabilita'.
4. L'Universita' favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformita' ai principi di pubblicita' e informazione.
5. L'Universita' promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.
6. L'Universita' sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.
7. L'Universita' favorisce lo scambio e la collaborazione sul piano della didattica e della ricerca con gli altri Atenei della regione e del paese.
8. L'Universita' persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.
9. L'Universita' assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l'informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

 
Art. 3.
Codice etico

1. Il Codice etico dell'Universita' determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunita' universitaria, con riferimento ai principi richiamati all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.
2. Il Codice etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.
3. Il Codice etico prevede l'istituzione della Commissione etica e ne specifica funzioni e composizione.
4. Il Codice etico e' approvato dal senato accademico.
5. Per le violazioni del Codice etico sono previste, a seconda della loro gravita', le seguenti sanzioni:
richiamo formale riservato;
richiamo formale pubblico nell'ambito dell'ateneo;
esclusione dalle cariche accademiche elettive e da quelle di designazione da parte del rettore o del senato accademico per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'anno accademico successivo all'irrogazione. Se la carica attualmente ricoperta, la decadenza e' immediata.
6. Salvi i casi di cui al comma seguente, sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice etico delibera il senato accademico su proposta del rettore.
7. Restando impregiudicati eventuali concorrenti profili di responsabilita' civile, penale e amministrativa, qualora i comportamenti posti in essere integrino un illecito di carattere non soltanto etico-deontologico ma anche disciplinare, prevale, in quanto assorbente, la competenza del rettore e/o del Collegio di disciplina, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, lettera g) e 18 del presente Statuto.

 
Art. 4.
Internazionalizzazione

1. L'Universita' favorisce l'internazionalizzazione delle attivita' di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti, i contatti, gli accordi e i protocolli con istituzioni accademiche di tutto il mondo, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti e ricercatori provenienti da altri Stati.
2. L'Universita' assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' di ricerca e formative.
3. L'Universita' cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

 
Art. 5.
Principi generali di programmazione,
organizzazione e verifica

1. L'Universita' realizza le finalita' istituzionali tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale, didattica e scientifica.
2. L'Universita' garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia e rappresentativita' nella costituzione, nel funzionamento, nello scioglimento o revoca degli organi monocratici e collegiali, con modalita', procedure e garanzie che costituiscono oggetto di specifica disciplina nei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche, le componenti nominate negli organi dell'Universita' dovranno prevedere la presenza di rappresentanze di genere non inferiori ad un terzo.
4. In conformita' all'organizzazione a rete di sedi che la caratterizza, l'Universita' assicura la diffusione dell'offerta di formazione e di insediamenti di ricerca sui territori di pertinenza delle sedi di Modena e di Reggio Emilia. In particolare l'Universita' partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali, formativi e di ricerca, valorizzando il ruolo dell'alta formazione universitaria per la promozione del territorio.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti.
6. Per attivita' di ricerca, di alta formazione e di servizio, l'Ateneo puo' istituire Fondazioni universitarie ai sensi della normativa vigente.
7. In conformita' ai propri fini istituzionali di didattica e ricerca, l'Universita' concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita', instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

 
Art. 6.
Attivita' di ricerca, didattica e trasferimento della conoscenza

1. L'Universita' promuove e tutela l'autonomia della ricerca scientifica dei singoli docenti e ricercatori, dei gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche dell'Ateneo.
2. L'Universita' garantisce la liberta' del docente nella scelta dei contenuti e dei metodi del proprio insegnamento, nel quadro dell'ordinamento degli studi e in conformita' con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
3. Le attivita' didattiche e di ricerca sono valutate alla luce di criteri di qualita', di trasparenza e di promozione del merito.
4. L'Universita' consente la fruizione da parte di docenti e ricercatori di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso qualificati centri di ricerca italiani, europei ed internazionali.
5. L'Universita' favorisce la mobilita' degli studenti, dei docenti e dei ricercatori. Puo' a tale scopo sottoscrivere accordi di interscambio di studiosi e di studenti con altre Universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche. Per le medesime finalita' puo' altresi' istituire centri, consorzi, fondazioni o compartecipare alla loro formazione e stipulare convenzioni e contratti.
6. L'Universita' riconosce l'importanza della valorizzazione dei risultati della ricerca e di conseguenza favorisce la creazione di strutture dedicate al trasferimento della conoscenza e il trasferimento tecnologico sul territorio. A tal fine promuove la creazione di accordi con societa' pubbliche e private e istituisce societa' con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti.
7. Al fine di consentire un piu' proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Universita' puo' determinare con provvedimento motivato e nel rispetto della legislazione vigente il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai Corsi di studio e di formazione.

