Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2023 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 24 novembre 2022
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. (Delibera n. 414/22/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA);
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»;
Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito «TUSMA»);
Viste le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter attribuite all'Autorita' dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;
Viste, altresi', le competenze attribuite all'Autorita' dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia, inter alia, di procedure di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti ed esecutori;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2021, l'Autorita' cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand» (art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249);
Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la delibera n. 396/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni ed in particolare dell'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 sono tenuti a versare il contributo relativo al settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, i soggetti che - alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 - sono cosi' identificati:
a) «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» (anche solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consentono l'utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:
le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
le «imprese operanti nel settore del video on demand» che forniscono un servizio della societa' dell'informazione consistente nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente;
alla luce delle funzioni attribuite all'Autorita' dall'art. 102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line», ossia i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di musica, ebook etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line sono compresi anche coloro che offrono un «servizio di piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ossia un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66, della succitata legge n. 266/2005, il contributo e' determinato sulla base dei ricavi conseguiti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali, inter alia, i ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, conseguiti per l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring, per lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, nonche' per lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della societa' dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video on demand;
Considerato che, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, nella misura di 600 milioni di euro, sulla base di report e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale risulta, per l'anno 2023, pari a 1,2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del 2 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter, come introdotto dall'art. 72, comma 3, del TUSMA, mentre gli editori di giornali, riviste e periodici e le imprese operanti nel settore del video on demand - in virtu' dell'art. 110-ter LDA, anche in relazione ai considerato 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) 2019/790 - identificate come fornitori di servizi di media audiovisivi «a richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettere a), b) e q) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66 relativo al settore media;
Considerato, infatti, che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre, pertanto, garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualita' di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' di prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni:
a. «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico»: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177;
b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti della societa' dell'informazione che forniscono un servizio on-line per la visione di programmi, film, audio, canzoni etc. al momento scelto dall'utente.
3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
 
