Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2022
Definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;
Visto il suddetto art. 22-bis, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo;
Visti i risparmi di spesa indicati nel Documento di economia e finanza 2022 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione;
Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2022;
Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo decidera' di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attivita' di revisione della spesa;
Tenuto conto che nel «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e' prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione e' legata alla procedura prevista dall'art. 22-bis della legge n. 196 del 2009;
Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'art. 9, comma 8, il comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attivita', degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa;
Considerate le funzioni assegnate dalla legge al comitato di indirizzo e programmazione delle attivita' di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Considerato che il comitato - in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze - e' chiamato ad indicare, per i profili tecnici, i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attivita' di revisione della spesa nonche' degli obiettivi da perseguire;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2023-2025, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in termini di indebitamento netto.
2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno e' indicato nella tavola di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 nei tempi e modi di cui al successivo art. 2.
4. Le proposte di intervento possono riguardare:
i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorita' strategiche del Governo;
ii) la revisione di modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza.
5. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilita' di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio e proposte che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle gia' stabilite a legislazione vigente.
6. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza.
 
Allegato 1

OBIETTIVI DI RISPARMIO DEI MINISTERI IN TERMINI
DI INDEBITAMENTO NETTO DELLE AP
(milioni di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DEI MINISTERI E DEGLI
ACCORDI DI MONITORAGGIO
1. Individuazione e motivazione delle proposte.
Ciascuna amministrazione potra' formulare le proprie proposte con riferimento alle politiche e alle aree di spesa di propria competenza, indipendentemente dalla allocazione finanziaria dei relativi stanziamenti sul proprio bilancio o su altri stati di previsione.
Le proposte finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di risparmio possono consistere in uno o piu' interventi, legislativi o amministrativi, a ciascuno dei quali possono corrispondere uno o piu' capitoli di spesa e comprendono eventuali attivita' o interventi necessari e/o propedeutici all'attuazione delle misure di risparmio.
Le proposte di riduzione della spesa formulate da ciascun Ministero, in coerenza con gli obiettivi di risparmio assegnati e indicati nell'allegato 1 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono riguardare:
i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti (capacita' di raggiungere in parte o totalmente gli obiettivi per i quali la spesa e' stata programmata), alle priorita' strategiche del Governo e ai bisogni della collettivita';
ii) la revisione di modalita' di produzione ed erogazione dei servizi, nonche' del funzionamento, delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato, per il miglioramento del grado di efficienza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcune tipologie di interventi che possono rispondere alle esigenze descritte:
riorganizzazione degli uffici/strutture;
semplificazione e/o modifica di procedure amministrative;
abolizione o ridimensionamento di misure/programmi di spesa non efficaci o non piu' rispondenti a bisogni attuali;
sfruttamento di sinergie con progetti programmati, a prescindere dalle fonti di finanziamento;
ridimensionamento di attivita'/interventi i cui risultati possono risultare superati a seguito della realizzazione di progetti finanziati dal PNRR o dal piano complementare;
recupero di efficienza determinato da un migliore utilizzo della tecnologia.
Per ciascuna proposta e per gli interventi ed azioni in essa compresi, sono valutati ed evidenziati:
1) il cronoprogramma di attuazione;
2) fattori di rischio che possono condizionare l'attuazione degli interventi proposti e degli eventuali interventi propedeutici.
L'insieme di interventi ed azioni che compongono la proposta, nonche' i fattori di rischio individuati ed il cronoprogramma di attuazione saranno parte del complessivo monitoraggio nell'ambito delle attivita' previste dagli accordi di cui all'art. 4 del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Valutazione dell'impatto finanziario delle proposte.
Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si tiene conto delle regole di contabilita' nazionale (in particolare SEC 2010). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che:
per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti fiscali e contributivi, l'impatto della proposta di riduzione e' valutato circa al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;
per le spese correnti diverse da quelle di personale, l'impatto della proposta di riduzione e', generalmente, valutato per un importo pari alla riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto. 3. Schede proposte.
Le proposte devono essere corredate degli elementi informativi richiesti in apposite schede che verranno fornite all'Amministrazione tramite posta elettronica:
«sintesi_proposte» (in excel);
«scheda di presentazione_proposte» (in word).
Le proposte di riduzione sono trasmesse da ciascun Ministero entro il 10 novembre 2022 alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze e, in formato elaborabile (word e/o excel), al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it 3.1. La scheda sintesi proposte.
La scheda «sintesi_proposte» (file formato excel) reca per ciascun Ministero la sintesi degli effetti finanziari delle proposte per il conseguimento dell'obiettivo assegnato, articolato come segue:
l'identificativo della proposta ossia un numero progressivo che identifica univocamente la proposta di riduzione (corrispondente a quello indicato nella scheda di presentazione della proposta);
l'oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica dell'intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa;
il numero del/i capitolo/i dello stato di previsione interessato;
il numero dell'articolo/i piano/i gestionale del capitolo interessato;
l'indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente, previste dall'amministrazione in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2023-2025;
gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2023-2024 e a decorrere dal 2025, in termini di saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto. 3.2. La scheda di presentazione proposte.
Il file «Allegato 2_scheda di presentazione proposte» (file formato word) dovra' essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di riduzione. La scheda rileva gli elementi informativi necessari per l'esame della congruenza dell'obiettivo di spesa di ciascun Ministero nonche' la coerenza con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio da parte della Ragioneria generale dello Stato.
La scheda si compone di una sezione relativa all'anagrafica della proposta e di tre parti relative a informazioni generali, quantificazione dell'impatto finanziario della proposta e cronoprogramma della proposta. Nel dettaglio la scheda contiene i seguenti elementi:
Anagrafica della proposta:
il titolo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;
l'identificativo della proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;
il centro di responsabilita' amministrativa di riferimento (CDR);
i contatti del referente della proposta: nominativo, ufficio, e-mail e telefono.
Informazioni generali della proposta:
la descrizione, motivazione e capitolo/i interessati dalla proposta per il conseguimento degli obiettivi di risparmio;
gli strumenti e gli interventi mediante i quali si intende conseguire il risparmio previsto;
gli elementi informativi utilizzati a supporto della formulazione della proposta (es. dati, indicatori, analisi di contesto, relazioni di monitoraggio, analisi e valutazioni etc.);
gli effetti attesi in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati, riportando gli elementi informativi e le fonti a supporto;
gli effetti attesi sull'attuazione delle politiche sociali;
gli eventuali fattori di rischio da valutare rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta;
la proposta normativa necessaria per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa proposta;
l'indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso del definanziamento di un fattore legislativo.
Quantificazione dell'impatto finanziario della proposta:
gli effetti finanziari della proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio degli anni 2023 e 2024 nonche' a decorrere dal 2025 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, i criteri per la quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la verifica.
Cronoprogramma della proposta e degli interventi in essa compresi:
il cronoprogramma della proposta e di tutti gli interventi e azioni incluse in essa per il conseguimento degli obiettivi di risparmio.
 
