Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 16 gennaio 2023
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 27 del 2014 secondo cui, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione riguardante l'uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE) 2022/1631 e (UE) 2022/1632, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV, al citato decreto legislativo n. 27 del 2014;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) E' aggiunto il seguente punto:
+---+------------------------------------------------------+--------+ | | |Scade il| | |Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido |30 | | |di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo |giugno | |«48|nelle connessioni elettriche con detti fili. |2027». | +---+------------------------------------------------------+--------+

b) Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:
+---+------------------------------------------------------+--------+ | |bobine non integrate per RMI, per le quali la | | | |dichiarazione di conformita' del presente modello e' | | | |rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 | | |«c)|settembre 2022, oppure | | +---+------------------------------------------------------+Scade il| | |dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, |30 | | |utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m |giugno | | |di raggio intorno all'isocentro del magnete |2027.» | | |nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica| | | |per immagini, per i quali la dichiarazione di | | | |conformita' e' rilasciata per la prima volta | | |d) |anteriormente al 30 giugno 2024. | | +---+------------------------------------------------------+--------+

 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' comunicato alla Commissione europea.
Roma, 16 gennaio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 272