Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 31 dicembre 2022
Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021. (Ordinanza speciale n. 42).

Il Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Vista la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE) che costituiscono il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare;
Visto il testo unico della ricostruzione privata;
Considerato che la demolizione e rimozione delle macerie interessa edifici in parte pubblici e in parte privati, ed e' pertanto necessario disciplinare gli aspetti relativi alle modalita' di rimozione delle macerie coordinando le attivita' pubblica e privata;
Considerato altresi' che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;
Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici e nelle frazioni dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della urgenza e della particolare criticita', ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020 poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;
Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti e comportano necessariamente la gestione delle macerie, nonche' lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle stesse e degli inerti edilizi eventualmente anche nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;
Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi dal sisma ad oggi, che tali interventi non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione mentre, in una seconda fase, ossia in un tempo successivo, dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, in tal modo determinandosi un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;
Ritenuto, tuttavia, alla luce delle istanze pervenute dai privati relative all'implementazione dei programmi di demolizione, di favorire la partecipazione degli stessi tramite forme di pubblicita' idonee, anche mediante avviso pubblico, al fine di coordinare gli interventi previsti nei programmi di demolizione con quelli su base volontaria;
Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto-legge, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;
Ritenuto necessario, nell'ambito delle attivita' per l'accelerazione della ricostruzione unitaria pubblica e privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, prevedere che in caso di sovrapposizioni o interferenze tra cantieri per la ricostruzione pubblica e cantieri per la ricostruzione privata, i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica e i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub Commissari designati, possano stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di sistemi e attrezzature per il coordinamento generale dei cantieri pubblici e privati, prevedendo la copertura degli oneri, previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» istituito dal comma 4, dell'art. 1, dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021;
Considerato che la prima fase dell'intervento concernente gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche riveste carattere di estrema e improcrastinabile urgenza in quanto propedeutica e condizionante l'avvio delle successive fasi di ricostruzione, di talche' si rende necessario consentire al soggetto attuatore di procedere senza indugio avvalendosi dell'affidamento diretto dei necessari interventi, nonche' della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalita' previste dalla presente ordinanza;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i contratti pubblici di importo pari o inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, non ostano ai principi del legislatore comunitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto necessario prevedere, per gli interventi di ricostruzione della Chiesa del SS Crocifisso, finalizzato alla rimodulazione degli importi in ragione degli approfondimenti effettuati in merito alla proprieta' degli edifici, come risultante dalla relazione del sub Commissario;
Considerato che dalla relazione del sub Commissario emerge altresi' che:
1. la ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi, nonche' della realizzazione dei sotto-servizi e della viabilita';
2. la natura degli interventi di carattere propedeutico rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo delle frazioni;
3. la demolizione degli edifici, la rimozione delle macerie e la realizzazione dei sotto-servizi sono opere prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato nonche' per consentire la piena funzionalita' dei sotto-servizi e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni;
4. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione;
5. tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;
Vista la richiesta del Comune di Amatrice di emanazione di un'ordinanza speciale in deroga per la celere attuazione del rifacimento dei sotto-servizi ed il ripristino delle infrastrutture nelle frazioni;
Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto di individuare, per l'intervento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale e in continuita' con quanto disposto dall'ordinanza n. 2 del 2020 relativa alla ricostruzione del Comune di Amatrice;
Ritenuto opportuno individuare quale soggetto attuatore per la gestione delle macerie e la realizzazione dei sotto-servizi nelle frazioni del Comune di Amatrice, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, che presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e per la gestione delle macerie;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di realizzazione dei sotto-servizi e opere di urbanizzazione nelle frazioni del Comune di Amatrice, gli interventi relativi alla gestione delle macerie, e la rimodulazione finanziaria di alcuni interventi gia' ricompresi nell'ordinanza n. 2 del 2021, come meglio dettagliato nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza;
Considerato che, dall'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e dal sub Commissario, e' emerso che per la realizzazione delle opere nelle frazioni di cui alla presente ordinanza e' stimato l'importo di euro 58.028.279,00, parzialmente finanziato, per euro 25.153.823,00, all'interno delle risorse stanziate con l'ordinanza 129 del 2022, come risultante dalla relazione allegato 1 alla presente ordinanza;
Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30 dicembre 2022;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita', ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 , il complesso unitario e coordinato degli interventi di eliminazione delle situazioni di dissesto, di ripristino e realizzazione dei sotto-servizi e di ripristino della viabilita', delle infrastrutture e dei cimiteri nel capoluogo e in 35 frazioni del Comune di Amatrice, danneggiate dagli eventi sismici. I suddetti interventi, singolarmente identificati e meglio descritti, anche con il relativo cronoprogramma e sue modalita' di aggiornamento, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
a) trentadue interventi per il rifacimento e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione nel capoluogo e in trentaquattro frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 36.414.250,00;
b) quindici interventi per il ripristino dei cimiteri nelle frazioni di Sommati, Sant'Angelo, San Lorenzo e Flaviano, San Tommaso, Pasciano, Cornillo Nuovo, Preta, Prato, Castello, Santa Giusta, Patarico - Doma, Torrita, Scai, Roccapassa, Configno, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 10.600.000,00;
c) trentadue interventi per il per il rifacimento, l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture viarie o opere di sostegno in trentacinque frazioni, per un importo complessivo stimato di euro 8.614.029,00;
d) cinque interventi per la messa in sicurezza di dissesti di versante nelle frazioni di Aleggia, Cornillo nuovo, Prato, Poggio Vitellino, Pinaco - Arafranca, per un importo complessivo stimato di euro 2.400.000,00;
per un importo totale pari a euro 58.028.279,00, di cui euro 25.153.823,00 gia' finanziato con ordinanza n. 129 del 2022.
2. Gli interventi di cui al comma 1, indicati quali prioritari dal Piano Straordinario di Ricostruzione, approvato con delibera consiliare del Comune di Amatrice n. 79 del 5 dicembre 2022, presentano carattere di criticita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto costituiscono interventi preliminari e prodromici alla ricostruzione pubblica e privata dei borghi e degli abitati delle frazioni e risultano determinanti per garantire i servizi minimi essenziali alla popolazione migliorandone la qualita' della vita quotidiana, per favorire la ripresa sociale ed economica del territorio, per contrastare lo spopolamento e la crisi delle attivita' economiche e produttive.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Amatrice, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio e dalla struttura commissariale, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti
del sub-Commissario e monitoraggio

4. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali e in continuita' con quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 2021 relativa alla ricostruzione del Centro storico del Comune di Amatrice, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.
5. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub Commissario sono le medesime di quanto disposto con ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del Centro storico del Comune di Amatrice» ed in particolare all'art. 3 di detta ordinanza speciale.
6. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza e' affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la suddetta ordinanza speciale n. 2/2021 all'art. 11.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'USR Lazio e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Lazio e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.
3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera, nel rispetto del codice dei contratti pubblici, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021.
4. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 7, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio e la definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
 
Art. 4

Struttura di supporto
al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi di cui all'art. 1, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse.
3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022.
4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il sub-commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021, ed in particolare le previsioni di cui all'art. 8 «Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici» ed all'art. 9 «Conferenza dei servizi speciale».
2. Il soggetto attuatore, per l'attuazione di specifici interventi di cui alla presente ordinanza che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.
3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore puo', ove necessario, procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.
4. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, anche mediante accordo quadro, per una o piu' frazioni, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
5. In ragione della inderogabile necessita' di garantire il coordinamento nella realizzazione dei sotto-servizi indispensabili alla ripresa della citta' di Amatrice, il sub-Commissario puo' adottare disposizioni cogenti nei confronti di soggetti pubblici gestori di reti di sotto-servizi pubblici.
 
Art. 6

Disposizioni relative alla demolizione
e rimozione delle macerie

1. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, l'USR Lazio e' individuato quale soggetto attuatore della rimozione delle macerie gia' presenti nel Comune di Amatrice e delle sue frazioni.
2. La gestione delle macerie e' orientata ai criteri dell'economia circolare volti al rafforzamento del riutilizzo, alla prevenzione, riciclaggio e recupero. A tal fine, nel rispetto dei vigenti piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui all'art. 28, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, nonche' della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, l'USR Lazio ha facolta? di provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti e dell'eventuale sito temporaneo, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove effettuare la selezione delle macerie al fine di facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', potendo prevedere di destinare la materia prima seconda al ripristino ambientale delle cave dismesse o abbandonate; in alternativa, l'USR Lazio puo' provvedere all'individuazione della destinazione finale dei rifiuti, ovvero procedere alla gestione del materiale da costruzione e demolizione, nel rispetto e con le modalita' previste dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla parte quarta, titolo I, capo I, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. I provvedimenti dell'USR Lazio che individuano i siti di deposito temporaneo e destinazione finale, in applicazione della facolta' di cui al precedente comma 2 costituiscono integrazioni ai piani di cui all'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.
4. I siti di deposito individuati possono essere utilizzati anche per lo stoccaggio delle macerie del Comune di Accumuli.
5. Gli oneri necessari a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita? speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022.
 
