Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2023 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 24 novembre 2022
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 409/22/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice europeo»);
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» che ha operato una rifusione del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito «Codice»);
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito anche «TUSMA»);
Vista la delibera n. 208/22/CONS del 23 giugno 2022, recante «Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, recante «Rendiconto ex art. 16, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - anno 2021» (di seguito, il Rendiconto 2021);
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del Codice, prevedono:
«Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali soglie di esenzione» (comma 3);
«Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche (...)» (comma 4);
Visto l'art. 2, comma 1, lettera l) del codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto»;
Considerato che, alla luce delle citate disposizioni ed in particolare dell'art. 16 del Codice, sono tenuti a versare il contributo relativo al settore delle comunicazioni elettroniche i soggetti in possesso di un'autorizzazione generale di cui all'art. 11 del citato Codice o di una concessione di diritti d'uso per l'uso dello spettro o delle numerazioni ai sensi degli articoli 59 e 98-septies del Codice;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUSMA, «L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche» e, pertanto, detti operatori contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per il settore delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'art. 1, comma 66 della legge n. 206/2005 che prevede che «eventuali variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Considerato che, ai fini dell'individuazione della misura congrua del contributo da fissare ai sensi del citato comma 66, occorre rapportare il fabbisogno economico nell'anno 2023, necessario per sostenere gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, ai ricavi complessivi risultanti dai bilanci dei soggetti contribuenti nell'anno 2021 o comunque approvati prima della presente deliberazione (cd. base imponibile);
Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorche' per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»;
Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea (nel seguito CGUE), nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»;
Rilevato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attivita' oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilita' dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; cio' anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale e' stata riconosciuta la natura tributaria del contributo richiesto dall'Autorita';
Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a individuare, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attivita' vincolata e non discrezionale;
Considerato, in particolare, che, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005, il contributo, ex art. 16 del Codice, e' determinato sulla base dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche prestati in forza di un'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del citato Codice, o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli articoli 59 e 98-septies del Codice come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. Tali ricavi comprendono quelli derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail), ivi compresi i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi retail, forniti in maniera collegata o congiunta a servizi di comunicazione elettronica;
Rilevato che il Consiglio di Stato con le pronunce dell'11 ottobre 2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e n. 6777 e del 12 gennaio 2022, n. 208 e n. 209 ha prescritto all'Autorita' di motivare la delibera impositiva che definisce l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le voci del contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati): sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente finale e al contempo paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da parte del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a contributo"» (Consiglio di Stato n. 6777/2021);
Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»;
Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che secondo tale indirizzo giurisprudenziale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operativita' del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicita' meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una societa' commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della societa' commerciale, con la tassazione del reddito ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversita' non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni» (cosi' Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503);
Considerato che, nel caso della base imponibile del contributo dovuto all'Autorita', i ricavi derivanti dalla vendita all'ingrosso, ossia i ricavi realizzati dagli operatori wholesale a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi all'ingrosso quali, inter alia, accesso e interconnessione, differiscono dai ricavi derivanti dalla vendita dei servizi al dettaglio e che le due diverse tipologie di ricavi remunerano attivita' differenti. In particolare, per il soggetto che opera nel mercato al dettaglio l'acquisto dei servizi all'ingrosso costituisce un costo (seppure generalmente indicato con la dizione «ricavi riversati») e per l'operatore wholesale, che vende i suddetti servizi, costituisce invece un effettivo ricavo iscritto in bilancio;
Rilevato, quindi, che i soggetti passivi tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi, da vendita all'ingrosso e al dettaglio, non coincidono;
Considerato, inoltre, che - come ampiamente illustrato nell'allegato A - il presupposto per l'inclusione nella base imponibile dei ricavi realizzati nel mercato all'ingrosso e' riconducile alle specifiche competenze che l'Autorita' esercita in detto mercato (tipicamente di regolazione, controllo dei prezzi e controversie tra operatori) e differisce dal presupposto in base al quale vengono inclusi i ricavi al dettaglio, per il cui mercato l'Autorita' esercita differenti funzioni (tipicamente di vigilanza e controversie con gli utenti);
