Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 dicembre 2022 |
Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico - primo trimestre 2022. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 24, commi 6, 8, 9 e 10, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visto il punto 59, sezione 4, comunicazione della Commissione 2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a partire dal 1° febbraio 2022; Visto il punto 55, sezione 1.5, comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», che alla lettera a) ha elevato il limite dell'importo complessivo dell'aiuto per impresa a 2 milioni di EUR e alla lettera c) ha previsto come ultimo termine per la concessione dell'aiuto il 31 dicembre 2023; Considerato che, al fine di mitigare la crisi di liquidita', che ha afflitto il settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare fino al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel primo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per un importo massimo per ciascuna impresa non superiore all'8 per cento della dotazione del medesimo Fondo; Considerato che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e' determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022; Considerato che il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo quest'ultima data; Considerato che l'art. 24, comma 8, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70; Considerato che le imprese beneficiarie delle predette compensazioni possono esercitare servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus sia soggetti che non soggetti a obblighi di servizio pubblico; Considerato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio pubblico presta sia servizi compensati soggetti a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre attivita', la contabilita' dei suddetti servizi pubblici e' tenuta separata; Considerato che i ricavi e i costi della gestione operativa da tenere in conto per la determinazione della compensazione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono quelli che risultano dalla contabilita' separata dei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio, eserciti in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, o dei servizi di noleggio con conducente, svolti sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea (TFUE); Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del TFUE; Vista la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, con la quale la Commissione non ha sollevato obiezioni all'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della comunicazione della Commissione europea 2022/C 5342 del 20 luglio 2022; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Considerato che il comparto del trasporto su strada di persone ha subito una grave crisi di liquidita', legata prima dalla pandemia, durante la quale i settori del trasporto e del turismo sono stati tra quelli maggiormente colpiti, e ulteriormente aggravata dagli effetti negativi sul mercato dell'energia determinati dalla crisi dovuta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la quale ha provocato aumenti eccezionalmente marcati dei carburanti tali da imporre alle imprese di trasporto di persone rilevanti costi aggiuntivi; Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione (2022/C 131), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva gia' avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo.»; Considerato che le imprese di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono imprese che svolgono servizi di trasporto a rischio di impresa anche collegati alle attivita' turistiche; Considerato che nell'ambito dello sforzo complessivo degli Stati membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione geopolitica, la comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, individua le possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato per garantire la liquidita' per le imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far fronte a difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi; Considerato che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 e' stata ulteriormente compromessa dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, le quali hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime. Le interruzioni della catena di approvvigionamento, l'accresciuta incertezza e l'aumento dei prezzi dell'energia e soprattutto di quella da trazione incidono praticamente su ogni attivita' economica, tra cui senz'altro quella del trasporto di persone mediante autobus, che e' pertanto colpita da una crisi di liquidita' e un grave turbamento economico; Considerato che, ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», le compensazioni in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale; Ritenuto che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni individuate dalla comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, e' stata individuata, con la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, nella compensazione dei mancati ricavi delle imprese esercenti i servizi di trasporto di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; Considerato che le misure di compensazione di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, in quanto sono state ritenute dalla decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» -beneficiario; Visto l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Sentite le associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualita' 2022, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite massimo del 2% alla societa' Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' provvedere ad accreditare su contabilita' ordinaria, in favore del funzionario delegato di Consap S.p.a., le somme necessarie per dare attuazione al presente decreto. |
| Art. 2
Criteri di compensazione
1. Le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra i ricavi registrati nel primo trimestre degli esercizi finanziari 2019 e 2022 e, comunque, nel limite massimo dell'8% delle stesse risorse di cui all'art. 1, comma 1. Le risultanze contabili sono esclusivamente quelle riferite ai servizi di trasporto non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 24, comma 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 2. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'attribuzione di risorse di cui al comma 1 e' determinata in misura non superiore al 40% dei ricavi registrati nel primo trimestre 2022, oltre ad avere come limite un importo non superiore all'8% delle risorse di cui all'art. 1, comma 1. 3. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui all'art. 3, comma 2, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma delle compensazioni richieste ed ammissibili, il contributo da erogare alle imprese richiedenti e' proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa beneficiaria. 4. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o abbia percepito una compensazione in eccedenza, accertata dai dati contabili o, se del caso, presenti nel bilancio civilistico per il 2022 depositato presso il registro delle imprese, rispetto a quanto attestato dal legale rappresentante nella domanda, e' tenuta a comunicare, entro il 30 luglio 2023, tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, nel caso il pagamento sia gia' stato effettuato, a restituire all'erario dello Stato la compensazione eventualmente ricevuta in eccedenza. Qualora il soggetto gestore accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma 2, ultimo periodo, che tale comunicazione non e' stata effettuata o che l'impresa non restituisce la parte della compensazione ai sensi del periodo precedente, l'impresa decade dal diritto alla compensazione e l'intero importo eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato. 5. La compensazione non e' erogabile a sostegno delle imprese la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e a quelle che hanno attivato la partita IVA dopo questa medesima data. La compensazione non prende in considerazione costi cessanti, minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali, costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della emergenza sanitaria ed esclude gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro di quest'ultimo danno. |
| Art. 3
Fasi procedimentali
1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalita' di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale sono attestati gli importi risultanti dal bilancio consuntivo depositato per il 2019 o, se del caso, che non vi sia obbligo di deposito del predetto bilancio, dalle scritture contabili registrate relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019, nonche' una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi registrati nelle scritture contabili relative al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022. |
| Art. 4
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita' istruttorie di cui all'art. 3 al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, nel limite massimo del 2% della dotazione del Fondo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili. 2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. |
| Art. 5
Cumulabilita' degli aiuti
1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla vigente disciplina europea relativa agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia» e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. 2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui alla vigente disciplina del regime relativo agli aiuti di Stato «Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia». |
| Art. 6
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento delle domande prodotte e disporre in ordine al versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5 o, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente misura e' stata approvata dalla Commissione europea, con la decisione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 108 del TFUE. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2022
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 219 |
|
|
|