Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2022 |
Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unita' di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalita' descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»; Visto, altresi', l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni; Visto in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorita' di bacino distrettuale; Visto, altresi', l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale e' individuato il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; Visto, altresi', l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visto anche l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino; Visti, inoltre l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175» nonche' l'art. 175; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni; Visto, altresi' l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino attuata ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita' economiche e sociali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018, recante «Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016»; Visto il calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorita' di bacino e adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 8 del 27 dicembre 2018; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 9 del 27 dicembre 2018, di presa d'atto della «Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, predisposta dall'Autorita' di bacino ai sensi degli articoli 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 18 del 20 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosita' e del rischio di alluvione di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima, e di adozione ai fini dei successivi adempimenti comunitari; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 19 del 20 dicembre 2019, di presa d'atto della valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico, predisposta dall'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attivita' di aggiornamento dei piani di gestione acque e alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 23 del 29 dicembre 2020 di adozione del progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima; Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvione si e' regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi; Viste le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del Suolo e dell'acqua dell'allora Ministero della transizione ecologica, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attivita' del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE ed, in particolare le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021; Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica prot. MATTM n. 217 del 2 luglio 2021, con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 20 del 7 giugno 2021, e' stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni per l'aggiornamento del medesimo che hanno portato alla redazione di specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo; Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 26 del 20 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni; Considerato che nella parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, i bacini regionali toscani e la parte toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvioni approvato con il presente decreto costituisce il riferimento pianificatorio unico in materia di pericolosita' idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono superati i Piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, relativi al rischio idraulico, adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, laddove ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato, altresi', che nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvioni approvato con il presente decreto subentra dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge 183 del 1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che ai sensi dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico; Considerato che l'attuazione di quanto previsto all'art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si rende necessaria al fine di garantire il superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 e ancora vigenti sul territorio ligure in forza del disposto dell'articolo 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto il parere n. 105 espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 giugno 2022; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2021-2027) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. |
| Art. 2
1. Il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui all'art. 1, si compone dei seguenti elaborati: relazione di Piano e relativi allegati; disciplina di Piano; mappe della pericolosita' da alluvione fluviale e costiera, in formato digitale; mappa del rischio di alluvione, in formato digitale; mappa delle misure di protezione, in formato digitale; mappa della pericolosita' derivata da fenomeni di flash flood, in formato digitale. 2. L'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Appennino settentrionale 2021-2027 con decreto direttoriale di verifica di assoggettabilita' a VAS prot. MATTM - n. 217 del 2 luglio 2021 e' stato escluso da VAS con raccomandazioni e prescrizioni; a tal fine sono state redatte specifiche integrazioni al Piano, costituenti parte integrante del medesimo, relative rispettivamente alla «Proposta di piano di monitoraggio VAS», da implementare nel corso del 2022, alla «Presa d'atto e recepimento delle prescrizioni di cui al parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del MITE» e alla «Individuazione delle coerenze tra PGRA ciclo 2021-2027 e Piano di indirizzo territoriale, con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) della regione Toscana» pubblicate sul sito web del distretto nella parte relativa alla VAS del PGRA. |
| Art. 3
1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 3. Nella parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, i bacini regionali toscani e la parte toscana del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione approvato con il presente decreto costituisce il riferimento pianificatorio unico in materia di pericolosita' idraulica e, pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superati i Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico, relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, laddove ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989, vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di cui alla legge n. 183 del 1989 e ancora vigenti in forza del disposto dell'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 7. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' riesaminato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e aggiornato, nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di Piano stesso. |
| Art. 4
1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e' pubblicato sul sito web dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nonche' sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e le regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto. 3. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti Roma, 1° dicembre 2022
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 216 |
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