Ritenuto, conseguentemente, che, ai sensi di legge, non sia nella discrezione dell'Autorita' esentare dalla contribuzione quote di costo e che la mancata esclusione dalla base imponibile dei c.d. ricavi riversati non esponga al rischio di doppia imposizione in quanto l'aliquota contributiva e' applicata a ricavi di differente natura (al dettaglio per un soggetto e all'ingrosso per l'altro), realizzati per la prestazione di servizi differenti (servizi di comunicazioni elettroniche al dettaglio, per un soggetto, e servizi di accesso all'ingrosso e interconnessione, per l'altro), da parte di soggetti differenti;
Considerato che valutazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai ricavi riversati valgono per gli apparecchi e i servizi accessori, forniti insieme ai servizi di comunicazioni elettroniche;
Considerato, infatti, che la vendita di apparecchi e servizi accessori rappresenta un elemento costituente l'offerta commerciale degli operatori di comunicazioni elettroniche (cd. offerta bundle) (cosi' Consiglio di Stato, sentenza n. 1995/2021);
Considerato, inoltre, che tali apparecchi e servizi accessori rientrano nel perimetro di competenza dell'Autorita' nella misura in cui la stessa svolge funzioni di gestione delle segnalazioni degli utenti e di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti che, in taluni casi, hanno ad oggetto disservizi che riguardano proprio la vendita di apparecchi hardware (terminali, apparati di rete, etc.), di servizi di streaming on-line audio/video, di archiviazione di dati, di servizi applicativi, di servizi per la sicurezza informatica nonche' noleggio o vendita di terminali, quando tali apparecchi e servizi sono forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;
Ritenuto, pertanto, di non poter escludere dalla base imponibile le quote di ricavo derivanti dalla fornitura di apparecchi e servizi accessori forniti insieme ai contratti di servizi di comunicazioni elettroniche;
Considerato che l'art. 1, comma 66 della legge n. 266/2005 prescrive che la contribuzione richiesta resti «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera». Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota contributiva, e' possibile valorizzare i ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche nella misura di 27,5 miliardi di euro, avendo calcolato tale valore a partire dai bilanci 2021 delle imprese operanti nel mercato e dai dati contabili raccolti in sede di dichiarazione contributiva relativa all'anno 2022 come descritto nell'allegato A alla presente delibera;
Considerate le competenze attribuite all'Autorita' in materia di comunicazioni elettroniche dalla normativa di rango primario e le conseguenti attivita' che saranno svolte dall'Autorita' nell'anno 2023, da finanziare mediante il contributo in questione, come dettagliatamente descritte nell'allegato A alla presente delibera, in coerenza con i recenti indirizzi giurisprudenziali;
Considerato che, con riferimento al fabbisogno economico, la CGUE, con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti dal contributo per le comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE (oggi art. 16 della direttiva 2018/1972) «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attivita' di cui a detta disposizione, vale a dire:
in primo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva;
in secondo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva;
in terzo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva.
Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attivita' i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e 40). Con tale ordinanza la CGUE ha dunque confermato la correttezza dell'operato dell'Autorita' sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalita' di applicazione delle rettifiche prescritte dall'art. 16, comma 4 del codice sopra richiamato;
Considerato che i costi amministrativi derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere coperti mediante l'applicazione dell'aliquota contributiva ai ricavi maturati nel medesimo settore, in cui l'Autorita' esercita le proprie funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie;
Ritenuto opportuno, ai fini dell'individuazione del fabbisogno finanziario da coprire con il contributo in questione, stimare i costi amministrativi che saranno complessivamente sostenuti nell'anno 2023, attraverso l'allocazione e valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi inclusa la quota parte dei costi congiunti sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali»). Applicando tale metodologia, il fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento delle attivita' in materia di comunicazioni elettroniche risulta, per l'anno 2023, pari a 41,9 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato A alla presente delibera;
Considerato che l'art. 16, comma 4, del codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche all'entita' del contributo richiesto alle imprese negli anni successivi. In merito, la CGUE, nella gia' richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha chiarito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione e' pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi»;
Tenuto conto che il Rendiconto 2021 dell'Autorita' ha evidenziato - per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 16 del codice - un saldo negativo per la gestione di competenza 2021 pari a 1,206 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati inoltre incassati - grazie alle iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero crediti - 0,954 milioni di euro a titolo di arretrati relativi alle annualita' 2013-2020 e cancellati residui passivi (con l'approvazione del conto consuntivo 2021 - delibera n. 208/22/CONS) relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2020 per lo svolgimento delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, generando economie di spesa pari a 0,260 milioni di euro. La gestione dell'anno 2021 ha dunque determinato complessivamente un surplus contributivo pari a 0,008 milioni di euro e, pertanto, l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2021, come disposto con la delibera n. 616/20/CONS a valere sull'esercizio 2021, e' parzialmente rimasto nella disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei risultati registrati nel rendiconto 2021;
Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive, in coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19) sopra richiamata;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare le necessarie rettifiche alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 16 del Codice in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica relativi agli anni 2013-2021 ed in particolare di portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2023, per lo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 16, un importo pari a 3,1 milioni di euro (da finanziare dunque attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione), con l'effetto di determinare in 38,8 milioni di euro l'importo da finanziare con il contributo 2023;
Ritenuto, dunque, di poter individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno, opportunamente rettificata, e della complessiva valorizzazione della base imponibile del mercato di competenza, l'aliquota contributiva da applicare nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi di competenza risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto di confermare per l'anno 2023 che sono esonerati, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del codice dal versamento del contributo: i) i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo; ii) le imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; iii) le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2022;
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione e dei diritti audiovisivi sportivi, i cui oneri sono finanziati ai sensi dei commi 65, 66, 66-bis e 66-ter, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dai soggetti ivi operanti. I termini e le modalita' di contribuzione per la copertura dei costi derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' in tali settori sono fissati con separati provvedimenti;
Considerato che numerosi soggetti operano in piu' settori di competenza e occorre pertanto garantire che non vi sia sovrapposizione tra le diverse basi imponibili ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno, a tal fine, richiedere un'unica dichiarazione telematica contenente i dati anagrafici ed economici dei soggetti contributori, impiegando dunque un modello telematico unico per il calcolo del contributo, che permetta la ripartizione dei ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni (cosi' come rilevati nella voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle diverse contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza ai sensi della legge n. 266/2005: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) settori che non rientrano nella competenza dell'Autorita'. Il modello telematico unico e le relative istruzioni sono approvati con separato provvedimento;
Preso atto che l'art. 1, comma 65 della legge n. 266/2005 prevede che «Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento»;
Udita la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 16 del Codice, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo Codice, esercenti attivita' di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali nonche' le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2022.
 
Allegato A
Relazione tecnico finanziaria
Modalita' e criteri di determinazione del contributo dovuto
all'Autorita' per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore
delle comunicazioni elettroniche.
1. Introduzione

L'Autorita', ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito, anche «Codice») come refuso dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», svolgera' nel 2023 compiti finalizzati, inter alia, a promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ad assicurare l'uso efficiente delle risorse scarse (frequenze e numerazioni), a contribuire allo sviluppo dei mercati delle comunicazioni elettroniche, nonche' a promuovere gli interessi dei consumatori e degli utenti di tali servizi.
Piu' nello specifico, si tratta di compiti concernenti, tra gli altri, la gestione delle radiofrequenze e delle numerazioni, la sicurezza e l'integrita' delle reti, le analisi dei mercati (individuazione e loro definizione), l'imposizione di obblighi regolamentari specifici (non discriminazione, separazione contabile, accesso e uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilita' dei costi, separazione funzionale, pubblicazione delle informazioni e relativo accesso etc.) e di obblighi in materia di servizio universale (accessibilita' delle tariffe, qualita' del servizio, modalita' di calcolo del costo netto e relativo finanziamento etc.). Ulteriori compiti riguardano la gestione del sistema di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la risoluzione delle controversie tra imprese e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, la tutela dei diritti degli utenti finali (contratti ed esercizio del diritto di recesso, trasparenza e pubblicazione delle informazioni, qualita' del servizio etc.), nonche' l'applicazione delle disposizioni relative a reti ed impianti (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, co-ubicazione e condivisione di infrastrutture etc.).
Le spese che saranno sostenute dall'Autorita' nel 2023 per lo svolgimento dei suddetti compiti attribuiti dal legislatore sono poste a carico dei soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, ai sensi della legge n. 266/2005.
L'entita' della contribuzione a carico di ciascun soggetto e' determinata attraverso l'applicazione dell'aliquota contributiva, fissata dall'Autorita' per l'anno 2023, ai ricavi conseguiti dalle imprese nei mercati delle comunicazioni elettroniche.
Tale aliquota e' data dal rapporto tra i costi amministrativi che l'Autorita' stima nell'anno 2023 per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore (fabbisogno) e i ricavi complessivamente maturati dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche (base imponibile).
Di seguito sono forniti in dettaglio:
a) il quadro delle competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di servizi di comunicazioni elettroniche (par. 2);
b) le attivita' in programma nell'anno 2023 (par. 3);
c) i costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' di regolazione del settore (par. 4);
d) i ricavi stimati del settore, che costituiscono la base imponibile del contributo (par. 5);
e) l'aliquota contributiva per l'anno 2023 (par. 6).