 
Art. 7.
Organizzazione a rete di sedi universitarie

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Universita' a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignita' di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
2. L'Universita' assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
3. L'Universita' assicura, nell'ambito della propria programmazione, un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo equilibrate tra le sedi.
4. E' istituita la figura del prorettore di Reggio Emilia.

 
Art. 8.
Diritto allo studio

1. L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in particolare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti fuori sede, studenti stranieri e di studenti diversamente abili. L'Universita' organizza attivita' di orientamento allo scopo di permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli. A tal fine l'Universita' favorisce collaborazioni e promuove attivita' comuni insieme alle istituzioni educative, agli enti locali e a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo formativo e professionale e che abbiano le capacita' e le competenze specifiche per esercitare tale funzione. L'Universita' organizza attivita' di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di studio e facilitare i successivi accessi professionali.
2. L'Universita', attraverso gli organi che presiedono all'attivita' didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica.
3. L'Universita' puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalita' di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.
4. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.
5. L'Universita' concorre alle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. L'Universita', inoltre, valorizza l'associazionismo universitario, predisponendo adeguate risorse per le attivita' promosse dalle associazioni iscritte all'albo delle associazioni universitarie e per le attivita' culturali e sociali degli studenti.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonche' dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, ai centri universitari sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del proprio comitato per lo sport universitario.
7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita'.
 
Art. 9.
Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il Nucleo di valutazione;
f) il direttore generale.
2. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi centrali di governo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti e' organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Universita'.
4. Il Nucleo di valutazione e' organo di valutazione e di verifica delle attivita' amministrative ed istituzionali.
5. Il direttore generale e' organo di gestione.

 
Art. 10.
Rettore

1. Spettano al rettore:
a) la rappresentanza legale e processuale dell'Universita' ad ogni effetto di legge;
b) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
d) la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
e) la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
f) la proposta del direttore generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
g) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice etico di Ateneo, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 18 del presente Statuto, nonche' l'istruzione dei procedimenti disciplinari che possano dare luogo a sanzioni non superiori alla censura, con relativa irrogazione delle stesse, fatta sempre salva, anche in tale ultimo caso, la facolta' di richiedere il parere del Collegio di disciplina;
h) la stipulazione dei contratti per attivita' di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su proposta dei competenti organi accademici;
i) la nomina del prorettore vicario e del prorettore di Reggio Emilia, scelti tra i professori di ruolo di prima fascia;
j) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
2. In caso di necessita' ed urgenza il rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.
3. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane, sulla base di candidature presentate secondo le modalita' indicate dal regolamento elettorale di Ateneo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo nonche' ai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo. Nel primo turno di votazioni risultera' eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terra' un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggior quantita' di voti; per la validita' di ciascuna delle votazioni e' necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il rettore dura in carica sei anni ed il mandato non e' rinnovabile.
4. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo e' assegnato un peso pari al quindici percento dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora pero' partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.

 
Art. 11.
Prorettori e delegati del rettore

1. Il rettore nomina un prorettore vicario e un prorettore di Reggio Emilia.
2. Il prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, sostituisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il prorettore di Reggio Emilia, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla sede di Reggio Emilia, rappresenta il rettore nella sede di Reggio Emilia e svolge, per delega del rettore, i seguenti compiti e funzioni per la sede di Reggio Emilia:
a) vigilanza e coordinamento dell'attivita' dei Dipartimenti, in modo da assicurarne l'efficacia e la valorizzazione dell'azione, nella prospettiva di cui all'art. 7 del presente Statuto;
b) stipula di contratti, accordi, convenzioni;
c) formulazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto e nell'interesse dello sviluppo dei Dipartimenti della sede, di proposte riguardanti la sede di Reggio Emilia, da sottoporre al Consiglio di amministrazione o al senato accademico secondo le rispettive competenze;
d) attuazione delle delibere riguardanti la sede di Reggio Emilia.
4. L'incarico di prorettore vicario e di prorettore di Reggio Emilia puo' essere revocato e non e' consecutivamente rinnovabile.
5. Il prorettore vicario e il prorettore di Reggio Emilia partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e al Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del rettore, il prorettore vicario presiede il consiglio di amministrazione ed ha voto deliberativo in consiglio e in senato.
6. Nell'ambito delle sue funzioni, il rettore puo' nominare con apposito decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza, delegati da lui scelti tra il personale dell'Ateneo.

