Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 31 dicembre 2022 |
Interventi relativi alla seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia e di ricostruzione delle frazioni Campi Alto e San Pellegrino. (Ordinanza speciale n. 43). |
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Il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui è stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3; Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticita' dei lavori nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi; Considerato che il Comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Vista la delibera consiliare n. 24 del 26 aprile 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Campi Alto e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Vista la delibera consiliare n. 31 del 21 maggio 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato la proposta di individuazione delle Opere prioritarie strategiche della Frazione di Castelluccio redatta ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; Vista la delibera consiliare n. 46 del 29 settembre 2021 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di San Pellegrino e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Vista la delibera consiliare n. 1 del 14 marzo 2022 con la quale il Comune di Norcia ha approvato il Piano urbanistico attuativo riferito alla frazione di Castelluccio di Norcia e redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successiva legge di conversione n. 229/2016; Preso atto che il Piano attuativo relativo alla Frazione di San Pellegrino e' un piano finalizzato alla ricostruzione dell'edificato preesistente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle aree edificate, il mantenimento delle aree e degli spazi aperti tra i tre nuclei insediativi, la riqualificazione dello spazio pubblico, alla promozione della valorizzazione delle aree verdi, al miglioramento della viabilita' interna e delle aree di sosta, al potenziamento dei collegamenti pedonali e ciclabili, nonche' della viabilita' storica minore, a favorire l'insediamento di funzioni artigianali compatibili e di qualita', integrati tipologicamente nella residenza, all'eliminazione o attenuazione degli impatti visivi derivanti da volumi agricoli o arredi urbani incongrui, alla valorizzazione delle relazioni fra sistema insediativo ed agrario; Considerato che le caratteristiche dei detriti nella frazione di San Pellegrino non consentono il pieno recupero del materiale e occorre definire pertanto le modalita' per la ricostruzione privata; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalle relazioni del sub-Commissario allegate alla presente ordinanza di cui costituiscono parte integrante All. 1) e All. 2) ed elenco degli interventi, Borgo di Castelluccio Di Norcia, All. C; Considerato che dalle citate relazioni emerge che i borghi di Campi Alto e San Pellegrino hanno subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosita' tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il limitato uso delle viabilita' comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identita' urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo; Considerato che dalle relazioni del sub-Commissario emerge che gli interventi sono connotati da un forte interesse pubblico e che pertanto appare necessario agire in direzione della ricostruzione pubblica dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino, come assentito anche dal Comune di Norcia e dall'USR Umbria nel corso dell'istruttoria congiunta di cui alle citate relazioni; Considerato che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nelle delibere di consiglio comunale approvate dal Comune di Norcia nn. 24/2021, 31/2021, 46/2021, 1/2022, e delle relazioni del sub-Commissario: è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonche' coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino; atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di borgo sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualita' della vita; risulta necessario per il borgo di Campi Alto operare un intervento integrato unitario, che permetta un coordinamento della ricostruzione privata; la ricostruzione del borgo di San Pellegrino risulta particolarmente complessa in quanto in quanto una parte della localita' si trova su una coltre di materiali detritici di conoide alluvionale / falda detritica che in fase sismica determina amplificazioni dinamiche locali, oltreche' ad effetti di bordo dovuti alla collocazione geografica della localita', inoltre dei 140 edifici adibiti a edilizia residenziale 99 edifici sono stati costruiti in muratura portante, 33 in cemento armato e 8 utilizzando altri materiali, quali acciaio, legno o altro ed e' pertanto necessario fornire indirizzi in merito alla tipologia di muratura da alle modalita' della ricostruzione privata; risulta necessario per il borgo di Castelluccio di Norcia disciplinare la «fase 2» di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 dell'dell'Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia» relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico; Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione della frazione