2. Le competenze attribuite dal legislatore all'Autorita' in materia di comunicazioni elettroniche

L'insieme delle competenze attribuite all'Autorita' nel settore dei servizi delle comunicazioni elettroniche risulta definito - oltreche' dalle relative previsioni istitutive di cui alle leggi 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» - dal Codice delle comunicazioni elettroniche (recepito con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) refuso dal decreto legislativo n. 207/2021 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche». Completano il quadro normativo di riferimento una serie di disposizioni, di diverso grado e natura giuridica, tanto di fonte europea che nazionale, quali inter alia:
Disciplina europea
Direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e che prevede l'abrogazione, a decorrere dal 21 dicembre 2020, della direttiva 2002/19/CE, della direttiva 2020/20/CE, della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/22/CE;
Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE;
Regolamento (UE) n. 2018/1971 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (ufficio BEREC), recante modifica del regolamento (UE) n. 2015/2120 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a una internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione;
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Istituzione COCOM);
Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA);
Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);
Raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all'art. 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
Raccomandazione 2013/466/UE dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga;
Comunicazione della Commissione europea 2018/C 159/01 concernente gli «Orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell'UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica»;
Comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01, del 26 gennaio 2013, recante «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga»;
Statuto Independent Regulators Group (IRG) - IRG GA (20)21 1° settembre 2020;
EMERG (15) 10 Charter of the European Mediterranean Regulators Group (EMERG).
Disciplina nazionale
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»;
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli» convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40;
Decreto legislativo n. 206/2005 recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
3. Le attivita' dell'Autorita' nell'anno 2023 concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche

Alla luce delle competenze attribuite dalle norme, riepilogate nel paragrafo precedente, sono state individuate le principali attivita' che l'Autorita' prevede di svolgere nel 2023 con riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito illustrate sulla base delle seguenti macro-aree (individuate i coerenza con l'ordinanza CGUE del 29 aprile 2020 (causa C-399/19)):
1) gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale;
2) gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri;
3) gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Macro-area 1 - Gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale:
definizione delle nuove norme per la fornitura del servizio di messagistica aziendale con identificativo del mittente alfanumerico (Alias) (art. 11, commi 6, 7, 8);
definizione delle controversie ordinarie tra operatori di comunicazione elettronica (art. 1, comma 11, legge n. 249/1997), nonche' di quelle straordinarie in materia di accesso alle infrastrutture (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33);
procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica per violazione della normativa di settore (art. 1, comma 31, legge n. 249/1997);
collaborazione con il Mise per le verifiche sui servizi regolati anche per il tramite dei Piani di numerazione nazionale definiti dall'AGCOM (art. 11, comma 2);
rilascio di pareri all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sui relativi provvedimenti riguardanti operatori del settore delle comunicazioni predisposti (art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, legge n. 249/1997);
predisposizione degli indicatori di performance dei servizi di comunicazione elettronica forniti ai consumatori finali, con la revisione dei KPI (decreto legislativo n. 259/2003 codice delle comunicazioni elettroniche modificato da decreto legislativo n. 207/2021, articoli 98-quindecies, 98-sedecies);
definizione di misure funzionali alla trasparenza dei prezzi e delle fatture, nonche' alla comparabilita' delle offerte e relative attivita' di vigilanza;
procedimento per la revisione della regolamentazione in materia di trasparenza dei contratti e diritto di recesso, controllo tariffario, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni e offerte di pacchetti;
realizzazione del sistema di Confronta offerte (decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, articoli 98-quaterdecies, 98-quindecies, 98-septesdecies, 98-noviesdecies);
verifica della qualita' dei servizi e promozione degli strumenti di trasparenza e informazione sulle prestazioni e la qualita' dei servizi (carte dei servizi, codici di autoregolamentazione);
attivita' di coordinamento dei progetti MisuraInternet e MisuraInternet Mobile, e relative attivita' di vigilanza;
revisione della disciplina in materia di qualita' dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonche' revisione della disciplina in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera b), n. 2; decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, art. 98-sedecies; legge n. 481/1995, art. 2, comma 12, lettera p));
definizione delle controversie tra utenti e operatori nei mercati dei servizi di comunicazione elettroniche, nei mercati dei servizi media e nei mercati dei servizi digitali (ConciliaWeb);
vigilanza sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall'Autorita' in tema di tutela dei consumatori ed utenti;
gestione delle segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica (decreto legislativo n. 259/2003, art. 25, comma 5; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», art. 2, comma 12, lettera m));
attivita' di vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari a tutela degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, anche tramite verifiche e attivita' ispettive, presso le sedi delle imprese (legge n. 481/1995, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», art. 2, comma 12, lettera g)).