 
Art. 12.
Senato accademico

1. il senato accademico rappresenta la comunita' accademica, coordina le istanze didattiche e di ricerca delle aree scientifico-disciplinari, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, e formula proposte al consiglio di amministrazione.
2. Il senato accademico, sulla base delle istanze provenienti da Dipartimenti, scuole di Ateneo, corsi e scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca coordina le diverse realta' didattiche e di ricerca, promuovendo le linee piu' innovative e premianti, curando la distribuzione delle risorse da proporre al consiglio di amministrazione e assicurando che l'elaborazione delle linee strategiche dell'Ateneo rispetti un piano di sviluppo possibile che valorizzi le migliori aree scientifico-disciplinari rappresentate in Ateneo.
3. Spetta al senato accademico:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
b) approvare il regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
c) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonche' il Codice etico di Ateneo;
d) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le scuole di Ateneo;
e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
f) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione su attivazione, modifica o soppressione di sedi, Dipartimenti, scuole di Ateneo, Centri di servizio e centri interdipartimentali;
g) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione su attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, corsi e scuole di dottorato di ricerca e specializzazione;
h) nominare i componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 13, comma 4, lettera d) del presente Statuto;
i) nominare i componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15 del presente Statuto;
j) nominare un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
k) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sull'ammontare dell'eventuale indennita' dei membri del consiglio di amministrazione;
l) decidere sulle violazioni del Codice etico, su proposta del rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;
m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il rettore riferisce in senato accademico le notizie e i dati di interesse normativo, economico, patrimoniale, nonche' quelli relativi a progetti di ricerca e finanziamenti di interesse comune o anche di singole aree scientifico disciplinari, curando che l'informazione sia la piu' ampia e tempestiva per tutti. Sulla base di tali relazioni costanti da parte del rettore, il senato accademico cura la trasmissione tempestiva delle informazioni, degli orientamenti di livello nazionale, regionale o locale, o delle rispettive delibere di interesse di Dipartimenti, scuole di Ateneo, docenti e ricercatori.
5. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
6. Il senato accademico e' composto da ventisei membri:
rettore, con funzioni di Presidente;
nove rappresentanti dei direttori di Dipartimento, eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 del presente articolo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato aduna preferenza;
nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall'elettorato passivo i direttori di Dipartimento;
tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo;
quattro rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
A questi si aggiungono, senza diritto di voto, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia e il direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice direttore.
7. Ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze del personale docente e ricercatore nel senato accademico, i professori e i ricercatori dell'Ateneo, con riferimento al settore scientifico-disciplinare di appartenenza, sono suddivisi nelle tre macroaree di livello 1 di cui all'allegato 1 al parere CUN n. 7 del 4 novembre 2009, Scienze e tecnologie formali e sperimentali, Scienze della vita, Scienze umane, politiche e sociali. Per le aree CUN 03 (Scienze chimiche) e 07 (Scienze agrarie e veterinarie), i cui settori scientifici-disciplinari sono a cavaliere tra le macroaree 1 (Scienze e tecnologie formali e sperimentali) e 2 (Scienze della vita), ciascun docente o ricercatore dovra' optare per una sola macroarea.
8. I componenti del senato accademico che non partecipano con continuita' alle sedute dell'organo, risultando assenti a piu' della meta' delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare, decadono dall'incarico secondo modalita' stabilite dal regolamento interno dell'organo.
9. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

 
Art. 13.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.
2. Il consiglio di amministrazione delibera l'indirizzo strategico di sviluppo dell'Universita' assicurando la sostenibilita' finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalita' economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unita' organizzative dell'Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Universita'. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicita', indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
3. Spetta al consiglio di amministrazione:
a) Approvare, su proposta del rettore, l'indirizzo strategico dell'Ateneo;
b) approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
c) vigilare sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
d) deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di sedi, corsi di studio e di alta formazione, Dipartimenti, scuole di Ateneo, corsi e scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca;
e) adottare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
f) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui agli articoli 10 e 12 del presente Statuto;
g) trasmettere al Ministero dell'Universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
h) conferire l'incarico di direttore generale di cui all'art. 16 del presente Statuto;
i) esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
j) approvare, verificata la sostenibilita' finanziaria, le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
k) esprimere parere obbligatorio sui regolamenti e sul codice etico di Ateneo, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
l) deliberare, sentiti il senato accademico e la conferenza degli studenti, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalita' di collaborazione degli studenti; alle attivita' di servizio;
m) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennita' per il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i direttori di Dipartimento, il senato accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo;
n) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennita' dei membri del consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico;
o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal rettore nell'ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal comitato dei sostenitori dell'Universita', di cui all'art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
d) cinque appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal senato accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal senato accademico.
In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalita', le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del consiglio di amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. E' istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera b) ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera d), verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.
5. Al consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale, il prorettore vicario ed il prorettore di Reggio Emilia senza diritto di voto.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura incarica due anni. Il mandato dei consiglieri e' rinnovabile per una sola volta.
7. I membri del consiglio di amministrazione decadono, secondo modalita' stabilite dal regolamento interno dell'organo, qualora non partecipino con continuita' alle sedute, risultando assenti a piu' della meta' delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare.
8. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilita' individuate dall'art. 2, comma 1, lettera s) della legge 23 dicembre 2010, n. 240.
9. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca e' stabilito dall'art. 23 del presente Statuto.
10. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dovra' essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