di Campi Alto il costituendo consorzio in cui risultano partecipi tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione del borgo storico, al fine di realizzare la ricostruzione in maniera unitaria e coordinata; Considerato che risulta opportuno affidare al consorzio la riattivazione della viabilita' necessaria all'attivazione dei cantieri e la realizzazione delle opere di sostegno essendo le stesse propedeutiche e funzionali all'intervento unitario di ricostruzione privata del borgo storico di Campi alto, inserendo i relativi oneri nel calcolo del contributo spettante; Considerato che si ritiene opportuno individuare come soggetto attuatore dell'intervento di ricostruzione del borgo di San Pellegrino l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali; Ritenuto opportuno, in ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di indirizzo della ricostruzione nel borgo di San Pellegrino, fermi restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento del sub-Commissario; Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei borghi di Campi Alto e San Pellegrino del Comune di Norcia e la «fase 2» di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 recante «Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia». 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. |
| Art. 2 Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilita' e di urbanizzazione primaria nella frazione di Campi Alto, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Norcia e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Umbria: a) interventi funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata del borgo, necessari alla cantierizzazione dell'edificato o strutturalmente connessi agli edifici: 1. Rimozione delle macerie su suolo pubblico e demolizione dei residui fabbricati pericolanti su aree pubbliche, anche con allestimento di aree di stoccaggio temporaneo; 2. Ripristino delle viabilita' di accesso al nucleo abitato; 3. Opere di urbanizzazione primaria - viabilita' interna al borgo e spazi pubblici aperti; 4. Opere di urbanizzazione primaria - Predisposizione delle reti dei sottoservizi; 5. Chiesa Santa Maria di Piazza (Chiesa della Madonna della Misericordia); 6. Oratorio del SS Sacramento (ex Chiesa Confraternita del Sacramento); 7. Oratorio di San Michele Arcangelo (ex Chiesa dell'Oratorio); 8. La copertura finanziaria di detti interventi e' disciplinata dal successivo art. 8. b) interventi di completamento della ricostruzione pubblica e privata o necessari per la ripresa della vivibilita' del borgo e dei suoi valori sociali e culturali: 9. Indagini geologiche, monitoraggio e opere di stabilizzazione dei versanti, per un importo pari a euro 1.237.000,00; 10. Completamento funzionale del ripristino definitivo delle viabilita' di accesso al nucleo abitato, per un importo pari a euro 6.215.000,00; 11. Completamento delle urbanizzazioni, viabilita' interne e sottoservizi, per un importo pari a euro 7.100.000,00, di cui euro 3.000.000,00 gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022; 12. Ripristino delle mura urbiche, della Torre nord est e delle porte di accesso, per un importo pari a euro 12.458.610,00; 13. Chiesa Sant'Andrea, per un importo pari a euro 4.000.000,00, di cui euro 1.100.000,00 gia' finanziati con Ordinanza n. 105 del 2020 e euro 2.900.000,00 da finanziare con successiva ordinanza. 2. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di sistemazione, di accessibilita' e di urbanizzazione primaria nella frazione di San Pellegrino, in Comune di Norcia, danneggiata dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Norcia e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Umbria: 1. Mitigazione del rischio idrogeologico in localita' San Pellegrino, per un importo pari a euro 1.000.000,00, gia' finanziati con ordinanza n. 109 del 2020; 2. Opere di urbanizzazione, viabilita' e sottoservizi, per un importo pari a euro 7.210.000,00, di cui euro 3.000.000,00 gia' finanziati con ordinanza n. 129 del 2022. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano tutti il centro storico e concernono opere che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico. 4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub-Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Norcia e l'USR Umbria, parte integrante della presente ordinanza. 5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Umbria e dal sub-Commissario, nell'Allegato n. 1 e 2 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche. 6. Per l'intervento di cui al comma 1, lettera b, punto 11, relativo al ripristino delle mura urbiche, di importo preventivato complessivo pari a euro 12.458.610,00, al fine di definire puntualmente le opere e le lavorazioni necessarie anche in relazione al nesso di causalita' del danno con gli eventi sismici, con la presente ordinanza si dispone di procedere alla sola progettazione. Allo scopo, per il finanziamento della progettazione, si dispone uno stanziamento di euro 1.000.000,00. |
| Art. 3
Principi generali di coordinamento
1. La ricostruzione delle frazioni di Campi Alto e San Pellegrino è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. |
| Art. 4
Governance