Art. 2

Tempi e modalita' per la formulazione delle proposte
per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita' e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalita' perseguite e i relativi effetti, le attivita' e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa, e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilita' nazionale SEC 2010, nonche' i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.
3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri entro, e non oltre, il 10 novembre 2022.
 
Scheda di presentazione proposte per il conseguimento degli obiettivi
di risparmio

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Verifica delle proposte per il conseguimento
degli obiettivi di spesa

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esamina la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero e la coerenza delle stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e verifica la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari.
2. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte.
3. Se le proposte formulate non consentono di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, sono operate riduzioni degli stanziamenti, di competenza e cassa, fino a concorrenza del raggiungimento del predetto obiettivo:
a) dei fondi da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di acquisto di beni e servizi iscritti nei pertinenti stati di previsione;
b) dei fondi a disposizione per eventuali deficienze di taluni capitoli limitatamente alle amministrazioni nei cui stati di previsione siano istituiti;
c) dei fondi di parte corrente e di conto capitale alimentati dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) di ulteriori voci di spesa individuate nell'ambito della spesa corrente del Ministero inadempiente.
Ai Ministeri che presentano proposte non coerenti con l'obiettivo di spesa assegnato non si applica, in sede di predisposizione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025, la previsione di cui all'art. 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti eliminati.
 
Art. 4

Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini di risparmi di spesa.
2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attivita' che si intende attuare per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonche' tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministro si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalita' previste nei medesimi accordi.
3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2023 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.
 
Art. 5

Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno del triennio 2023-2025, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede e' definito nell'ambito dei medesimi accordi e comunque tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta formulata secondo le linee guida di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
2. Con gli accordi di cui al comma precedente potra' essere definita una specifica reportistica e appositi indicatori per il monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attivita' previste per il conseguimento degli obiettivi e per la valutazione degli effetti degli interventi disposti da ciascun Ministero.
3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo di ciascun anno del triennio 2024-2026 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 6

Programmazione del sistema di revisione, analisi
e valutazione della spesa

1. Il comitato di cui all'art. 9, comma 8 del decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, in coerenza con le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri e degli indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle attivita' di revisione, analisi e valutazione della spesa, predispone un piano di rafforzamento strutturale e sistematico di tali attivita' destinato ai Ministeri. A tal fine adotta una apposita nota metodologica che indica criteri e indirizzi metodologici per lo svolgimento delle attivita' di revisione, analisi e valutazione della spesa, nonche' i relativi processi e la governance.
 
Art. 7

Nuclei di analisi e valutazione della spesa

1. I Ministeri provvedono all'attuazione delle attivita' del presente decreto anche avvalendosi del supporto dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'art. 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. I nuclei di analisi e valutazione della spesa supportano le amministrazioni centrali dello Stato nelle attivita' di valutazione dell'efficienza, dell'impatto e dell'efficacia delle politiche di competenza di ciascun Ministero, nonche' nelle analisi dei settori di spesa che il medesimo Ministero concorre a finanziare. Cio' anche ai fini di eventuali riallocazioni delle risorse tra le politiche, anche in relazione a nuovi obiettivi considerati prioritari dalla stessa amministrazione.
3. I nuclei di analisi e valutazione della spesa operano anche sulla base degli indirizzi e della nota metodologica di cui all'art. 6.
 
Art. 8

Potenziamento competenze per l'analisi
e la valutazione della spesa

1. Ai Ministeri che, in sede di formulazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, conseguono gli obiettivi di spesa previsti dal presente decreto, indicati nell'allegato 1, potranno essere assegnate con il medesimo disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi e valutazione della spesa. Tali risorse sono parametrate all'ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa di competenza e comunque entro un limite massimo da definire con il medesimo disegno di legge.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1718