 
Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
1. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Universita' e della ricerca.
3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Non puo' essere componente del Collegio dei revisori dei conti il personale dipendente dell'Universita'.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano incarica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

 
Art. 15.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da sette componenti in prevalenza esterni all'Ateneo, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperti in campo della valutazione, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Universita'.
2. Il nucleo e' integrato da una rappresentanza elettiva degli studenti dell'Ateneo nella misura del 15 per cento. L'elettorato passivo e' circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul funzionamento dell'Ateneo mediante comprovata attivita' negli organi di Ateneo o nelle commissioni paritetiche.
3. Il Nucleo di valutazione e' nominato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico.
4. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, al Nucleo di valutazione e' attribuita la funzione di promuovere la cultura della valutazione e della qualita' nell'Ateneo, anche nell'ottica dell'accreditamento. Il nucleo, operando mediante la raccolta sistematica di informazioni sulle strutture dell'Universita' e avvalendosi delle metodologie diffuse nella comunita' dei valutatori in ambito universitario, contribuisce a esprimere giudizi sulle azioni dell'Ateneo con l'obiettivo di migliorarle. A questo fine il nucleo relaziona annualmente al consiglio di amministrazione sulle attivita' svolte in ragione degli adempimenti normativi e in ragione delle attivita' annualmente concordate con il consiglio stesso.
5. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta. Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta.
6. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i delegati del rettore, il direttore generale, i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle facolta'/scuole, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di dottorato, i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

 
Art. 16.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha la responsabilita' della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. In particolare:
a) concorre all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti assegnati alle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
b) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilita' degli specifici progetti e delle gestioni in accordo con le linee programmatiche approvate dal consiglio di amministrazione;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti o alle strutture con autonomia gestionale e di rendicontazione;
f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o inefficienza, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) richiede direttamente pareri ad organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolge le attivita' di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.
4. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal direttore generale con il consiglio di amministrazione che sottopone a verifica il loro conseguimento.
5. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
6. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, e' attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, in Italia o all'estero. L'incarico di direttore generale e' rinnovabile.
7. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, e' previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
9. Il direttore generale puo' essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro pubblico ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

 
Art. 17.
Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal direttore generale, sentito il rettore.
2. L'incarico dirigenziale puo' essere revocato dal direttore generale, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita', inefficienza nell'azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; la revoca e' regolata dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico e, in particolare, dalla disciplina di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I dirigenti sono tenuti a concordare con il direttore generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalita' definite da apposito regolamento.
4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilita'. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.

 
Art. 18.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all'organo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo e' prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalita' di composizione e di funzionamento del collegio.
3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attivita'.
4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il Presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del rettore, la titolarita' del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.
5. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura al massimo quattro anni e non e' consecutivamente rinnovabile.
6. Il procedimento di disciplina e' promosso dal rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. E' in ogni caso fatta salva per il rettore la facolta' di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), in fine del presente Statuto.
7. Il Collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per la assunzione delle conseguenti deliberazioni.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
9. Il Collegio di disciplina puo' proporre al consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravita'. Il Collegio di disciplina puo', altresi', proporre al consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio di disciplina propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
10. Il regolamento interno del Collegio di disciplina e' approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
11. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 19.
Comitato unico di garanzia

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato pari opportunita' e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.
2. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
3. Il Comitato unico di garanzia si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parita' e di pari opportunita' e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Le attribuzioni e le modalita' di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate da apposito regolamento.

