IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art. 1 comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006; al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Vista la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della su richiamata direttiva 1999/31/CE, che disciplina la costruzione, l'esercizio e la gestione post-chiusura delle discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; Vista la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la Gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques); Visto il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»; Vista la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018, che fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorita' nazionali, ivi incluse le autorita' locali, e alle imprese riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi; Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121; Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 che stabilisce le «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); Visto il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti; Viste la delibera SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di approvare delle «Linee guida del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 che approva il documento «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti», integrate con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per l'economia circolare che ha introdotto, nell'ambito del capitolo 3 delle Linee guida stesse, il sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGRRC) approvato dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227; Considerato che con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni e' stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 05445891004, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; Con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G15334 del 10 dicembre 2021, e' stata rilasciata ad AMA S.p.a., con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87 - decreto legislativo n. 152/2006, art. 208, comma 15 e D.G.S. n. 864/2014 - Autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attivita' di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani non differenziati), all'interno dell'impianto AMA sito in Roma, via dei Romagnoli n. 1167, cap. 00126, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con determinazione n. G05282 del 30 aprile 2015; Dato atto che con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a. del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; Con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.a.; La Giunta capitolina, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021, sottoscritto il 6 giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma Capitale n. 30/2022 prot. NA/2721 del 6 giugno 2022, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta capitolina con deliberazione n. 195 del 3 giugno 2022; Atteso che in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E.Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacita' di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; il suddetto impianto, strategico alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani d Roma Capitale, risulta inutilizzabile, e, allo stato attuale, non e' possibile prevedere i tempi per il ripristino della funzionalita'; tale situazione ha comportato un'ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto di TMB di AMA S.p.a. sito in via Salaria n. 981 a seguito dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando l'urgente necessita' di potenziare la logistica funzionale al trasporto dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori percorrenze da effettuare, attraverso l'individuazione e la realizzazione di un sistema adeguato di siti di trasbordo/trasferenza/stoccaggio; tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di sopperire in parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili al TMB «Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato l'ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, autorizzando AMA S.p.a. all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, nei siti di: AMA S.p.a., via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (loc. Ponte Malnome - Mun. XI), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha disposto l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modifiche e integrazioni da 300 t/g a 400 t/g; AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167 (Acilia - Mun. X), per il quale la su richiamata ordinanza commissariale ha autorizzato l'operazione di trasferenza per un quantitativo massimo di 150 t/g; stante il perdurare delle condizioni di fragilita' dell'intero sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con successiva ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, il Commissario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni; Considerato, altresi', che con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 121 del 1° luglio 2022, sono state prorogate, per un periodo di centottanta giorni, le misure adottate con l'ordinanza sindacale n. 2 del 4 gennaio 2022 per l'attivita' di trasbordo del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) nell'area di Saxa Rubra (Mun XV); nel territorio regionale persiste una scarsa disponibilita' di impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e che tale condizione comporta la necessita' di trovare ulteriori siti, anche in considerazione dell'ordinanza del sindaco metropolitano del 15 dicembre 2022 prot. CMRC-2022-0195716, con la quale e' stato rideterminato in via conclusiva il termine di efficacia dell'ordinanza del 14 luglio 2021, consentendo ad AMA S.p.a. il conferimento di rifiuti provenienti dall'ATO Citta' metropolitana di Roma Capitale, compresi quelli di Roma Capitale, presso la discarica della Ecoambiente S.r.l. sita nel Comune di Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km 24,640, fino e non oltre il 9 gennaio 2023; le attivita' di tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato risultano funzionali e strategici al corretto avvio a recupero di tale frazione di rifiuti presso gli impianti di destino, migliorando la logistica della raccolta, con una contrazione dei tempi di percorrenza e una conseguente ottimizzazione dei servizi pianificati ed erogati, riducendo, inoltre, il rischio di giacenza dei rifiuti indifferenziati a terra, in prossimita' dei punti di raccolta in vista del completamento degli impianti previsti dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022; Rilevato che AMA S.p.a., al fine di far fronte alla fragilita' impiantistica sopra richiamata ed evitare situazioni di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, sta ricercando ulteriori soluzioni, sul territorio nazionale ed estero, volte ad individuare adeguati spazi per il trattamento della quota di rifiuti non piu' gestiti dall'impianto TMB denominato Malagrotta 2 procedendo, contestualmente, all'individuazione di siti di trasbordo/trasferenza e tritovagliatura quali possibili soluzioni a supporto della logistica dei flussi in grado di soddisfare le esigenze operative; in questa ottica, AMA S.p.a., con nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, acquisite al protocollo del Commissario straordinario con il n. RM 264 del 18 dicembre 2022, ha richiesto, limitatamente al sito in uso ad AMA in viale dei Romagnoli n. 1167 - 00119 Municipio X - Roma, una modifica/integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1 del 16 giugno 2022 e autorizzazione all'esercizio det. G05282 del 30 aprile 2015 contenente: relazione tecnica; AMARM AL01 - inquadramento; AMARM AL02 - autorizzazione all'esercizio det. G05282 del 30 aprile 2015; AMARM AL03 - relazione valutazione impatto acustico gennaio 2022; AMARM AL04 a - scheda tecnica trituratore DOPPSTADT mod. DW3060D; AMARM AL04 b - scheda tecnica vaglio DOPPSTADT mod. DSM720 profi; AMARM AL05 a - scheda tecnica vaglio DOPPSTADT mod. INVENTHOR Type 9; AMARM AL06 a - scheda tecnica rotopressa filmatrice GOWEIL mod. LT Master; AMARM PL01 - planimetria viabilita' interna con aree di stoccaggio ante operam; AMARM PL02 - planimetria viabilita' interna con aree di stoccaggio post operam; AMARM PL03 - planimetria rete raccolta acque; AMARM PL04 - planimetria rete antincendio; le integrazioni richieste consistono in: 1. aumento della capacita' di trattamento giornaliero fino a valori mediamente pari a 400 t/giorno (contro le attuali 300 t/giorno della determinazione regionale n. G05282 del 30 aprile 2015), con valori di punta di 600 t/giorno; 2. aumento del quantitativo massimo annuo fino a 120.000 tonnellate (contro le attuali 30.000 t/anno della determinazione regionale n. G05282 del 30 aprile 2015); 3. introduzione di un sistema di imballaggio del sovvallo prodotto dalle attivita' di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una rotopressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di entrambi i gruppi di tritovagliatura; 4. introduzione di un sistema di imballaggio del sottovaglio prodotto dalle attivita' di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una rotopressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di uno dei due gruppi di tritovagliatura ed indiretto per il restante; 5. stoccaggio delle frazioni imballate, in opportune aree di stoccaggio all'interno dello stesso capannone, cosi' da creare un deposito «polmone» quale modalita' gestionale alternativa alle contestuali attivita' di processamento del rifiuto in ingresso e conferimento nei mezzi adibiti al trasporto presso gli impianti di destino. che le suddette modifiche si presentano coerenti e necessarie rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; 6. possibilita' di avvio a recupero di una o di entrambe le frazioni direttamente sfuse in caso di avaria dei sistemi di pressofilmatura e/o in caso di invio a impianti di destino che ricevano o gestiscano il materiale in modalita' sfusa; Rilevato, altresi', che il Commissario straordinario, ai sensi del citato art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ha approvato il Piano di gestione rifiuti di Roma Capitale (PGRRC), a seguito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), avviata con decreto commissariale n. 1 del 12 agosto 2022; con ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022, il Commissario straordinario ha avviato le attivita' propedeutiche volte alla realizzazione nel territorio di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dando contestualmente disposizione a Roma Capitale di indire una manifestazione di interesse per la presentazione di project financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del medesimo impianto; nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare l'imprevista situazione di criticita' a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; il progressivo aggravamento dello stato di criticita' potrebbe determinare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario; Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di emergenza e contenendo le fisiologiche difficolta' correlate alla maggiore produzione di rifiuti riscontrabile nel periodo natalizio, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana; Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 30 dicembre 2022 prot. RM/2022/0000291 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 10 gennaio 2023 al n. RM/2023/16; Per le motivazioni fin qui esposte e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica; Ordina: 1) l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento AMA di viale dei Romagnoli n. 1167 Roma, come da richiesta allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, trasmessa da AMA S.p.a. nota prot. n.0154492.U del 16 dicembre 2022 con particolare riferimento a: a. capacita' di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 600 t/giorno; b. quantitativo massimo annuale trattabile fino a 120.000 tonnellate; c. introduzione di ulteriori due macchinari per la tritovagliatura, un trituratore mobile e un vaglio a tamburo mobile rispetto a quelli autorizzati con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015; d. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del sovvallo prodotto dalle attivita' di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una pressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di entrambi i gruppi di tritovagliatura; e. introduzione di un sistema di pressatura e/o imballaggio del sottovaglio prodotto dalle attivita' di tritovagliatura (EER 19 12 12), costituito da una pressa imballatrice-filmatrice, a servizio diretto di uno dei due gruppi di tritovagliatura ed indiretto per il restante; f. stoccaggio delle frazioni imballate, in opportune aree di stoccaggio all'interno dello stesso capannone, cosi' da creare un deposito «polmone» quale modalita' gestionale alternativa alle contestuali attivita' di processamento del rifiuto in ingresso e conferimento nei mezzi adibiti al trasporto presso gli impianti di destino che le suddette modifiche si presentano coerenti e necessarie rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti di Roma Capitale; g. possibilita' di avvio a recupero di una o di entrambe le frazioni direttamente sfuse in caso di avaria dei sistemi di pressofilmatura e/o in caso di invio a impianti di destino che ricevano o gestiscano il materiale in modalita' sfusa; il tutto da realizzarsi secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, trasmessa da AMA S.p.a. nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022; 2) ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato «C» parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate: a) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno avvenire con le modalita' e nelle aree riportate nella documentazione tecnica allegata alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; b) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovra' superare i quantitativi massimi riportati nella tabella del par. 8 della relazione tecnica; c) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee; d) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti in ingresso dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito; e) dovranno essere assicurati la regolare tenuta dei registri di carico e scarico nonche' tutti gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; f) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014; g) le attivita' di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione annuale da inviare ai seguenti organi di controlli: Regione Lazio, Citta' metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025; h) le aree delle operazioni di tritovagliatura e di stoccaggio dei rifiuti dopo trattamento dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica; i) le aree di transito dei mezzi e le relative vie d'accesso dovranno essere delimitate e ben individuate tramite adeguata cartellonistica; j) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol; k) le aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere delimitate e presidiate, prevedendo attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; l) le superfici delle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; m) le superfici delle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici; n) i reflui liquidi intercettati dalla rete di raccolta all'interno del capannone in cui e' prevista l'attivita' di gestione dei rifiuti e inviati al serbatoio di stoccaggio, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento; o) dovra' essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti; p) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovra' essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato e in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro; q) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta; r) le operazioni di tritovagliatura dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; dovra' essere aggiornato il Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze formato ai sensi del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; s) le operazioni di tritovagliatura e/o trasferenza dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; t) nelle aree delle operazioni di tritovagliatura e dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovra' essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovra' essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso del sito; u) dovranno essere integrate le garanzie finanziarie gia' prestate per l'impianto esistente, tenendo conto delle attivita' e dei quantitativi autorizzati con la presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 239/2009 e successive modifiche e integrazioni e, nello specifico, dovranno essere attive tanto una polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a cinque milioni di euro, cosi' come previsto dalla DGR n. 864/2014, quanto una polizza fidejussoria, di importo pari ad euro 1.800.000,00, i cui estremi dovranno essere preventivamente comunicati per la conseguente presa d'atto; Dispone: 1) che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e comunque, ad un periodo non superiore a centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza commissariale, salvo proroga. In suddetto periodo di centottanta giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10 gennaio 2023, dovra' essere inviata da parte di AMA S.p.a. la richiesta per l'avvio di un procedimento autorizzativo, nel medesimo sito, per un impianto fisso ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; 2) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione Servizio Pre. S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma. Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». Roma, 19 gennaio 2023
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri
__________ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario straordinario di Governo - competenze in materia di rifiuti ai sensi della legge n. 91 del 15 luglio 2022, accedendo al link https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ordinanza_n._2 _2023.pdf (comune.roma.it) |