Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 30 dicembre 2022 |
Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta. (Ordinanza speciale n. 41). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Pioraco e dalla struttura del sub-Commissario, con la collaborazione dell'USR Marche, come risultante dalla relazione del sub-Commissario, allegata alla presente ordinanza, che esamina la priorita' degli interventi segnalati dall'amministrazione comunale, opera la ricognizione degli interventi in termini di criticita' ed urgenza tali da renderli prioritari nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) il quartiere residenziale del Comune di Pioraco denominato «Madonnetta» e' individuato dal PRG come zona residenziale di completamento ed e' interessato da vincoli derivanti dalla presenza del fiume Potenza; l'insediamento si compone principalmente di edifici isolati in muratura, di proprieta' privata e, per quattordici unita' immobiliari, di proprieta' dell'ERAP; b) l'area centrale dell'insediamento e' stata perimetrata ai sensi dell'ordinanza n. 25/2017, in quanto caratterizzata da cedimenti fondali differenziali su alcuni fabbricati, da fenomeni di instabilita' dei terreni in condizioni dinamiche e fenomeni di subsidenza di fondazione di alcuni fabbricati ed infrastrutture presenti, su cui si e' aggiunto il danno provocato dagli eventi sismici; c) l'area perimetrata comprende undici edifici multipiano, di cui uno agibile e dieci inagibili con danno grave; d) l'area e' classificata come «zona instabile» dalla microzonazione sismica di 3° livello del Comune di Pioraco (ord. n. 24/2017), redatta dal Centro di microzonazione sismica, e precisamente come «Zona di attenzione per cedimenti differenziali/crolli/sinkhole di instabilita' differenti-ZA cd. Open data struttura commissariale, https://sisma2016data.it/microzonazione - tuttavia, l'analisi della risposta sismica locale (vale a dire in quale misura determinate caratteristiche geotecniche amplificano gli effetti del sisma) evidenzia una significativa amplificazione sismica, piu' rilevante di quella indicata dalla MS3, causata in questo caso da uno strato di argilla sottoconsolidata rilevato dalle indagini; Considerato che il Comune di Pioraco ha affidato all'Universita' politecnica delle Marche una «ricerca relativa allo studio delle caratteristiche strutturali e di edificabilita' del quartiere Madonnetta sito nel Comune di Pioraco», con nota acquisita agli atti del Comune di Pioraco, con prot. n. 4028 del 14 giugno 2021, e che l'Universita' politecnica delle Marche ha trasmesso la «Relazione inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo studio della perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di Pioraco (MC)» e la giunta comunale ne ha preso formalmente atto con delibera n. 68 del 9 luglio 2021; Preso atto che con nota acquisita agli atti della struttura commissariale, prot. CGRTS 59144-A-8/11/2021, il Comune di Pioraco ha inviato una relazione recante una preliminare proposta di ricostruzione del quartiere, articolata in due diverse alternative progettuali che sono state valutate dal servizio tecnico per gli interventi della ricostruzione della struttura commissariale e i cui esiti sono stati oggetto di consultazioni con la popolazione, tenutesi in piu' occasioni; Preso atto che dalla consultazione e' emersa la condivisa volonta' di approfondire l'alternativa progettuale che persegue gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla ricostruzione del quartiere, ricorrendo nella forma piu' ampia possibile alle vigenti disposizioni di legge e di ordinanza e l'opportunita' di procedere alla redazione di un Piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata in quanto le attivita' svolte sinora, supportate e orientate dagli studi effettuati dall'Universita' politecnica delle Marche, delineano una chiara strategia di azione e rendono il PUA, per contenuti ed efficacia, lo strumento piu' idoneo al prosieguo dell'iter; Considerato che a partire dai fenomeni di subsidenza e amplificazione locale, e' emersa la necessita' di ricostruire con una significativa riduzione del carico urbanistico nell'area perimetrata e la conseguente impossibilita' di ricostruire tutto l'edificato attuale nello stesso sito limitando l'altezza massima degli edifici a tre piani complessivi e che dall'approfondimento effettuato dall'Ufficio sisma comunale e' emerso che attualmente in loc. Madonnetta, all'interno dell'area perimetrata, sono collocati undici immobili di cui uno solo agibile ma con altezza superiore ai tre piani massimi consentiti e dieci inagibili di cui solo due risultano conformi ai tre piani massimi consentiti, mentre tutti gli altri vanno dai quattro ai sei piani totali ed e' quindi necessario delocalizzare la superficie in eccedenza in altre aree da individuare; Considerato che con nota del Comune di Pioraco del 14 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS0000880-A-14/01/2022, il comune ha rappresentato, tra l'altro, la necessita' di proseguire con le attivita' di redazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) per l'area perimetrata del quartiere «Madonnetta» e di ritenere il programma straordinario di ricostruzione strumento non idoneo per risolvere le problematiche del quartiere in questione, e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con nota del 27 gennaio 2022, acquisita al prot. CGRTS-0002080-A-27/01/2022, ha