Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2023 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 24 novembre 2022 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 413/22/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»), e, in particolare, gli articoli: 3, comma 1, lettera c), in cui il «servizio di piattaforma per la condivisione di video» e' definito come «un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a) , della direttiva 2002/21/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento»; 9, comma 2, ai sensi del quale «[l]'Autorita', in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia' attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.»; Visti, altresi', gli articoli 4, 41 e 42 del TUSMA che attribuiscono all'Autorita' nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (anche servizi di video sharing platform - VSP); Visto, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo il comma 66-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' inserito il seguente: "66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorita', con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del due per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione."»; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS; Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Considerato che, alla luce delle succitate disposizioni e delle competenze da esse attribuite all'Autorita', sono tenuti al contributo i fornitori di piattaforme per la condivisione di video operanti sul territorio nazionale, che conseguono ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del TUSMA; Considerato che il contributo versato dai citati soggetti e' calcolato, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva ai ricavi da essi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, quali, a titolo non esaustivo, i ricavi da pubblicita' online, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video; Considerato che l'aliquota contributiva sopra richiamata - ai sensi del medesimo art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005 - e' fissata dall'Autorita' nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi conseguiti dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti nel territorio italiano e in un valore congruo tale da assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video; Ritenuto opportuno valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio italiano nella misura pari a 1 miliardo di euro, sulla base di report e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca come descritto nell'allegato A alla presente delibera; Considerate le competenze attribuite all'Autorita' nel settore video sharing platform dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte nell'anno 2023 nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video, come dettagliatamente riportato nell'allegato A alla presente delibera; Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore video sharing platform devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie; Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di video sharing platform risulta, per l'anno 2023, pari a 1,85 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera; Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura del due per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti; Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento; Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»; Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. |
| Allegato A
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODALITA' E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER L'ANNO 2023 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE PIATTAFORME DI CONDIVISIONE VIDEO (VIDEO sHARING PLATFORM). 1. Introduzione L'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito TUSMA), esercitera' nell'anno 2023 le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video (di seguito anche video sharing platform o VSP). Le spese che saranno sostenute dall'Autorita' nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico dei soggetti che forniscono servizi di piattaforma per la condivisione video, ai sensi della legge n. 266/2005, come modificata dall'art. 72 del TUSMA. L'entita' della contribuzione a carico di ciascun soggetto e' determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorita' per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nel settore delle video sharing platform. Tale aliquota e' data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorita' stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore del VSP (base imponibile). Di seguito sono forniti in dettaglio: a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (par. 2); b) le attivita' in programma nell'anno 2023 (par. 3); c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' di regolazione del settore (par. 4); d) i ricavi complessivi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 5); e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 6). 2. Le competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video Le competenze attribuite all'Autorita' nel settore delle piattaforme di condivisione video risultano definite - oltreche' dalle leggi del 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e del 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal citato TUSMA (Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato») nonche' di ulteriori disposizioni quali inter alia: direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato; raccomandazione (UE) 2018/334 del 1° marzo 2018 raccomandazione (UE) 2018/334 del 1° marzo 2018 della Commissione, relativa alle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali on-line. 3. Le attivita' dell'Autorita' nell'anno 2023 concernenti il settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video Le principali attivita' che l'Autorita' prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video sono di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree: 1) regolamentazione in materia di piattaforme di condivisione video; 2) vigilanza e controllo a tutela degli utenti delle piattaforme di condivisione video. Macro area: «Regolamentazione in materia di piattaforme di condivisione video»: a completamento delle attivita' svolte nel 2022, adozione del regolamento, previa consultazione pubblica, per la limitazione dei contenuti dannosi diffusi sulle piattaforme di condivisione di contenuti online (art. 41, comma 9, TUSMA); adozione delle linee-guida, previa consultazione pubblica, che indicano i criteri specifici informatori dei codici di condotta da parte dei fornitori di piattaforma, finalizzati ad estendere alle video sharing platform gli strumenti di tutela in materia di minori e comunicazioni commerciali (art. 42, comma 9, TUSMA); convegno su Digital Services Act; revisione del regolamento di cui alla delibera 203/18/CONS sulla risoluzione delle controversie con riferimento alle controversie tra utenti e piattaforme di condivisione di