Per lo svolgimento di tali attivita' nel 2023 opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:
il tavolo tecnico con le associazioni consumatori;
il tavolo tecnico con gli operatori sull'adeguamento della normativa di settore alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207/2021;
il tavolo tecnico sulla qualita' dei servizi di accesso ad Internet da rete mobile (delibera n. 154/12/CONS - Progetto Misura Internet Mobile);
il tavolo tecnico sulla qualita' dei servizi di accesso ad internet da postazione fissa (delibera n. 131/06/CSP, art. 5);
il gruppo di lavoro per l'attuazione della convenzione MISE-Agcom del 24 dicembre 2020 per la «Realizzazione di iniziative in materia di economia e mercati digitali ex art. 6 del decreto Ministero dello sviluppo economico 10 agosto 2020»;
il tavolo tecnico «Steering committee» (delibera n. 590/20/CONS) in materia di tutela dei consumatori;
il tavolo tecnico per la predisposizione di un codice di autoregolamentazione in materia di corretto utilizzo dei call center da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche, avuto specifico riguardo ai contratti e alla promozione e vendita di beni e servizi (delibera n. 420/19/CONS - teleselling);
working group BEREC su Open Internet (OI) (Update NN Regulatory Assessment Methodology, Collaboration on the Net Neutrality Measurement tool, Implementation of the Open Internet Regulation, Update to the GL on the Implementation of the OI Reg.);
working group BEREC su End User (EU) (BEREC Workshop Article 123; BEREC Report on access and choice disables end users; Workshop on digital divide; Report on Comparison Tools and Accreditation; Report on adequate broadband internet access service (IAS); BEREC Opinion on Article 123);
working group BEREC su 5G Cybersecurity (5GCS) (Network security and cybersecurity);
working group BEREC su Sustainability (SUS) (Indicators to measure environmental impact of ECNs/ECSs).
Macro-area 2 - Gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri:
regolamentazione del blocco delle numerazioni dall'estero per incrementare la sicurezza delle comunicazioni e contrastare l'uso del CLI spoofing per chiamate e messaggistica (art. 1, comma 6, lettera a), punto 3), legge n. 249/1997);
definizione delle nuove norme per la fornitura del servizio di messaggistica aziendale con identificativo del mittente alfanumerico (Alias), ivi comprese le specifiche per la realizzazione del nuovo registro Alias (Titolo II - Risorse di numerazione);
revisione del Piano di numerazione nazionale (Titolo II - Risorse di numerazione);
vigilanza sull'esercizio del diritto d'uso delle numerazioni (geografiche, non geografiche, mobili) anche in connessione con la pratica illecita del mascheramento dell'identificazione del soggetto chiamante (CLI spoofing) nelle chiamate sia vocali sia di messaggistica (Piano nazionale di numerazione, art. 6, comma 3);
regolamento per l'assegnazione delle frequenze nella banda 26 GHz (Codice, art. 67);
pareri al Mise su questioni inerenti alla gestione dello spettro radio (es. sharing, trading, nuove tecnologie, coperture, etc.) (articoli vari, codice);
analisi e gestione delle segnalazioni degli utenti in materia di copertura delle reti radiomobili e FWA.
Per lo svolgimento di tali attivita' opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:
il tavolo tecnico 5G: supporto alla regolamentazione secondaria per l'implementazione della delibera n. 131/18/CONS e la diffusione del 5G;
il tavolo tecnico Refarming per la valutazione dell'utilizzo efficiente delle bande mobili nelle tecnologie 2G e 3G e possibile refarming;
il gruppo nazionale di supporto alla predisposizione delle posizioni dell'Italia sulle Brief CEPT nell'ottica della prossima conferenza mondiale delle TLC dell'ITU;
il tavolo Banda 26 GHz di supporto alla definizione delle misure proposte per l'utilizzo della Banda 26 GHz per il servizio fisso, istituito ai sensi della legge n. 15/2022;
partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali (EMERG, BEREC; RSPG; RSC; WRC).