condiviso tale proposta riconoscendo il piano urbanistico attuativo strumento indispensabile per governare la ricomposizione fondiaria dell'area, che si rende indispensabile a seguito delle conclusioni dello studio geologico/geotecnico dell'universita'; Preso atto che il Comune di Pioraco, avvalendosi della consulenza della stessa Universita' politecnica delle Marche (UNIPM), acquisito il finanziamento ex ordinanza n. 39/2017, ha predisposto una prima ipotesi di piano urbanistico attuativo dell'area perimetrata proponendo l'assetto planimetrico e il dimensionamento delle volumetrie, illustrato alla cittadinanza e all'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP), per la delocalizzazione degli immobili di proprieta' dell'ente medesimo che oggi insistono nell'area perimetrata e dell'interesse alla ricostruzione in altro sito, anche sulla base di proposte e intese tra il comune e i privati; Preso atto che l'ERAP ha espresso formale assenso alla delocalizzazione e/o riacquisto di abitazioni equivalenti, delle quattordici unita' immobiliari di proprieta' oggi presenti nel quartiere «Madonnetta», nonche' alla cessione delle aree originarie (sedimi e pertinenze, o loro corrispondenti diritti se indivise) mediante atto convenzionale il cui schema sara' allegato alla proposta di PSR di cui alla presente ordinanza e che a tal fine provvedera' ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per l'individuazione dei siti di delocalizzazione piu' idonei; Preso atto di quanto espresso dalla cittadinanza a seguito degli interpelli del Comune di Pioraco del 19 luglio 2022 e del 25 ottobre 2022 con i quali i proprietari delle unita' immobiliari da demolire hanno espresso le loro volonta' riguardo al luogo dove ricostruire, nel sito attuale o tramite delocalizzazione in altri siti; Preso atto della nota n. 8773 del 24 novembre 2022 - con la quale il sindaco di Pioraco ha trasmesso la documentazione integrativa al resoconto finale sulle dichiarazioni di volonta' pervenute a seguito del secondo interpello inviato a tutti i proprietari; Preso atto della delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022 con cui viene approvata la carta planivolumetrica aggiornata della proposta di PSR di ricostruzione del quartiere Madonnetta e la proposta progettuale del condominio, da delocalizzarsi presso l'area della ex Stracceria del Comune di Pioraco; Ritenuto di dover disciplinare una procedura semplificata e accelerata per l'approvazione di un PSR quale atto di natura programmatica e di indirizzo nei confronti della pianificazione urbanistica con valenza urbanistica anche preordinata all'esproprio nelle parti in cui prevede deroghe a tale pianificazione; Ritenuto necessario avviare tempestivamente gli interventi, da eseguirsi nell'area Madonnetta, relativi alla demolizione degli edifici danneggiati i cui volumi eccedono oltre i tre piani massimi consentiti nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; Considerato che dalla relazione del sub-Commissario sono individuati i seguenti interventi da attuare: ricostruzione in sito: a) demolizioni edifici esistenti; b) realizzazioni urbanizzazioni; c) ricostruzione edifici privati; delocalizzazione volumi fuori sito: d) acquisto ed eventuale ristrutturazione alloggi ERAP; e) costruzione altri alloggi privati e pertinenze; f) acquisto immobili equivalenti per altri alloggi privati e pertinenze; Ritenuto che per la complessita' degli obiettivi, la contestualita' delle azioni e la compresenza di soggetti pubblici e privati, gli interventi di ricostruzione del quartiere «Madonnetta» di Pioraco assumono un carattere di criticita' e urgenza; Ritenuto necessario, in considerazione della peculiarita' della situazione, pervenire ad una proposta di PSR del Comune di Pioraco che contenga il nuovo assetto urbanistico del quartiere, gli adeguamenti dei lotti fondiari, la traslazione dei sedimi, le eventuali modifiche delle sagome degli edifici, delle unita' immobiliari, degli attuali livelli di piano, la mobilita' interna nel quartiere de La Madonnetta nonche' l'assetto delle aree dove verranno edificati gli immobili soggetti a delocalizzazione con la specifica della eventuale differente destinazione riconoscendosi, altresi', a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Ritenuto che l'adozione della proposta di PSR avvenga sulla base della planivolumetria approvata con la citata delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, redatta agli esiti dello studio dell'Universita' politecnica delle Marche e previa consultazione dei cittadini, anche in udienza pubblica, per raccogliere le loro osservazioni rispetto alle diverse opzioni di ricostruzione sopra descritte in modo tale che l'U.S.R. possa procedere alla predisposizione definitiva della pianificazione ai fini dell'approvazione e, acquisito l'esito positivo della Conferenza permanente, all'approvazione con decreto del vice Commissario. Ritenuto che per la predisposizione della pianificazione definitiva il comune e l'USR Marche possono avvalersi del supporto dell'Universita' politecnica delle Marche; Considerato che dalla relazione del sub-Commissario emerge altresi' che: 1. La ricostruzione del Comune di Pioraco e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi pubblici e privati, nonche' della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; 2. La natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della