video, al fine di garantire l'accesso alle procedure di risoluzione delle controversie anche gli utenti di servizi di condivisione video (decreto legislativo n. 208/21, art. 42, comma 9; decreto legislativo n. 207/2021, art. 25); Per lo svolgimento di tali attivita' nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali: gruppo di lavoro volto a supportare la Direzione servizi digitali nello svolgimento delle attivita' finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 41e 42 del TUSMA che attribuiscono all'Autorita' nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video; gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Alfabetizzazione mediatica); determina n. 12/22/SG del 16 giugno 2022 attivita': asolvimento delle attivita' finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, a supporto della Direzione servizi digitali, anche con il coinvolgimento della Direzione studi, ricerche e statistiche, con riferimento alle nuove competenze in materia di piattaforme per la condivisione video; gruppo di lavoro per l'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 42, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (determina n. 10/22/SG): a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi», nonche' delle novita' introdotte dall'art. 25 del codice delle comunicazioni, con determina n. 10/22/SG e' stato istituito un gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente dell'Ufficio garanzie e contenzioso della DTC, per il recepimento dell'art. 42 del TUSMA, con riferimento alle controversie tra utenti e piattaforme di condivisione di video, al fine di garantire l'accesso alle procedure di risoluzione delle controversie anche gli utenti di servizi di media audiovisivi; contributo all'input del BEREC ai legislatori europei e contributi e partecipazione al tavolo tecnico nazionale sulla proposta legislativa «Data Act»; partecipazione e coordinamento, in relazione alla carica di Presidente pro tempore che AGCOM assumera' nel 2023, delle attivita' dell'ERGA relative al Digital Services Act e Digital markets Act (partecipazione alle riunioni del sotto-gruppo 2 che si occupera' dell'attuazione dei due regolamenti; coordinamento della redazione degli statement e dei comunicati stampa dell'ERGA sull'attuazione dei due regolamenti) partecipazione alle attivita' dell'High Level Group stabilito dal regolamento Digital Markets Act. contributo alla partecipazione del BEREC all'High level group previsto dal DMA; relazioni e speech del Presidente e dei Commissari in eventi e convegni sul tema delle piattaforme di condivisione video o delle piattaforme digitali in genere; organizzazione e coordinamento di progetti bilaterali con altre istituzioni e regolatori; contributi nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali istituiti presso il DPE-PCM per l'analisi delle iniziative legislative delle istituzioni europee in materia di piattaforme di condivisione video e per la definizione della posizione unica nazionale; tavolo tecnico nazionale «Data Act»; gruppo di lavoro BEREC «Planning future Trends»; attivita' dell'High Level Group stabilito dal regolamento Digital Markets Act. Macro area: «Vigilanza e controllo a tutela degli utenti delle piattaforme di condivisione video»: vigilanza e monitoraggio sui contenuti diffusi per verificare il rispetto dei principi in materia di tutela della dignita' umana, con predisposizione di report di monitoraggio (artt. 41 e 42 TUSMA); monitoraggio contenuti destinati al pubblico italiano da VSP; implementazione della strategia di alfabetizzazione digitale e mediatica dell'Autorita' e monitoraggio delle attivita' svolte dai VSP (art. 4 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208). Le attivita' programmate per il 2023 in materia di piattaforme di condivisione video comprendono, trasversali alle tre macroaree sopra descritte, altresi' le attivita' di: data management propedeutiche alle funzioni di analisi, regolamentazione, vigilanza e controllo dei mercati da parte delle strutture di AGCOM. Attivita' di supporto informativo interno/esterno, anche con riguardo alle richieste di informazione di organismi internazionali, che periodicamente necessitano di risposta; produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorita' che esterno per tutti gli stakeholder. Output attesi: Focus bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca; predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022; tenuta del registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza; studi economico-statistici; gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc. 4. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' di regolazione del settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video Le attivita' di regolazione del settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video previste per l'anno 2023 (cfr. par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi digitali e, per specifici profili, dalla Direzione tutela dei consumatori, dalla Direzione servizi media, dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal servizio rapporti con l'U.E. e attivita' internazionale, dall'ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'ufficio Contact Center e relazioni con il pubblico del segretariato generale. Le unita' di personale assegnate a tali unita' organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' inerenti al settore dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono stimate in 4,3 risorse espresse in termini di Full Time Equivalent - FTE. Lo svolgimento delle attivita' relative al settore VSP assorbira' nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali (1) la cui attivita' e' funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorita', comprese, dunque, quelle in materia di piattaforme di condivisione video. Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di VSP e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attivita' di regolazione dei settori (oltre al VSP, le comunicazioni elettroniche, media, servizi postali, servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, diritto d'autore e diritti connessi), le unita' di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore del piattaforme di condivisione video sono stimate in 3,7 FTE. Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione di video sono stimate in 8,0 FTE. In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo pro capite di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - e' stimato in circa 233 mila euro. (2) Conseguentemente, le spese che saranno sostenute nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' programmate al fine di svolgere i compiti di regolazione del settore delle VSP (cfr. par. 3) sono stimate pari a 1,85 milioni di euro cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati al settore dei servizi di piattaforma di condivisione video, il cui valore e' stimato in circa 0,150 milioni di euro, per un ammontare complessivo pari a circa 2,0 milioni di euro (cfr. tabella 1).