 
Art. 20.
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive e propositive relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilita' che la legge ed il presente statuto attribuiscono al direttore generale ed al consiglio di amministrazione.
2. La Consulta del personale tecnico-amministrativo:
a) esprime parere agli organi competenti sul piano triennale di programmazione dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
b) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico amministrativo;
c) esprime parere agli organi competenti sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
d) formula proposte agli organi competenti per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
e) esprime pareri e puo' formulare proposte agli organi competenti in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;
f) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico-amministrativo;
g) formula proposte ed esprime parere agli organi competenti sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;
h) formula proposte di modifica dello Statuto ed esprime parere sui progetti di revisione dello stesso;
i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.
3. La composizione della Consulta del personale tecnico-amministrativo deve tenere conto della necessita' di rappresentare in modo adeguato il personale della struttura centrale e delle strutture decentrate e le differenziazioni organizzative e professionali del personale tecnico-amministrativo. Le modalita' elettive di costituzione della Consulta del personale tecnico-amministrativo, la composizione e il funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere ad una delle due sedi. La consulta dura in carica tre anni ed e' nominata con decreto del rettore.

 
Art. 21.
Conferenza degli studenti

1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di Governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti universitari, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
2. Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo dell'Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
3. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.
4. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti chele vengano richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
5. La Conferenza degli studenti e' composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in senato accademico, i due del consiglio di amministrazione e i due nel Nucleo di valutazione. I membri rimangono in carica due anni.
6. Il Presidente e' eletto secondo modalita' stabilite da apposito regolamento; le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico.
7. L'Universita' garantisce alla Conferenza degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

 
Art. 22.
Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilita'.
Elettorato passivo. Regime di tempo pieno.

1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato dimembri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato accademico. Non possono, altresi', essere componenti di altri organi di cui all'art. 9 del presente Statuto, ne' ricoprire le funzioni o svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) della legge n. 240/2010.
3. I componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, ne' possono ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
4. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche: rettore, prorettore vicario, prorettore di Reggio Emilia, componente del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento, Preside di Scuola di Ateneo, direttore di Scuola di dottorato, Presidente di Corso di studi, direttore di Centro di servizio e Centro interdipartimentale di ricerca, componente del Collegio di disciplina. La condizione di ricercatore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio della carica di componente del consiglio di amministrazione e componente del Collegio di disciplina. Per essere eletti i professori e ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto.
6. I professori e i ricercatori a tempo definito non possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo che determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza o che ne ledano la dignita' e il decoro. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Universita' di appartenenza.

 
Art. 23.
Rappresentanze studentesche

1. E' garantita la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo.
2. Ai fini della rappresentanza studentesca sono da considerarsi studenti gli iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale, ai Corsi e alle Scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione.
3. Quando si rende necessario calcolare la percentuale di legge della rappresentanza studentesca in un organo collegiale, ai fini della determinazione di una quota dei suoi rappresentanti, le quote frazionarie verranno arrotondate secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all'unita' superiore in caso di organo di rappresentanza.
4. L'elettorato passivo e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuoricorso ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Universita'. Il mandato nell'ambito del medesimo corso di studio ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 
Art. 24.
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilita', gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Universita' sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento elettorale.
2. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita'.
4. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attivita' didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento la conferenza degli studenti esprime parere obbligatorio, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il regolamento elettorale indica le modalita' di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.
6. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati da parte dei rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sono deliberati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
9. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
10. I regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita'.
11. In caso di contrasto, le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del regolamento generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

 
Art. 25.
Coperture assicurative

1. L'Universita' assume l'iniziativa di attivare le coperture assicurative necessarie riguardo ai rischi di responsabilita' collegati alla propria attivita' gravanti sul rettore, sul prorettore vicario, sul prorettore di Reggio Emilia, sui Direttori di Dipartimento e sui segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonche' sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del consiglio di amministrazione. Tali coperture assicurative sono operanti limitatamente alla responsabilita' civile che possa gravare sull'Ateneo per fatto commesso con colpa lieve di uno o piu' dei predetti soggetti, con espressa esclusione della responsabilita' civile per fatti commessi con dolo o colpa grave e delle responsabilita' amministrative e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti. Su quest'ultimo punto, l'Universita' si limita a mettere a disposizione di ciascuno dei predetti soggetti una convenzione assicurativa, ad adesione facoltativa e con contraenza e pagamento del relativo premio integralmente a carico dell'interessato.
2. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalita' di detta copertura assicurativa.
 