citta'; 3. La demolizione degli edifici, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e il rifacimento delle strade del quartiere sono opere prioritarie e propedeutiche alla ricostruzione e fondamentali per la sicurezza dell'intero edificato; 4. Gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunita', propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuita' della ricostruzione; 5. Il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria comunali e' considerato un intervento prioritario ed urgente per consentire la piena funzionalita' delle reti e in quanto interferisce con l'esecuzione dei lavori della ricostruzione privata e quindi con il successivo rientro nelle abitazioni; Considerato che, in relazione alla suddetta criticita' e urgenza degli interventi, si rende necessario di predisporre un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati per la stretta interazione tra la ricostruzione pubblica e privata, dando priorita' alle demolizioni e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per lo stretto legame morfologico tra la pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento privato, che vede le opere di urbanizzazione ritagliare il lotto per determinare gli attacchi a terra degli edifici; Considerato che, in relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione. L'intervento unitario di demolizione e ripristino delle aree di sedime su cui verranno edificati i nuovi immobili e delle opere di urbanizzazione primaria contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto del Comune di Pioraco; Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi' necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento degli interventi di ricostruzione privata; Considerato, in particolare che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione del quartiere Madonnetta, e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che la ricostruzione de la Madonnetta, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico anche con riferimento alla demolizione degli edifici con volumetria superiore alla massima consentita, alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, volumetrie, sagome degli edifici, predisposizione di impianti provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che e' necessario coinvolgere l'USR Marche, per l'attuazione degli interventi di demolizione finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nel quartiere Madonnetta; Considerato che gli interventi ad iniziativa pubblica di demolizione degli edifici pubblici e privati cosi' come quelli di accantieramento e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi nell'area Madonnetta, oltreche' quelli di delocalizzazione delle unita' ERAP, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie che verranno prodotte; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione della Madonnetta e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; Considerato che per gli interventi relativi alle demolizioni, alla realizzazione degli immobili ERAP e delle opere di urbanizzazione si rende necessario stanziare i seguenti importi, stimati in analogia ad altri interventi o in forza di valutazione parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Pioraco e la struttura del sub-Commissario, come meglio illustrati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza per un importo presuntivo di spesa pari a euro 8.305.282,00 di cui euro 1.691.065,98 gia' finanziati con ordinanza n. 109 del 2020:
+---------------------------------+---------------------------+ |demolizioni edifici esistenti | euro 4.015.000,00;| +---------------------------------+---------------------------+ |realizzazione urbanizzazioni | | |strade, marciapiedi, parcheggi | euro 825.000,00;| +---------------------------------+---------------------------+ | | euro 3.425.282,00 di cui| | | euro 1.691.065,98 gia'| |acquisto e ristrutturazione per | finanziati allo scopo con| |delocalizzazione alloggi Erap | ordinanza n. 109 del 2020;| +---------------------------------+---------------------------+
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Ritenuto di individuare per l'intervento di ricostruzione del Comune di Pioraco, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, tenuto conto delle competenze professionali; Ritenuto opportuno assegnare al Comune di Pioraco tutte le attivita' correlate all'approvazione dei piani, ai procedimenti espropriativi e di ricomposizione fondiaria e ad ogni adempimento urbanistici necessari alla realizzazione degli interventi privati all'interno della Madonnetta e all'esterno di essa nella zona «ex Stracceria» e individuare i seguenti soggetti, dotati dei necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, come idonei a svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza: l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la demolizione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione interne alla Madonnetta; l'ERAP per l'acquisto e ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica da delocalizzare; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore europeo e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto necessario derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' per l'affidamento dei lavori; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e con la Regione Umbria con nota prot. CGRTS-0035812-A-30/12/2022; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza speciale disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco e le modalita' di ricostruzione degli immobili pubblici e privati gia' presenti nell'area Madonnetta e da delocalizzare. 