Tabella 1 - Servizi di piattaforma per la condivisione video: articolazione per macro aree di attivita' delle risorse FTE complessivamente assorbite ==================================================================== | | |Spese per| | | | | | | il | | | | | | |personale| Spese | | | | | | e oneri | per | | | | | | di |beni e | | | | | | funzio- |servizi|Spese | | | | | namento |diretti|totali| | | | FTE | (euro/ |(euro/ |(euro/| | | |assorbite| migl.) |migl.) |migl.)| % | +===========================+=========+=========+=======+======+===+ |Area 1 - Regolamentazione | | | | | | |in materia di piattaforme | | | | | | |di condivisione video | 4,7 | 1.088 | 26 |1.115 |56 | +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+ |Area 2 - Vigilanza e | | | | | | |controllo a tutela degli | | | | | | |utenti delle piattaforme di| | | | | | |condivisione video | 3,3 | 764 | 123 | 887 |44 | +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+ |Totale | 8,0 | 1.852 | 149 |2.002 |100| +---------------------------+---------+---------+-------+------+---+ 5. La base imponibile stimata per il contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video La base imponibile del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore del video sharing platform e' data dai ricavi da pubblicita' online, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video, realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero. I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di Commercio e, per le imprese di diritto straniero, disponibili sui siti internet. Sono stati altresi' considerati studi di settore - quale ad esempio «I contenuti digitali in Italia: mercato e trend innovativi» [marzo 2022] svolto, con il patrocinio dell'Autorita', dal Dipartimento di ingegneria gestionale (DIG) del Politecnico di Milano - e tenuto conto di analisi e approfondimenti fondati sui dati raccolti nell'informativa economica di sistema e per la quantificazione del sistema integrato delle comunicazioni. Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 1,0 miliardi di euro. 6. L'aliquota contributiva del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in due mln di euro (cfr. paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 1,0 miliardo di euro (cfr. paragrafo 5). Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari al due per mille dei ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, per la fornitura dei servizi di piattaforma per la condivisione video. Tale valore e' compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui e' stabilito che l'Autorita' puo' fissare l'entita' della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del due per mille. __________
(1) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, Servizio sistema dei controlli interni, servizio giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, servizio risorse umane, servizio affari generali e contratti.
(2) Tale valore e' stato determinato sottraendo all'ammontare delle spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente a 89,4 milioni di euro, l'importo delle spese dirette - ovvero le spese sostenute dalle diverse unita' organizzative dell'Autorita' per lo svolgimento delle specifiche attivita' attribuitele con riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui oneri piu' rilevanti riguardano i trasferimenti ai Corecom per l'esercizio della funzioni ad esse delegate; oneri per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di radiotelevisione, ecc. - pari a 6,5 milioni di euro e dividendo il risultante importo - pari a 82,9 milioni, per il numero complessivo delle risorse umane che l'Autorita' prevede di avere a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari complessivamente a 356 unita'. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione «Contributo Agcom - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'. 3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione. 2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale. 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorita'.
Il Presidente Lasorella
Il Commissario relatore Aria
Il Segretario generale Gamba |
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