Art. 26.
Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. L'Ateneo si articola in:
11. Dipartimenti, di cui all'art. 27 del presente Statuto;
12. Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto;
13. Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca, di cui ai successivi articoli 35 e 36 del presente Statuto.
L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico per quanto di rispettiva competenza.

 
Art. 27.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attivita' di ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, e delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di settori scientifico-disciplinari omogenei e affini, e le unita' di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.
3. A ciascun Dipartimento dovra' afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attivita' didattiche e di ricerca. Ciascun professore e ciascun ricercatore afferiscono ad un solo Dipartimento e contestualmente, nel caso il Dipartimento cui si afferisce sia dislocato sue ntrambe le sedi, indicano quella di appartenenza.
4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:
a) vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;
b) il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;
c) il numero minimo di componenti di cui al comma 3 non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi all'approvazione dello Statuto per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalita' di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di studio o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;
e) gli afferenti al Dipartimento garantiscano una copertura adeguata dei crediti formativi previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Qualora cio' non sia possibile, la rimanente parte delle risorse didattiche dovra' essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dai Dipartimenti e/o dalle Scuole di Ateneo.
5. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessita' delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno, i Dipartimenti interessati possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.
6. Spetta ai Dipartimenti:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
c) promuovere e gestire le attivita' didattiche relative ai Corsi di studio mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa;
d) promuovere iniziative nell'ambito delle attivita' didattiche per lo sviluppo di attivita' di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;
e) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai Corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione;
f) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta secondo modalita' stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
7. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attivita' per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare, spetta ai Dipartimenti:
a) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;
b) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attivita' di ricerca e didattica svolta e programmata, nonche' dei servizi di supporto alla didattica.
8. I piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo. E' inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.
9. E' istituita la conferenza dei direttori di Dipartimento, che esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del Nucleo di valutazione. Il funzionamento della Conferenza e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 28.
Organi di Dipartimento

1. Sono organi di Dipartimento:
14. il Consiglio di Dipartimento;
15. il direttore;
16. la giunta di Dipartimento;
17. la Commissione paritetica docenti-studenti.

 
Art. 29.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
a) tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura di almeno il 50 per cento del personale stesso;
c) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio e di dottorato nella misura di almeno il 15 per cento dei professori e dei ricercatori;
d) una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti e degli specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite un proprio regolamento, le modalita' di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una giunta di Dipartimento di cui all'art. 31 del presente Statuto.
3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo ed in conformita' ai criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione:
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei Corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonche' le attivita' culturali e le altre attivita' rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
b) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
d) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attivita' didattiche, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al consiglio di amministrazione, che delibera in merito;
e) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo annuali;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
g) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di Dipartimento;
h) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, secondo modalita' stabilite dal regolamento generale d'Ateneo;
i) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:
a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 del presente Statuto;
b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
c) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
d) l'approvazione del regolamento di Dipartimento;
e) l'approvazione della relazione annuale sull'attivita' didattica;
f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel regolamento di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessita' dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei corsi di studio di cui all'art. 34 del presente Statuto.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i corsi di studio e di formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo.

 
Art. 30.
Direttore di Dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la giunta, ove istituita.
2. Spetta al direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della giunta:
a) promuovere le attivita' del Dipartimento;
b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il direttore di Dipartimento e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia ed e' nominato con decreto del rettore.
La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilita' e' definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalita' di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo. In caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia.
4. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. In caso di costituzione di sezioni dello stesso Dipartimento in entrambe le sedi dell'Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il vicedirettore dovra' essere designato tra i professori di ruolo della sezione diversa da quella in cui si trova la sede amministrativa del Dipartimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore.

 
Art. 31.
Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
2. La composizione della giunta di Dipartimento, ove istituita, ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento. Fanno parte della giunta di Dipartimento:
il direttore;
il vicedirettore;
una rappresentanza del personale docente e ricercatore, del personale tecnico/amministrativo e degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Alla giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.
3. La giunta di Dipartimento e' nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del direttore. La carica di componente della giunta ha durata triennale ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.

 
Art. 32.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto, e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti e' composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalita' stabilite dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante della Scuola di Ateneo. Ove possibile, la componente studentesca dovra' essere rappresentativa dei diversi Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo. La partecipazione all'organo non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 33.
Scuole di Ateneo

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Esse possono essere istituite, su proposta dei Dipartimenti interessati, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione ad una scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalita' proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.
4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei.
5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.
6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all'art. 44 del presente Statuto.
7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'art. 32 del presente Statuto che sostituisce la Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
8. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo e' composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura non superiore al dieci percento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo e' presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed e' nominato con decreto del rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
10. Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata facolta' di medicina e chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell'art. 44 del presente Statuto.