2. Con la presente ordinanza, acquisita la planivolumetria predisposta dal Comune di Pioraco ed approvata con delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022, che costituisce proposta di PSR, si dispone la procedura semplificata per l'adozione della proposta di PSR del quartiere Madonnetta nonche' l'approvazione degli interventi urgenti e propedeutici relativi alla demolizione degli edifici e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 3. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria ed e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo, gli interventi riconducibili ad appalti privati, sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre. 5. La ricostruzione del quartiere Madonnetta e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. I soggetti attuatori designati e il Comune di Pioraco, coordinati dal sub-Commissario, adottano per quanto di competenza ai sensi della presente ordinanza, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. |
| Art. 2
Procedure per l'adozione del PSR del quartiere Madonnetta
1. Il Comune di Pioraco, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, provvede alla pubblicazione della proposta di PSR di cui alla planivolumetria approvata con delibera di giunta comunale n. 119 del 18 novembre 2022 e trasmessa alla struttura commissariale e all'USR, elaborata in coerenza con i criteri progettuali contenuti nella «Relazione inerente alla ricerca scientifica avente ad oggetto lo studio della perimetrazione del quartiere "Madonnetta" sito nel Comune di Pioraco (MC)», sviluppata dall'Universita' politecnica delle Marche e acquisita agli atti del comune, tenuto conto degli esiti della prima fase delle attivita', come descritta in premessa, nonche' dei principi di rigenerazione urbana. Entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione, la popolazione interessata esprime eventuali osservazioni. 2. All'esito delle consultazioni, entro venti giorni, il Comune di Pioraco adotta con delibera consiliare la proposta di PSR, pronunciandosi sulle osservazioni dei cittadini interessati e adeguando il programma. 3. Entro cinque giorni dall'adozione, il comune provvede a trasmettere la proposta di PSR all'USR Marche, per la predisposizione definitiva del programma. 4. L'U.S.R., entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PSR, procede alla predisposizione definitiva del programma e invia lo stesso alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 per l'acquisizione del parere. 5. Acquisito l'esito positivo della Conferenza permanente, il PSR e' approvato con decreto del vice Commissario. 6. Per le attivita' di cui al presente articolo il Comune di Pioraco e l'USR Marche possono avvalersi del supporto dell'Universita' politecnica delle Marche. 7. Il PSR approvato con le modalita' di cui al presente articolo e' definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio. |
| Art. 3
Governance
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del Comune di Pioraco, il sub-Commissario, l'USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i relativi provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. A tali fini il sub-Commissario, l'USR Marche e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione tenendo conto della prima ipotesi di programma di ricostruzione dell'area perimetrata predisposta dal comune circa l'assetto planimetrico e il dimensionamento delle volumetrie. 3. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per il monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantisce altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. 4. Ferme restando le funzioni spettanti al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: a) l'USR svolge le funzioni di soggetto attuatore degli interventi pubblici di demolizione e realizzazione delle urbanizzazioni primaria nell'area Madonnetta e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata. Per gli interventi di propria competenza ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo. Si interfaccia con il tavolo permanente di coordinamento e adegua le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione degli interventi all'avanzamento della ricostruzione complessiva; b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, adottando la proposta di PSR di cui all'art. 2, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attivita' di competenza previste nella presente ordinanza; c) l'ERAP Marche svolge le funzioni di soggetto attuatore per la delocalizzazione delle unita' immobiliari fuori dall'area della Madonnetta da attuarsi mediante acquisto di immobili e l'eventuale ristrutturazione degli stessi. |
| Art. 4
Designazione e compiti del sub-Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del Comune di Pioraco adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi; c) indice e presiede la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti; e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata; f) monitora lo stato di attuazione del PSR e degli interventi pubblici invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, il comune e i soggetti attuatori ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni, nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi; g) avvia, ove necessario, il procedimento relativo all'attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. 4. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. |