Art. 7

Modifiche all'ordinanza speciale n. 2/2021

1. Al fine di pervenire alla ricostruzione della Chiesa del Santissimo Crocifisso nel centro storico di Amatrice, di cui all'art. 6 comma 3 numero 8 dell'ordinanza speciale n. 2 del 2021, in ragione dell'appartenenza della medesima al Fondo edifici di culto, il Commissario straordinario stipula apposito accordo con il Fondo edifici di culto al fine di assicurare il finanziamento gia' previsto nell'ordinanza speciale n. 2 del 2021. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo il sub Commissario adotta ogni utile iniziativa volta al coordinamento dell'attivita' progettuale necessaria alla realizzazione dell'intervento.
2. All'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice, sono apportate le seguenti modifiche:
a) in ragione della necessita' di adeguare l'importo gia' previsto alle risultanze tecniche emerse in fase di progettazione ed all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022:
1) all'art. 6, comma 2, numero 1, l'importo «euro 2.363.242,62» e' sostituito dal seguente «euro 2.699.626,14»;
2) all'art. 6, comma 2, numero 3, l'importo «euro 5.162.702,62» e' sostituito dal seguente «euro 6.600.898,12»;
3) all'art. 6, comma 2, numero 4, l'importo «euro 2.045.162,00» e' sostituito dal seguente «euro 3.860.885,36»;
4) all'art. 6, comma 2, numero 8, l'importo «euro 1.560.478,44» e' sostituito dal seguente «euro 3.035.000,00»;
5) all'art. 6, comma 3, numero 4, l'importo «euro 1.814.519,14» e' sostituito dal seguente «euro 2.358.874,88»;
6) all'art. 6, comma 3, numero 5, l'importo «euro 2.846.455,24» e' sostituito dal seguente «euro 4.067.244,26»;
7) all'art. 6, comma 3, numero 7, l'importo «euro 1.087.939,57» e' sostituito dal seguente «euro 1.120.000,00»;
b) in ragione dell'appartenenza della Chiesa del Santissimo Crocifisso al Fondo edifici di culto, il numero 8 del comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente «8) Chiesa del Santissimo Crocifisso, di cui e' autorizzata la sola progettazione per un importo massimo di euro 220.000,00» e l'importo gia' stanziato pari a euro 3.324.385,20 viene definanziato per euro 3.104.385,30. L'USR Lazio rendiconta le spese gia' sostenute e sospende ogni attivita' nelle more della definizione degli atti d cui al comma 1;
c) in ragione delle mutate esigenze connesse al sistema di viabilita' per l'accesso al centro storico di Amatrice, anche in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale ed all'intervento di rigenerazione urbana previsto nell'area dell'ex cinema Garibaldi e come stabilito in esito alla Conferenza di servizi speciale del 21 aprile 2022 relativa alla «Viabilita' di servizio (ex Cinema - Chiesa Ottagonale)», dopo numero 5 del comma 2 dell'art. 6 e' inserito il seguente paragrafo «5-bis) Nuova Viabilita' di accesso sud al centro storico di Amatrice, importo stimato euro 6.000.000,00»;
d) in ragione delle mutate esigenze connesse alla rigenerazione degli spazi pubblici aperti del nuovo tessuto urbano del centro storico di Amatrice ed alla rivalutazione complessiva delle funzioni sociali, culturali e aggregative degli edifici pubblici in corso di ricostruzione nel centro storico, come dettagliato nella relazione istruttoria allegato 1 alla presente ordinanza:
1) il numero 2 del comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente «2) Realizzazione di uno spazio aperto pubblico nel sedime dell'ex chiesa di San Giovanni, importo stimato euro 1.223.177,78»;
2) il numero 3 del comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente «3) Centro culturale per spazi espositivi e laboratori d'artista (ex chiesa di San Giuseppe), importo stimato euro 3.319.880,10»;
3) il numero 6 del comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente «6) Giardino della memoria e del ricordo con edificio pubblico polifunzionale (ex cinema teatro G. Garibaldi), importo stimato € 4.370.930,79»;
 
