Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2023 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 24 gennaio 2023 |
Classificazione del medicinale per uso umano «Xempozyme», ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 14/2023). |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021. Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 luglio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2022 al 30 giugno 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 7, 8 e 9 settembre 2022; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 12 gennaio 2023 (protocollo 00 03025/P-12/01/2023-AIFA-UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Xenpozyme» (olipudasi alfa);
Determina:
Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: XENPOZYME; descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 gennaio 2023
Il dirigente: Ammassari |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione XENPOZYME. Codice ATC - Principio attivo: A16AB25 - Olipudasi alfa Titolare: Genzyme europe B.V. Codice procedura EMEA/H/C/004850/0000 GUUE 29 luglio 2022 Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche «Xenpozyme» e' indicato, in pazienti pediatrici e adulti, come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche, non centrali (non-Central nervous system) del deficit di sfingomielinasi acida (Acid sphingomyelinase deficiency o ASMD) di tipo A/B o B. Modo di somministrazione Il trattamento con «Xenpozyme» deve essere supervisionato da un operatore sanitario esperto nella gestione dell'ASMD o di altri disturbi metabolici ereditari. L'infusione di «Xenpozyme» deve essere somministrata da un operatore sanitario con accesso a un adeguato supporto medico per gestire potenziali reazioni severe come reazioni da ipersensibilita' sistemiche gravi. «Xenpozyme» e' solo per uso endovenoso. Le infusioni devono essere somministrate in modo graduale, preferibilmente utilizzando una pompa per infusione. Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Una volta ricostituita e diluita, la soluzione viene somministrata mediante infusione endovenosa. Le velocita' di infusione devono essere aumentate in modo incrementale durante l'infusione solo in assenza di reazioni associate all'infusione (in caso di reazioni associate all'infusione, vedere paragrafo 4.4). Per ciascuna fase dell'infusione, la velocita' di infusione e la durata dell'infusione (+/- 5 minuti), sono descritte in dettaglio nella Tabella 3 e nella Tabella 4.
Tabella 3. Velocita' di infusione e durata dell'infusione nei pazienti adulti ===================================================================== | | Velocita' di infusione | Durata | | Dose | Durata dell'infusione | approssimativa | | (mg/kg) | | dell'infusione | +=========+================+=======+=======+=======+================+ | | fase 1 |fase 2 |fase 3 |fase 4 | | +---------+----------------+-------+-------+-------+----------------+ | | | 60 | | | | | | |mL/ora | | | | | |20 mL/ora per 20|per 15 | | | | | 0,1 | min | min | NA | NA | 35 min | +---------+----------------+-------+-------+-------+----------------+ | | | 10 | 20 | 3,33 | | | | |mL/ora |mL/ora |mL/ora | | |da 0.3 a |3,33 mL/ora per |per 20 |per 20 |per 160| | | 3 | 20 min | min | min | min | 220 min | +---------+----------------+-------+-------+-------+----------------+ min: minuto/i; NA: Non applicabile
Tabella 4. Velocita' di infusione e durata dell'infusione nei pazienti pediatrici ===================================================================== | | Velocita' di infusione | Durata | | Dose | Durata dell'infusione |approssimativa| |(mg/kg)|============================================|dell'infusione| | | fase 1 | fase 2 | fase 3 | fase 4 | | +-------+--------------+---------+---------+---------+--------------+ | |0,1 mg/kg/ora | | | | | | |per la durata | | | | | | | completa | | | | | | 0,03 |dell'infusione| NA | NA | NA | 18 min | +-------+--------------+---------+---------+---------+--------------+ | | | 0,3 | | | | | |0,1 mg/kg/ora |mg/kg/ora| | | | | 0,1 | per 20 min | in poi | NA | NA | 35 min | +-------+--------------+---------+---------+---------+--------------+ | | | 0,3 | | | | | | |mg/kg/ora| 0,6 | | | | |0,1 mg/kg/ora | per 20 |mg/kg/ora| | | | 0,3 | per 20 min | minuti | in poi | NA | 60 min | +-------+--------------+---------+---------+---------+--------------| | 0,6 | | | | | 80 min | +-------|0,1 mg/kg/ora | 0,3 | 0,6 | 1 |--------------| | 1 | per 20 min |mg/kg/ora|mg/kg/ora|mg/kg/ora| 100 min | +-------| | per 20 | per 20 | in poi |--------------| | 2 | | min | min | | 160 min | +-------| | | | |--------------+ | 3 | | | | | 220 min | +-------+--------------+---------+---------+---------+--------------+ min: minuto/i; NA: non applicabile Durante l'infusione devono essere monitorati i segni e i sintomi di reazioni associate all'infusione (IAR), come cefalea, orticaria, piressia, nausea e vomito e altri segni o sintomi di ipersensibilita'. A seconda della severita' dei sintomi, l'infusione puo' essere rallentata, sospesa o interrotta e deve essere avviato un trattamento medico adeguato, secondo necessita'. In caso di ipersensibilita' severa e/o reazione anafilattica, il trattamento con «Xenpozyme» deve essere interrotto immediatamente (vedere paragrafo 4.4). Alla fine dell'infusione (una volta che la siringa o la sacca per infusione risultino vuote), la linea di infusione deve essere lavata con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) alla stessa velocita' di infusione utilizzata per l'ultima parte dell'infusione. Infusione domiciliare durante la fase di mantenimento Nei pazienti