| Art. 5
Individuazione del soggetto attuatore
1. Per la realizzazione delle opere di demolizione e delle opere di urbanizzazione primaria urgenti e propedeutiche alla ricostruzione del quartiere Madonnetta del Comune di Pioraco, l'USR Marche e' individuato quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento. Procede a tutti gli adempimenti necessari, all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione dei progetti e all'affidamento dei lavori relativi agli interventi di sua competenza. 2. Il comune provvede all'approvazione della proposta di PSR e dei singoli progetti relativi agli interventi di sua competenza. Individua, altresi', le aree per le quali e' necessaria la dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, e provvede all'attuazione delle procedure espropriative, laddove necessarie, e alle attivita' relative alla ricomposizione fondiaria. 3. L'ERAP Marche, in qualita' di ente proprietario degli immobili di edilizia residenziale pubblica, e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento per l'acquisto di immobili analoghi anche da rifunzionalizzare per mezzo di specifici lavori. 4. I soggetti attuatori possono avvalersi, qualora necessario, di altri soggetti pubblici, a partecipazione o controllo pubblico, o enti gestori di pubblici servizi per la realizzazione di interventi contraddistinti da particolari esigenze tecniche. 5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
| Art. 6
Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato, come urgente e di particolare criticita', il complesso degli interventi di ricostruzione del Comune di Pioraco, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 2. Gli interventi ad iniziativa pubblica, regolati salvo diversa previsione dal decreto legislativo n. 50/2016, sono di seguito individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche alla ricostruzione privata, come risultanti dalla proposta di P.S.R. da approvarsi da parte del Comune di Pioraco: a) demolizioni di edifici esistenti, infrastrutture viarie e sottoservizi euro 4.015.000,00; b) realizzazione urbanizzazioni strade, sottoservizi, marciapiedi, parcheggi euro 825.000,00; c) servizi tecnici e consulenze in capo al comune, in particolare per espropri e ricomposizione fondiaria euro 40.000,00; d) acquisto e ristrutturazione per delocalizzazione alloggi Erap euro 3.425.282,00 di cui euro 1.691.065,98 gia' finanziati allo scopo con ordinanza n. 109 del 2020. 3. Gli interventi ad iniziativa privata, regolati con le modalita' della normativa per la ricostruzione privata, coincidono con la ricostruzione degli edifici privati da effettuarsi all'interno e all'esterno dell'area Madonnetta nonche' con il riacquisto di immobili analoghi. 4. Gli interventi di cui ai precedenti commi risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Pioraco e l'USR Marche: a) costituiscono interventi di particolare valore per la comunita' locale e sono interventi prodromici alla ricostruzione privata del quartiere Madonnetta, aventi carattere di urgenza per consentire la rinascita della citta'; b) la ricostruzione del quartiere Madonnetta e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati; c) si rende necessario redigere una proposta di PSR, da adottarsi con procedure semplificate, che costituisca strumento di variante urbanistica e vincolo finalizzato all'avvio delle procedure di espropriazione dei terreni, ove necessario; d) si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati per la stretta interazione tra la ricostruzione pubblica e privata, dando priorita' alle demolizioni e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per lo stretto legame morfologico, tra la pianificazione dell'opera pubblica e assetto urbano dell'insediamento privato. 5. In relazione alla criticita' degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra la pianificazione urbanistica, demolizione degli edifici privati, interventi pubblici e privati al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile e nel rispetto del principio di eguaglianza e non discriminazione. L'intervento unitario di demolizione e ripristino delle aree di sedime su cui verranno edificati i nuovi immobili, delle opere di urbanizzazione primaria contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione. 6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le attivita' e singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi di ricostruzione. |
| Art. 7
Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata
1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della ricostruzione. 2. Al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessita' di variazione del sedime dell'edificio preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione, la proposta di PSR di cui al precedente art. 2 contiene la esatta localizzazione del singolo edificio con variazione del sedime, nel rispetto dei limiti di altezza e di volume dettati dagli studi scientifici dell'Universita' politecnica delle Marche e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo. Per la definizione della nuova geometria delle aree di sedime degli edifici, secondo quanto contenuto nella proposta di PSR, il Comune di Pioraco provvede all'acquisizione delle proprieta' delle particelle. Concluse le opere di urbanizzazione da parte dell'USR, il comune provvede alla nuova divisione delle particelle e assegnazione ai vari proprietari tramite atto convenzionale. L'acquisizione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si fonda sulla definizione di un accordo che prevede la cessione volontaria dei suoli da parte degli amministratori di condominio al comune e la consequenziale riconsegna dei lotti una volta realizzate le opere di urbanizzazione. 3. Le procedure di cui al precedente comma 2 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con un atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti da allegare alla proposta di PSR. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalita' descritte dal medesimo comma 2. 4. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure semplificate disciplinate dall'art. 59 del TURP, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento sia superiore ai limiti previsti. 5. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute in materia dalla normativa vigente. Ai fini del calcolo dei contributi per gli immobili delocalizzati si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, capo II, parte II del testo unico della ricostruzione privata. |
| Art. 8
Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici
1. L'USR, in qualita' di soggetto attuatore, procede all'attuazione degli interventi di demolizione degli edifici di cui alla presente ordinanza in virtu' delle disposizioni dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022, fatte salve le facolta' derogatorie di cui all' art. 11. 2. Gli oneri necessari all'attuazione degli interventi di demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria disponibilita' e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Per la ricostruzione privata, ove la demolizione degli edifici venga effettuata su iniziativa pubblica con impiego di fondi appositamente stanziati, non e' applicabile la maggiorazione prevista nell'allegato 7 del TURP lettera d). |
| Art. 9
Delocalizzazioni
1. La delocalizzazione degli immobili di proprieta' dell'ERAP e dei privati che hanno optato per la ricostruzione fuori dell'area Madonnetta puo' avvenire mediante ricostruzione in altro sito ovvero mediante acquisto di un nuovo immobile presente sul territorio del comune o di comuni limitrofi, anche al fine di contenere il consumo di suolo. 2. Ai fini dell'acquisto di immobili puo' essere riconosciuto ai privati il costo convenzionale determinato come costo massimo in base alle disposizioni vigenti, pari al costo parametrico L4 maggiorato del 30%, che rappresenta il costo massimo riconoscibile. L'immobile esistente da acquistare deve essere agibile e non abusivo. Il costo dell'acquisto dell'area di atterraggio e' a valere sul contributo spettante. Il costo della dichiarazione di idoneita' statica, cosi' come le spese notarili e catastali, sono inclusi nella gia' menzionata maggiorazione del 30% del costo convenzione. E' esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o monetizzazione, in quanto non previsto dalla legislazione vigente. 3. Ai fini della ricostruzione degli immobili ERAP, per la verifica di congruita' della spesa di acquisto di aree e immobili sono adottati i massimali di importo per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla DG della Regione Marche in vigore ai sensi della DGR Marche n. 1499/2006 «Aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2022», non e' pertanto richiesta la verifica di congruita' della spesa di acquisto da parte di soggetti terzi. 4. L'ERAP, al fine di diminuire la volumetria sul quartiere nel rispetto dei criteri progettuali di cui all'ipotesi progettuale presentata dal comune, trasmette formalmente al comune l'assenso alla delocalizzazione delle quattordici unita' immobiliari di proprieta' oggi presenti nel quartiere «Madonnetta», nonche' alla cessione delle aree originarie (sedimi e pertinenze, o loro corrispondenti diritti se indivise). Provvede inoltre ad emanare un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per l'individuazione in territorio comunale delle piu' opportune soluzioni di delocalizzazione/riacquisto delle suddette proprieta' e, ad esito della manifestazione di interesse, individua in territorio comunale le piu' opportune soluzioni abitative per la delocalizzazione delle quattordici unita' immobiliari di sua proprieta' e/o il riacquisto di abitazioni equivalenti sismicamente adeguate o da adeguare ai sensi di legge, sulla base di una valutazione di costi/benefici improntata ai criteri sopra indicati. 5. Gli amministratori di condominio, i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono, ove necessario, alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e a trasmettere al comune, entro il termine massimo di venti giorni, gli accordi relativi alla ricomposizione fondiaria degli immobili da ricostruire in sito, da allegarsi all'atto di programmazione-pianificazione. Al termine della ricostruzione provvedono al ri-accatastamento e alla variazione di conservatoria immobiliare, fermo restando che tali spese sono riconosciute nell'ambito del contributo concesso per la ricostruzione. 6. L'acquisizione da parte del comune delle aree dove verranno riedificati gli immobili secondo il nuovo progetto avviene mediante la definizione di un accordo che prevede la cessione volontaria dei suoli da parte degli aventi diritto al comune e la riconsegna dei lotti una volta realizzate le opere di urbanizzazione primaria. L'approvazione del PSR costituisce comunque dichiarazione di pubblica utilita' dei lavori. |