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata delle frazioni di Campi Alto e San Pellegrino, e dell'avvio della seconda fase della ricostruzione di Castelluccio di Norcia come da ordinanza n. 18, il sub-Commissario, l'USR e il Comune adottano ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione di cui alla presente ordinanza: a) l'USR provvede alla supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato ed e' individuato quale soggetto attuatore degli interventi pubblici; b) il Comune contribuisce alla ricostruzione con le attivita' indicate all'art. 8 della presente ordinanza e con tutte le attivita' riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei Consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016; 3. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. |
| Art. 5
Designazione e compiti del sub-Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi oggetto della presente ordinanza nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: a. cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali; b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale; d. provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata; f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione dei centri storici di Campi Alto e San Pellegrino, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016; h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il Comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi. |
| Art. 6
Individuazione del soggetto attuatore
1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'USR della Regione Umbria e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numeri 8, 9, 10 e 11, e per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, numero 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Umbria e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto. 3. In ragione della continuita' delle azioni di attuazione, per l'intervento di cui all'art. 2, comma 2, n. 1, la Regione Umbria e' confermata quale soggetto attuatore, idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale 110 del 2020. 4. In ragione della continuita' delle azioni di attuazione, per l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numero 12, l'Arcidiocesi Spoleto-Norcia e' soggetto attuatore ai sensi dell'ord. 105 del 2020 e vi provvede con le risorse stanziate con la medesima ordinanza cosi' come integrata dall'ordinanza n. 132 del 2022. 5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 7
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore di cui all'art. 6, comma 1 puo' operare una struttura coordinata dal sub-Commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022. 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 8
Disposizioni relative alla ricostruzione di Campi Alto di Norcia
1. Al fine di attuare una ricostruzione in maniera unitaria e coordinata dell'intero borgo storico di Campi e coniugare la realizzazione di opere pubbliche e private nell'agglomerato urbano caratterizzato da vicoli stretti in gran parte ricoperti dalle macerie private, con evidenti difficolta' di consentire piu' cantieri in aree limitate, e' costituito ai sensi della normativa vigente un Consorzio, tra tutti i consorzi gia' costituiti, che provvede all'esecuzione dei necessari lavori e opere di ripristino. 2. Il Consorzio di cui al comma 1 provvede alla ricostruzione del centro storico anche per tramite di intervento unitario, ove opportunamente articolato in lotti unitari, realizzando i lavori e le opere di ripristino dell'edificato e degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, che troveranno copertura finanziaria secondo quanto disposto al successivo comma 7. 3. Per la rimozione delle macerie private su suolo pubblico, il Consorzio di cui al comma 1 redige un programma di rimozione delle macerie proponendo anche l'individuazione degli edifici che tecnicamente necessitano di demolizione, ivi compresi eventualmente quelli attualmente sostenuti dalle macerie, e lo sottopone entro trenta giorni dalla presente ordinanza all'USR Umbria che, sentito il Comune, lo approva nei successivi quindici giorni. Il Programma comprende altresi' gli interventi necessari al ripristino e alla sistemazione della viabilita' di accesso necessaria alla cantierizzazione dell'area. 4. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2, il Consorzio provvede alla rimozione delle macerie incombenti nel suolo pubblico su cui insistono gli edifici privati da ricostruire e, su delega del Comune, al connesso ripristino e sistemazione della viabilita' di accesso necessaria alla cantierizzazione dell'area. 5. Ai sensi della normativa vigente nel costo degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati del borgo di Campi Alto sono considerati ammissibili gli oneri di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprieta' del soggetto beneficiario, nonche' ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche. A tal fine il Consorzio di cui al comma 1 provvede a definire, dopo la presentazione della SCIA per demolizioni, il cronoprogramma per la ricostruzione privata. 