 
Art. 34.
Consigli dei corsi di studio

1. I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei corsi di studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attivita' didattica.
2. I Consigli di corso di studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attivita' didattiche nel corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al corso stesso, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici per cento del numero totale dei componenti il Consiglio.
3. Le modalita' di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei corsi di studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla scuola.
4. I Presidenti dei Consigli dei corsi di studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
5. I Presidenti dei Consigli di corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilita', fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalita' stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con decreto del rettore.
6. I Consigli di corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di laurea delle classi di lauree magistrali in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, e delle classi di lauree e lauree magistrali in professioni sanitarie.

 
Art. 35.
Centri di servizio di Ateneo

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per l'Ateneo.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

 
Art. 36.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attivita' di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri interdipartimentali di ricerca e per i servizi.
3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attivita' programmata. I Centri interdipartimentali possono essere dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura, nel quadro definito dal piano triennale di sviluppo dei Dipartimenti di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del presente Statuto.
4. I Centri interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri interdipartimentali di particolare rilevanza il consiglio di amministrazione puo' attribuire sede amministrativa autonoma.
5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri interdipartimentali dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri interdipartimentali; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attivita', che dovra' includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo a tempo determinato, di assegni di ricerca e di borse di studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro interdipartimentale.
6. I Centri interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

 
Art. 37.
Rete museale di Ateneo

1. E' istituita la rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonche' allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo.
2. Con regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalita' di costituzione e funzionamento della rete museale, per la quale potra' essere prevista l'attribuzione dell'autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura.

 
Art. 38.
Dottorati di ricerca

1. L'Universita' promuove l'attivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, anche in consorzio con altri Atenei italiani e stranieri, come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.
2. L'Ateneo, attraverso i dottorati di ricerca, intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.
3. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza corsi e scuole di dottorato di ricerca.
4 I corsi e le scuole di dottorato di ricerca sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilita' in termini di docenza e della disponibilita' di attrezzature e in presenza di una consolidata attivita' di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del dottorato di ricerca. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato e' normato con apposito regolamento.

 
Art. 39.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e successive modificazioni, la direzione delle Scuole di area sanitaria e' affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola di specializzazione e' affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attivita' formativa delle scuole di specializzazione, anche accorpate con altri Atenei, vengono disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni ministeriali specifiche riguardo le scuole di specializzazione, dai protocolli d'intesa regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' dai relativi accordi attuativi, dagli accordi con le Universita' accorpate e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

 
Art. 40.
Criteri generali

1. L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3. L'Universita' puo' partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilita' del personale nella conduzione delle attivita' suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
4. L'Universita' favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.
6. Il direttore generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.

 
Art. 41.
Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio.
2. Il Comitato dei sostenitori:
a) propone al rettore, secondo la procedura di cui all'art. 13, comma 4 del presente statuto, una rosa di almeno nove nominativi quali candidati al consiglio di amministrazione;
b) formula proposte, ai competenti organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo secondo il modello a rete di sedi;
c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attivita' didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Universita', attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario;
d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell'Universita' con il contesto socio-economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato dei sostenitori e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realta' sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Ateneo, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
4. La composizione, le modalita' di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato dei sostenitori e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento proposto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, ed approvato dal senato accademico.
5. Alle riunioni del Comitato dei sostenitori partecipano il rettore, il prorettore vicario ed il prorettore di Reggio Emilia.
6. Il rettore espone annualmente al Comitato dei sostenitori una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
7. Il Comitato dei sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

 
Art. 42.
Collaborazione con amministrazioni pubbliche

1. L'Universita' puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune.
2. L'Universita' si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.
3. Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.