| Art. 10
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori che ne ravvisino la necessita', puo' operare, una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi. 2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al precedente comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| Art. 11
Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi pubblici
1. Per le opere pubbliche di cui alla presente ordinanza l'approvazione della proposta di PSR equivale a variante urbanistica e avvio del procedimento di esproprio. 2. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalita': a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite affidamento diretto; b) per i contratti di lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 4. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruita' delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalita' di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 6. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge. 7. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1. 9. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure. 10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 12. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (C.C.N.L.), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario. 15. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi e per ragioni di specializzazione nell'esecuzione dei lavori, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto, secondo le disposizioni di legge vigenti, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63. 16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 11 della presente ordinanza, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione. Il soggetto attuatore puo' altresi' agire in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III. 17. In relazione agli interventi di cui alla presente ordinanza, al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 18. In ragione dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle criticita' che caratterizzano gli interventi oggetto di ordinanze in deroga emanate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, per tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, i soggetti attuatori, qualora dimostrino l'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, possono affidare l'incarico di responsabile unico del procedimento anche a personale idoneo dipendente di altri soggetti o enti pubblici ovvero, in mancanza, a soggetti esterni in possesso del titolo di studio e della esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entita' degli interventi da realizzare, in coerenza con le disposizioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANAC e attraverso idonee procedure ad evidenza pubblica ovvero avvalendosi degli elenchi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 114 del 2021. 19. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del Titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica di cui al comma 4. 20. In ordine alla verifica di congruita' della spesa di acquisto di aree e immobili di delocalizzazione da parte dell'Erap sono adottati i massimali dell'edilizia residenziale pubblica in vigore ai sensi della DGR Marche n. 1499/2006 «Aggiornamento limiti di costo di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata (nuovo regime) - giugno 2022». In tal caso non e' richiesta la verifica da parte di soggetti terzi della congruita' del costo di acquisto. |
| Art. 12
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La Conferenza e' indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, che possono svolgersi anche in modalita' telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione e' comunque adottata. 6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi. |
| Art. 13
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo e ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020. 5. I soggetti attuatori, sentito il sub-Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| Art. 14
Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione
1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario straordinario un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del Comune di Pioraco, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da: a) sub-Commissario; b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato; c) sindaco di Pioraco o suo delegato; d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato; e) un rappresentante della soprintendenza dei beni culturali. 2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto. |
| Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 8.305.282,00 di cui euro 6.614.216,02 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita' ed euro 1.691.065,98 a valere sulle somme gia' finanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore. 4. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma precedente, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. |
| Art. 16
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 30 dicembre 2022
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 257
______ Avvertenza: Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/ |
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