6. Il Consorzio provvede altresi' alla ricostruzione delle opere di sostegno interferenti o strutturalmente connesse all'edificato sulla base della normativa vigente. A tal fine, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto da parte del Consorzio, il Comune, riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento, provvede all'autorizzazione preventiva del progetto e autorizza con permesso di costruire convenzionato la ricostruzione degli edifici costituenti il compendio immobiliare. 7. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a carico del contributo spettante per la ricostruzione con un incremento del costo parametrico come stabilito dalla normativa commissariale vigente. E' in ogni caso applicabile, a tutti gli edifici ricompresi nel borgo di Campi Alto, l'incremento del costo parametrico del 10% per la demolizione e la rimozione delle macerie e per gli interventi a tale fine connessi. Ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario sono sempre fruibili, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, gli incentivi fiscali di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente. 8. In caso di mancata costituzione del Consorzio di cui al comma 1, la ricostruzione del borgo di Campi Alto procedera' secondo le norme vigenti per la ricostruzione pubblica e privata. Le opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a saranno realizzate nell'abito dei relativi interventi di completamento previsti all' lettera b dello stesso comma. |
| Art. 9 Disposizioni relative alla ricostruzione delle chiese in Campi Alto di Norcia
1. In considerazione dell'interesse pubblico connesso alla celere ricostruzione del borgo di Campi Alto il Consorzio di cui all'art. 7, comma 1 provvede, nell'ambito del Programma di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche alla rimozione delle macerie della Chiesa di S. Andrea che incombono sulla strada contermine agli edifici del Consorzio medesimo. 2. Al fine di provvedere alla ricostruzione della chiesa di S. Maria in Piazza e degli Oratori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, punti 5, 6 e 7, che si trovano all'interno di aggregati edilizi privati, il Consorzio di cui all'art. 7, comma 1 procede alla ricostruzione dell'intero aggregato edilizio, su delega della Diocesi e previa approvazione del progetto da parte della stessa. Agli oneri relativi alla ricostruzione dell'aggregato si provvede in a valere sui contributi spettanti per la ricostruzione privata e, limitatamente alle parti d'opera relative agli edifici della Diocesi, sulla contabilita' speciale per la ricostruzione. |
| Art. 10 Disposizioni relative alla ricostruzione di San Pellegrino di Norcia
1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati dal PUA, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'USR Umbria e' individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub-Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'USR Umbria, in raccordo con il Comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 3 e, in particolare: a) definisce entro trenta giorni dalla presente ordinanza, e aggiorna trimestralmente, il cronoprogramma generale delle attivita' di ricostruzione privata partendo dalle attivita' relative alla costituzione dei consorzi, dalla perimetrazione, e tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica; b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1, dell'art. 10, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni edificio singolo ovvero per gli aggregati perimetrati dal Comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; c) individua gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilita' con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria; d) in coerenza con le attivita' di cui alla lettera b), autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017; e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, o nelle attivita' di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessita' di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti piu' opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, o formula proposte al sub-Commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario l'adozione di ordinanza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020. 3. Con riferimento agli interventi prioritari, il Comune avvia, anche in assenza della presentazione della domanda, le verifiche di cui al punto 3, lettera b), del comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, attestanti la sussistenza di domande di condono edilizio. 4. In ragione delle particolari caratteristiche geologiche e sismiche dei terreni ove prevista la ricostruzione dell'edificato della frazione di San Pellegrino, l'USR Umbria, sentito il sub-Commissario ed il Comune, e' autorizzato a fornire indirizzi prescrittivi in merito alla tipologia dei piu' idonei sistemi costruttivi da utilizzare nella ricostruzione privata. |