Art. 8

Presidio di qualita' della ricostruzione

1. Al fine di favorire la qualita' degli interventi della ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza ed all'ordinanza speciale n. 2 del 2021, considerata la necessita' di garantire un'uniforme e chiara leggibilita' tipologica ed architettonica all'interno del centro storico del Comune di Amatrice, e' istituito il Presidio di qualita' della ricostruzione.
2. Il Presidio di qualita' della ricostruzione e' composto da:
a) il sub Commissario o un suo delegato, che lo presiede;
b) il sindaco del Comune di Amatrice o suo delegato;
c) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio o suo delegato;
d) un componente tecnico designato dal sindaco del Comune di Amatrice;
e) un componente tecnico designato dal direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio;
f) un componente tecnico indicato dal Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. Il Presidio di qualita' della ricostruzione ha il compito di verificare nell'ambito dello sviluppo della progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Amatrice il rispetto dei caratteri architettonici tipici o peculiari, la coerente riproposizione o reinterpretazione degli stessi e la definizione di tutti gli elementi concorrenti alla caratterizzazione delle facciate, fornendo indicazioni prescrittive e raccomandazioni.
4. Il recepimento delle indicazioni fornite dal Presidio di qualita' della ricostruzione e' verificato dal comune in fase di rilascio del parere di conformita' urbanistica e dall'USR in fase di rilascio del decreto di concessione del contributo.
 
Art. 9

Cronoprogramma della ricostruzione
del centro storico

1. Al fine di garantire la celere e ordinata ricostruzione del centro storico di Amatrice, e' approvato il cronoprogramma della ricostruzione contenuto nella relazione del sub Commissario di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e l'effettivo recupero del centro storico di Amatrice nonche' al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione garantendo la sicurezza e l'incolumita' pubblica, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui al comma 1, il Commissario straordinario, o su sua delega il sub-Commissario, puo', sentito il comune, sostituirsi al proprietario inerte nell'esercizio delle facolta' previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo, nei casi e secondo le modalita' definite dal presente articolo.
3. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 puo' essere esercitato quando ricorrano una o piu' delle seguenti condizioni:
a) sia necessaria l'integrale ricostruzione della forma urbis attraverso un intervento integrato tale da richiedere il coordinamento del ripristino delle funzionalita' pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio e degli edifici facenti parte del tessuto residenziale, sia pubblico che privato, contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero, articolato per fasi;
b) sia necessario intervenire, stante il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) sia necessario procedere alla ricostruzione tramite un intervento unitario di ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici sia privati, quali vie e piazze, piani fondazionali e aree pertinenziali, stante la reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimita' di ubicazione;
d) vi sia un ingiustificato ritardo dell'intervento di ricostruzione di un edificio privato che non consenta la prosecuzione ordinata e progressiva della ricostruzione complessiva del centro storico nel rispetto del cronoprogramma di cui al comma 1.
4. Nei casi indicati nel comma 2, quando l'inerzia dei proprietari o dei soggetti aventi titolo al contributo e la conseguente mancata o ritardata realizzazione dei necessari interventi su uno o piu' edifici impedisca od ostacoli l'avvio del programma unitario di ricostruzione del centro storico e comunque l'avvio dei lavori per la ricostruzione, anche riguardo agli adempimenti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riferimento all'adesione e alla partecipazione da parte dei privati, il Commissario intima, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di riparazione o ricostruzione fissando un termine, decorso il quale provvede in via sostitutiva agli interventi edilizi e a ogni altro adempimento che si renda necessario.
5. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4 il Commissario puo' altresi' attivare i poteri previsti dall'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
6. Alle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi sostitutivi previsti dal presente articolo si provvede secondo quanto previsto nell'art. 7 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata».
7. La progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante i poteri sostitutivi previsti dal presente articolo e' effettuata nel regime pubblicistico secondo le modalita' e le procedure semplificate previste dall'ordinanza speciale n. 2 del 2021.
8. Per la progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante i poteri sostitutivi previsti dal presente articolo il Commissario puo' avvalersi di soggetti individuati con proprio decreto, che vi provvedono sulla base di un apposito accordo.
9. Nei casi di cui al presente articolo per cui si provvede a decurtare il contributo spettante al privato inerte fino ad integrale recupero di quanto speso a valere sulle risorse della ricostruzione pubblica per l'intervento sostitutivo necessario e urgente.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 68.661.885,73, di cui euro 10.633.606,73 per maggiori relativi agli interventi gia' finanziati con l'ordinanza speciale n. 2 del 2021 e euro 58.028.279,00 per gli interventi previsti all'art. 1 nelle frazioni del Comune di Amatrice. La spesa per i suddetti interventi, trova copertura quanto a euro 25.153.823,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022; l'ulteriore spesa, quantificata complessivamente in euro 43.288.062,73 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 6 tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
 
Art. 11

Dichiarazione d'urgenza
ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 31 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 275

______
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/