Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2023 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 febbraio 2023, n. 10 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2022. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53. |
| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187
All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono soppresse; al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»; al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura». All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio». Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) - 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: "4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». |
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