Allegato A
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA. MODALITA' E CRITERI DI DETERMINAZIONE
DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI
CHE OPERANO NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI NEL
MERCATO UNICO DIGITALE (EDITORI DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE
GIORNALISTICO E PRESTATORI DI SERVIZI DELLA SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE).
1. Introduzione.
L'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (di seguito decreto) con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (di seguito, anche DDA), svolgera', nell'anno 2023, le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Le spese che saranno sostenute dall'Autorita' nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand, ai sensi della legge n. 266/2005 come modificata dall'art. 4 del richiamato decreto n. 177/2021.
L'entita' della contribuzione a carico di ciascun soggetto e' determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorita' per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nel settore del diritto d'autore e diritti connessi. Tale aliquota e' data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorita' stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi (base imponibile).
Di seguito sono forniti in dettaglio:
a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di servizi di diritto d'autore e diritti connessi (par. 2);
b) le attivita' in programma nell'anno 2023 (par. 3);
c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' di regolazione del settore (par. 4);
d) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 5);
e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 6). 2. Le competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di tutela del diritto d'autore e diritti connessi nei mercati digitali.
L'insieme delle competenze attribuite all'Autorita' in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nei mercati digitali risulta definito - oltreche' dalle leggi del 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e del 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal citato decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 177 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE», nonche' da una serie di disposizioni normative, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali inter alia:
Disciplina europea:
direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
direttiva 2019/789/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio;
raccomandazione 2018/334/UE del 1° marzo 2018 raccomandazione (UE) 2018/334 del 1° marzo 2018 della Commissione, relativa alle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali on-line;
direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno.
Disciplina nazionale:
decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 181 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio»;
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante «Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno»;
legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». 3. Le attivita' dell'Autorita' nell'anno 2023 concernenti il diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale.
Le principali attivita' che l'Autorita' prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al diritto d'autore e diritti connessi sono di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree:
1) regolamentazione in materia di tutela del diritto d'autore e diritti connessi nei mercati digitali;
2) vigilanza e controllo a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nei mercati digitali.
Macro area 1: «Regolamentazione in materia di tutela del diritto d'autore e diritti connessi nei mercati digitali»:
adozione, previa consultazione pubblica, del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti on-line e utenti (art. 102-decies della legge n. 633/1941);
adozione, previa consultazione pubblica, del regolamento in materia di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza (art. 110-quater, legge n. 633/1941) e il meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 110-quinquies, legge n. 633/1941 (art. 110-sexies e art. 180-ter della legge n. 633/1941);
consulenza su attuazione direttiva copyright;
convegno su attuazione direttiva copyright.
In funzione di tali attivita' nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali, il GdL istituito con determina n. 3/22/SG del 23 febbraio 2022, nonche' eventuali progetti bilaterali e/o multilaterali, in ambito internazionale, con altre istituzioni e regolatori.
Macro area 2: «Vigilanza e controllo a tutela del diritto d'autore e diritti connessi nei mercati digitali»:
gestione delle istanze in materia di diritto d'autore on-line.
In funzione di tali attivita' nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali, e' prevista la rinnovazione dei lavori del Comitato per il diritto d'autore (art. 4 del regolamento DDA).
Le attivita' programmate per il 2023 in materia di DDA, trasversali alle due macroaree sopra descritte, altresi' le attivita' di:
vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche tramite verifiche e attivita' ispettive, presso le sedi delle imprese. Ispezioni presso i soggetti regolati in base alle richieste di intervento presentate dalle Direzioni competenti (delibera n. 220/08/CONS);
produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorita' che esterno per tutti gli stakeholder. Output attesi: osservatorio sulle comunicazioni, focus bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca;
predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione conterra', fra l'altro, dati e rendiconti relativi al settore delle comunicazioni elettroniche (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c), n. 12);
relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022;
tenuta del registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza;
studi economico-statistici;
gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc. 4. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
Le attivita' in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato digitale previste per l'anno 2023 (cfr. par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi digitali, nonche', per profili specifici, dalla Direzione tutela dei consumatori, dalla Direzione servizi media, dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal servizio rapporti con l'U.E. e attivita' internazionale, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio contact center e relazioni con il pubblico del segretariato generale.
Le unita' di personale assegnate a tali unita' organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' in materia di diritto d'autore e diritti connessi sono stimate in 2,5 risorse espresse in termini di Full time equivalent - FTE.
Lo svolgimento delle attivita' in materia di DDA assorbira' nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») (1) la cui attivita' e' funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorita', comprese, dunque, quelle in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di comunicazioni elettroniche e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attivita' di regolazione dei settori (oltre a DDA, comunicazioni elettroniche, media, servizi postali, servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line, servizi di piattaforma di condivisione video), le unita' di personale delle strutture trasversali attribuibili al DDA sono stimate in 2,2 FTE.
Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di diritto d'autore e diritti connessi sono stimate in 4,7 FTE.
In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo pro capite di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - e' stimato in circa 233 mila euro. (2)
Conseguentemente, le spese che saranno sostenute nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' programmate al fine di svolgere i compiti in materia di DDA (cfr. par. 3) sono stimate pari 1,1 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente ad essi correlati, il cui valore e' stimato in circa 0,1 milioni di euro (cfr. tabella 1).
Tabella 1 - Diritto d'autore e diritti connessi: articolazione per macro aree di attivita' delle risorse FTE complessivamente assorbite
==================================================================== | | |Spese per| | | | | | | il | | | | | | |personale| Spese | | | | | | e oneri | per | | | | | | di |beni e | | | | | | funzio- |servizi|Spese | | | | | namento |diretti|totali| | | | FTE | (euro/ |(euro/ |(euro/| | | |assorbite| migl.) |migl.) |migl.)| % | +===========================+=========+=========+=======+======+===+ |Area 1 - Regolamentazione | | | | | | |in materia di tutela del | | | | | | |diritto d'autore e diritti | | | | | | |connessi nei mercati | | | | | | |digitali | 2,4 | 574 | 3 | 577 |48 | +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+ |Area 2 - Vigilanza e | | | | | | |controllo a tutela | | | | | | |del diritto d'autore e | | | | | | |diritti connessi nei | | | | | | |mercati digitali | 2,3 | 527 | 97 | 624 |52 | +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+ |Totale | 4,7 | 1.101 | 100 |1.201 |100| +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+
5. La base imponibile stimata per il contributo 2023 dovuto dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione.
La base imponibile del contributo 2023 dovuto dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand e' data dai ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, derivanti da:
a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico:
i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione - c.d. equo compenso;
ii) ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione per lo sfruttamento on-line delle suddette pubblicazioni;
iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring derivanti dalla vendita dei propri servizi on-line ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione e agli utenti finali;
b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti on-line: ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;
c) lo sfruttamento di opere audiovisive per servizi di video on demand on-line: ricavi da pubblicita', abbonamenti, vendita, noleggio, donazioni, contributi privati, provvidenze pubbliche e convenzioni con soggetti pubblici.
I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di commercio e, per le imprese di diritto straniero, disponibili sui siti internet. Sono stati altresi' considerati studi di settore - quale ad esempio «I contenuti digitali in Italia: mercato e trend innovativi» [marzo 2022] svolto, con il patrocinio dell'Autorita', dal Dipartimento di ingegneria gestionale (DIG) del Politecnico di Milano - e tenuto conto di analisi e approfondimenti fondati sui dati raccolti nell'informativa economica di sistema e per la quantificazione del sistema integrato delle comunicazioni.
Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi oggetto della base imponibile sono stimati in circa 600 milioni di euro. 6. Calcolo dell'aliquota contributiva.
Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 1,2 mln di euro (cfr. paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 600 milioni di euro (cfr. paragrafo 5).
Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari al 2 per mille dei ricavi che compongono la base imponibile del contributo dovuto dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.
Tale valore e' compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui e' stabilito che l'Autorita' puo' fissare l'entita' della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.
__________

(1) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e
relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, servizio
sistema dei controlli interni, servizio giuridico, servizio
programmazione finanziaria e bilancio, servizio sistemi
informativi e digitalizzazione, servizio risorse umane, servizio
affari generali e contratti.

(2) Tale valore e' stato determinato sottraendo all'ammontare delle
spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente
a 89,8 milioni di euro, l'importo delle spese dirette - ovvero le
spese sostenute dalle diverse unita' organizzative dell'Autorita'
per lo svolgimento delle specifiche attivita' attribuitele con
riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui
oneri piu' rilevanti riguardano i trasferimenti ai Corecom per
l'esercizio delle funzioni ad esse delegate; oneri per
l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di
radiotelevisione, ecc. - pari a 6,9 milioni di euro e dividendo
il risultante importo - pari a 82,9 milioni, per il numero
complessivo delle risorse umane che l'Autorita' prevede di avere
a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari
complessivamente a trecentocinquantasei unita'.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi realizzati nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

Il Commissario relatore
Aria

Il Segretario generale
Gamba