che assumono la dose di mantenimento e che tollerano bene le infusioni, puo' essere presa in considerazione l'infusione domiciliare sotto la supervisione di un operatore sanitario. La decisione di far passare un paziente all'infusione domiciliare deve essere presa previa valutazione e su raccomandazione del medico prescrittore. Durante la somministrazione di «Xenpozyme», deve essere prontamente disponibile un adeguato supporto medico, incluso personale formato per la gestione delle emergenze. Se si manifestano reazioni anafilattiche o altre reazioni acute, interrompere immediatamente l'infusione di «Xenpozyme», avviare un trattamento medico appropriato e richiedere l'intervento di un medico. Se si manifestano reazioni da ipersensibilita' severe, le infusioni successive vanno somministrate solo in un contesto in cui siano disponibili adeguate misure di rianimazione. Durante l'infusione domiciliare, la dose e la velocita' di infusione devono rimanere costanti e non devono essere modificate senza la supervisione del medico prescrittore. In caso di dosi saltate o infusione ritardata, si deve contattare il medico prescrittore. Confezioni autorizzate: EU/1/22/1659/001 A.I.C.: 050121019/E In base 32: 1HTL9V 20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino; EU/1/22/1659/002 A.I.C.: 050121021/E In base 32: 1HTL9X 20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 flaconcini; EU/1/22/1659/003 A.I.C.: 050121033/E In base 32: 1HTLB9 20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 flaconcini; EU/1/22/1659/004 A.I.C.: 050121045/E In base 32: 1HTLBP 20 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 25 flaconcini. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale piano di gestione del rischio (RMP). Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima del lancio di «Xenpozyme» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorita' nazionale competente i contenuti e il formato del materiale educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e qualsiasi altro aspetto dei materiali. Il materiale educazionale mira a ridurre al minimo problemi di sicurezza specifici. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni Stato membro in cui «Xenpozyme» e' commercializzato, tutti gli operatori sanitari (HCP) e i pazienti/assistenti (caregiver) per i quali si prevede di prescrivere, dispensare e utilizzare «Xenpozyme», abbiano accesso a/ricevano il seguente messaggio educazionale da diffondere attraverso enti professionali: materiale educazionale per HCP; materiale educazionale per pazienti/assistenti (caregiver). 1. Materiale educazionale per HCP 1.1 Guida per HCP, nel contesto domestico di infusione, inclusi gli infermieri La guida HCP include i seguenti elementi chiave: sulla prima pagina, i recapiti del medico prescrittore/curante/centro che possono essere raggiungibili in qualunque momento; promemoria per leggere il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) prima di iniziare il trattamento; per garantire la consapevolezza del rischio di immunogenicita', il relativo monitoraggio e la relativa gestione, la guida include quanto segue: la necessita' per gli HCP/infermieri addetti all'infusione domiciliare di ricevere formazione sulle misure di emergenza e di avere disponibile la strumentazione per la rianimazione prima di iniziare a prestare assistenza; informazioni su segni e sintomi di reazioni associate all'infusione (IAR), ipersensibilita' severa o anafilassi e azioni raccomandate per la gestione di reazioni avverse da farmaci (ADR), qualora dovessero verificarsi; promemoria per somministrare solo la dose di mantenimento (mg/kg) come prescritto dal medico curante/prescrittore; istruzioni per contattare il medico prescrittore /curante se il paziente ha manifestato segni/sintomi di IAR, ipersensibilita', anafilassi o se una o piu' infusioni del paziente vengono saltate o ritardate; valutazione medica del paziente prima della somministrazione dell'infusione a domicilio; requisiti e organizzazione dell'infusione domiciliare, inclusi strumentazione, pre-medicazione e trattamenti di emergenza; dettagli e istruzioni su preparazione, ricostituzione, diluizione e somministrazione del prodotto per prevenire il rischio di errori terapeutici; il modello di calcolo per preparare la soluzione per infusione sulla base della dose di mantenimento prescritta e del peso corporeo del paziente, con le istruzioni per registrare il calcolo e la data di infusione; il modello di calcolo puo' essere utilizzato come base per registrare i dettagli dell'infusione nella cartella clinica del paziente; promemoria per verificare se sono necessarie forniture aggiuntive. 2. Materiale educazionale per il paziente: 2.1 Scheda paziente per pazienti/assistenti (caregiver) La scheda per il paziente include i seguenti elementi: istruzione ai pazienti/assistenti (caregiver) di richiedere assistenza medica urgente in caso di comparsa o peggioramento di eventuali segni e sintomi di IAR, ipersensibilita' severa o anafilassi elencati nella scheda, durante e dopo l'infusione, e di riferire l'evento al medico curante/prescrittore; recapiti del medico prescrittore/curante/centro che possono essere raggiunti in qualunque momento; promemoria per le donne in eta' fertile per discutere, con il medico prescrittore/curante, la necessita' di misure contraccettive; promemoria per le donne in eta' fertile di contattare il proprio medico prescrittore/curante se si sospetta una gravidanza o se si sta pianificando una gravidanza. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL). |
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