 
Art. 43.
Partecipazione ad organismi di diritto privato

1. L'Universita', anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente e' deliberata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative;
c) destinazione della quota degli eventuali utili distribuiti da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione.
4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

 
Art. 44.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e
relativa struttura di raccordo

1. La collaborazione tra Universita' ed il sistema sanitario pubblico, nonche' con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, e' coordinata da una struttura di raccordo denominata facolta' di medicina e chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medico-chirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la piu' ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di studio.
2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata facolta', e' la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni.
Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i Dipartimenti raccordati nella scuola, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine puo' gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal consiglio di amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Servizio sanitario nazionale e con il Servizio sanitario regionale (SSR), l'organo deliberante della facolta' di cui al comma 1 coordina le attivita' didattiche in relazione all'attivita' assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle scuole dall'art. 33 del presente Statuto, l'organo deliberante della facolta' esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attivita' didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.
4. Il Presidente della facolta' di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della facolta', inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.
5. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) e' composto da:
a. i direttori dei Dipartimenti raccordati nella scuola;
b. nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
c. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio sanitario;
d. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla scuola ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;
e. tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell'area dei servizi);
f. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;
g. una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di medicina;
h. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla scuola, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.
6. Il Presidente della facolta' di cui al comma 1 e' eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed e' nominato con decreto del rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

 
Art. 45.
Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al regolamento generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

 
Art. 46.
Principi generali sul funzionamento
degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui e' richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente puo' prescindere dal parere stesso, ovvero puo' reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

 
Art. 47.
Esenzione dall'attivita' didattica

1. Il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i presidenti delle Scuole di Ateneo, i direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attivita' didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

 
Art. 48.
Consiglio dei garanti e difensore civico

1. Come organo di supporto tecnico-giuridico agli organi di Governo dell'Ateneo, puo' essere costituito il Consiglio dei garanti con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei garanti e' costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico - amministrativo.
2. L'Ateneo puo' istituire il difensore civico, come organo di garanzia dell'imparzialita', della tempestivita' e della correttezza dell'attivita' dell'Universita'. Il difensore civico e' scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' ed i criteri di costituzione ed il funzionamento del Consiglio dei garanti e del difensore civico.

 
Art. 49.
Rappresentanza processuale dell'Universita'

1. L'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia ha sede legale in Modena.
2. La rappresentanza processuale dell'Universita' spetta al rettore, che si avvale prioritariamente dell'Avvocatura interna di Ateneo.

 
Art. 50.
Entrata in vigore e revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del rettore nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La proposta di revisione dello Statuto puo' essere formulata dal rettore o da un terzo del senato accademico o da un terzo del consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni di revisione sono adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

 
Art. 51.
Norme transitorie

1. Gli organi collegiali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono al momento della costituzione di quelli ivi previsti. Gli organi il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
2. Il senato accademico, sentita la commissione etica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, integra l'attuale codice etico definendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione.
3. In fase di prima applicazione, puo' disporsi l'attribuzione al direttore amministrativo in carica del ruolo di direttore generale su proposta del rettore e delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; in questo caso il direttore generale decade contemporaneamente al rettore in carica.
4. In via di prima istituzione, il Comitato dei sostenitori e' costituito da rappresentanti dell'amministrazione regionale, provinciale, comunale e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.
5. Il senato accademico, sentito il Comitato dei sostenitori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva il regolamento del Comitato dei sostenitori e identifica le ulteriori rappresentanze di realta' sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali.
6. Il rettore convoca la prima riunione del Comitato dei sostenitori per l'elezione del Presidente tra i componenti del comitato stesso.
7. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'istituzione dei nuovi Dipartimenti verra' approvata dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico. Le richieste di afferenza verranno approvate dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico. La riorganizzazione e l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osservera' comunque quanto previsto dall'art. 27 del nuovo statuto, terra' adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in rete di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa, delle strutture didattiche e dei laboratori. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente ad un Dipartimento appartiene alla sede (Modena o Reggio Emilia) del Dipartimento. Nel caso di Dipartimenti con presenza di sezioni su sedi diverse e' l'afferenza alla sezione che decide l'appartenenza alla sede.
8. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, la rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli Specializzandi nei Consigli di Dipartimento e' determinata nella misura del cinque percento del numero totale dei docenti, ricercatori. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Dipartimento e' determinata nella misura del 50 per cento del personale stesso.
9. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'eventuale istituzione delle Scuole di Ateneo verra' approvata dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico.
10. I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:
a) CEA - Centro e-learning di Ateneo;
b) CIGS - Centro interdipartimentale grandi strumenti;
c) CLA - Centro linguistico di Ateneo;
d) CSSI - Centro servizi stabulario interdipartimentale;
e) SBA - Sistema bibliotecario di Ateneo.
Tali centri sono prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo
11. I Centri interdipartimentali di ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di dodici mesi, a seguito di valutazione della rispondenza ai requisiti previsti da parte del consiglio di amministrazione.
12. In via transitoria, si applica, per quanto compatibile, l'attuale regolamento generale d'Ateneo.