| Art. 11 Avvio della «fase 2» di cui all'art. 1, comma 5, lettera b dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia e relativi all'accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica di cui all'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, e' autorizzata la ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti comprendenti sia le strutture fondali degli edifici pubblici e privati, sia le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, da attuarsi con la disciplina prevista dalla stessa ordinanza speciale citata. 2. All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Castelluccio di Norcia, sono apportate le seguenti modifiche: a) in ragione della necessita' di realizzare una struttura fondale unitaria che consenta la completa sicurezza sismica dell'edificato posto sui terrazzamenti del borgo l'art. 3, comma 2, lettera a, dopo il numero 8, e' aggiunto il seguente intervento: «9. Piastra fondale ad isolatori sismici, per un importo pari a euro 3.822.000,00;» b) in ragione della necessita' di adeguare l'importo gia' previsto all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza 126/2022: 1) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 3, l'importo «euro 2.734.500,00» e' sostituito dal seguente «euro 3.281.400,00»; 2) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 4, l'importo «euro 4.946.250,00» e' sostituito dal seguente «euro 5.935.500,00»; 3) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 5, l'importo «euro 4.747.740,00» e' sostituito dal seguente «euro 5.697.288,00»; 4) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 6, l'importo «euro 1.510.420,00» e' sostituito dal seguente «euro 1.812.504,00». 5) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 7, l'importo «euro 1.760.000,00» e' sostituito dal seguente «euro 2.112.000,00». 6) all'art. 3, comma 2, lettera a, numero 8, l'importo «euro 165.825,00» e' sostituito dal seguente «euro 198.990,00». 7) all'art. 3, comma 2, secondo capoverso l'importo «euro 15.864.735,00» e' sostituito dal seguente «euro 22.859.282,00». 3. Per le stesse finalita' e motivazioni di cui al comma 1, e' altresi' autorizzata la realizzazione degli interventi pubblici individuati all'art. 3, comma 2, lettera a, punti da 3 a 9, dell'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, per i quali con la stessa ordinanza e' gia' stata autorizzata la progettazione. 4. Per consentire la progettazione delle opere pubbliche connesse agli interventi di ricostruzione privata al di fuori della piastra fondale della zona del cassero del Borgo, l'USR Umbria individua, d'intesa con il sub-Commissario, il termine entro il quale devono essere presentati i progetti degli interventi di ricostruzione privata al di fuori della piastra. |
| Art. 12
Disposizioni comuni all'attuazione degli interventi
1. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 2. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie. 3. Salvo quanto disposto al precedente art. 6, per le demolizioni e la rimozione delle macerie si applica quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022. 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni acceleratorie previste dall'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 ed in particolare le previsioni di cui agli articoli 11, 12 e 13. |
| Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede: per la frazione di Campi Alto, quanto agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, con le modalita' gia' descritte all'art. 8 della presente ordinanza; per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numeri 8, 9 e 10 per un importo complessivo di euro 14.552.000,00: quanto a euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse gia' stanziate con l'ordinanza 129 del 2022, quanto ad euro 11.552.000 a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, numero 11, si provvede alla copertura dell'importo di euro 1.000.000,00 per la sola progettazione degli interventi a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; l'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, numero 12 trova gia' copertura finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza; per la frazione di San Pellegrino, quanto all'intervento di cui all'art. 2, comma 2, numero 1 trova gia' copertura finanziaria nell'ordinanza 109 del 2022, quanto all'intervento di cui all'art. 2, comma 2, numero 2, ammontante a euro 7.210.000,00: euro 3.000.000,00 trova gia' copertura con ordinanza 129 del 2022, euro 4.210.000,00 a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016; per la frazione di Castelluccio di Norcia, l'intervento di cui all'art. 11, comma 2, lettera a, per un importo di euro 3.822.000,00 trova copertura nella contabilita' speciale ex art. 4, decreto-legge n. 189/2016; gli interventi di cui art. 11, comma 2, lettera b, numeri da 1 a 6 ammontanti a euro 19.037.282,00 trovano copertura quanto ad euro 2.086.480,00 con le risorse gia' stanziate con l'ordinanza speciale n. 18 del 2021 e quanto ad euro 16.950.802,00 a valere sulla contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016. Pertanto, l'importo totale che trova copertura con la presente ordinanza nella contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189/2016 ammonta, sulla base di quanto sopra specificato, ad euro 37.534.802,00. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. |
| Art. 14
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 31 dicembre 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 273
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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