Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 19 gennaio 2023 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP «Abruzzo»; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 14 gennaio 2015 con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOC in argomento, come successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Abruzzo» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 2 e 3 marzo 2022, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Abruzzo»; conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Vista la nota datata 25 luglio 2022 del Consorzio tutela vini d'Abruzzo concernente la richiesta per rendere retroattive le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo; Vista la nota del 5 settembre 2022 della Regione Abruzzo con la quale la medesima regione esprime parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio tutela vini d'Abruzzo; Vista la comunicazione presentata in data 3 ottobre 2022 dal Consorzio richiedente, con la quale e' stato evidenziato un errore materiale nella descrizione del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve di cui all'art. 4 della proposta di disciplinare della sottozona Colline Teramane, laddove il valore del citato titolo alcolometrico e' stato erroneamente invertito tra le due tipologie di vini «Montonico superiore» e «Malvasia superiore», al fine di riportare nel disciplinare il corretto valore di detto parametro per ciascuna tipologia; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione; Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo» cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 22 dicembre 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2022. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A
Disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo»
Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo», consolidato con le modifiche ordinarie approvate con il presente decreto, e' pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Qualita' → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande "modifiche ordinarie" disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Decreti di approvazione "modifiche ordinarie" dei disciplinari di produzione ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/19090 seguendo il percorso: 2B. Domande "modifiche ordinarie" disciplinari → Procedura nazionale preliminare - Decreti di approvazione "modifiche ordinarie" dei disciplinari di produzione. |
| Allegato B
Documento unico della DOP dei vini «Abruzzo»
Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Abruzzo», consolidato con le modifiche ordinarie approvate con il presente decreto, e' pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero, seguendo lo stesso percorso od utilizzando lo stesso link indicati per il disciplinare di cui al precedente Allegato A. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOC «Abruzzo» derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. Tali partite possono essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 1, allorche' per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti dall'art. 5 dell'allegato disciplinare. 4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1. 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2023
Il dirigente: Cafiero |
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