Macro-area 3 - Gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche:
analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ex delibera n. 637/20/CONS (articoli 68 e 78 del codice europeo, corrispondenti rispettivamente agli articoli 79 e 89 del Codice italiano);
valutazione (delibera n. 110/21/CONS) della proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 del codice europeo (corrispondenti rispettivamente agli articoli 87 e 90 del codice italiano) riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacita' (articoli 76 e 79 del codice europeo corrispondenti rispettivamente agli articoli 87 e 90 del Codice italiano);
definizione delle condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS - consultazione pubblica nazionale (art. 23 del codice europeo corrispondente all'art. 23 del codice italiano), notifica dello schema di provvedimento finale alla Commissione europea per il parere di competenza (art. 32 del Codice europeo corrispondente all'art. 33 del Codice italiano) - adozione del provvedimento finale (art. 74 del Codice europeo corrispondente all'art. 85 del Codice italiano);
approvazione delle modifiche e integrazioni al Listino dei servizi all'ingrosso in aree bianche C&D proposte dal concessionario di Aiuti di Stato Open Fiber (comunicazione della CE 2013/C 25/01);
approvazione del Listino dei servizi all'ingrosso offerti sulle reti finanziate con gli aiuti di Stato assegnati nell'ambito del Piano Italia 1 Giga - (comunicazione della CE 2013/C 25/01);
approvazione del Listino dei servizi all'ingrosso offerti sulle reti finanziate con gli aiuti di Stato assegnati nell'ambito del Piano Italia 5G - (comunicazione della CE 2013/C 25/01);
approvazione delle offerte di riferimento TIM per gli anni 2021-2022 relative ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del codice italiano);
approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ULL/SLU, colocazione, WLR, infrastrutture NGAN, backhaul per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);
approvazione della offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relativa ai servizi VULA per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);
approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.a. relative ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa Bitstream rame e Bitstream NGA per gli anni 2022 e 2023 (art. 69, comma 2, del Codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del Codice italiano);
approvazione dell'offerta di riferimento di TIM per l'anno 2023 relativa ai servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (art. 69, comma 2, del codice europeo corrispondente all'art. 80, comma 2, del codice italiano);
regolamentazione, vigilanza ed enforcement per assicurare l'effettivita', l'efficacia e la corretta applicazione delle norme per la salvaguardia del carattere aperto della rete internet e la trasparenza per assicurare l'accesso ad un'internet aperta (regolamento UE 2015/2120);
pubblicazione della contabilita' regolatoria della rete fissa di Telecom Italia S.p.a. e delle relative relazioni di conformita' della contabilita' regolatoria, del sistema di contabilita' dei costi e di separazione contabile, relative all'esercizio 2021 (art. 74, commi 1 e 4, del Codice europeo corrispondenti rispettivamente all'art. 85, commi 1 e 4 del Codice italiano);
procedimento per l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale delle comunicazioni elettroniche per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (articoli 89-91 del Codice europeo corrispondenti rispettivamente agli articoli 98-bis - 98-quater del Codice italiano);
definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla societa' (art. 84 del Codice europeo corrispondente all'art. 94 del Codice italiano);
regolamentazione e vigilanza in materia di servizio universale offerto dal soggetto designato e di accessibilita' e non discriminazione dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali disabili, proseguendo, nel corso del 2023, la revisione della regolamentazione in materia di contenuto, qualita' e accessibilita' del Servizio universale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207/2021, anche con riferimento alla tutela degli utenti disabili (decreto legislativo n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» come modificato dal decreto legislativo n. 207/2021, articoli da 94 a 97);
verifica del rispetto delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione al regolamento UE in materia di roaming al dettaglio e net neutrality (regolamento (UE) n. 2015/2120);
mappatura geografica della copertura delle reti fisse e mobili di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e relativo aggiornamento periodico dei dati (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, art. 22 e legge n. 9 del 2014).
Per lo svolgimento di tali attivita' opereranno tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di rilievo internazionale, fra i quali:
tavolo tecnico di implementazione del servizio Multicast per i servizi VULA (delibera n. 80/22/CONS, art. 1, comma 4);
tavolo tecnico sugli impatti tecnici ed economici sulle reti di comunicazione elettronica derivanti dall'aggiudicazione dei diritti televisivi del campionato di calcio di serie A da parte di DAZN (delibera n. 206/21/CONS);
condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilita' tra le ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination): provvedimento AGCM n. 30002 del 15 febbraio 2022;
gruppo di lavoro incaricato di ingegnerizzare, aggiornare e validare i modelli di costo necessari per l'esecuzione dei test di prezzo (OdS n. 1/22/DRS);
partecipazione alle attivita' del BEREC ai sensi dell'art. 10 del codice delle comunicazioni europee e dell'art. 7, decreto legislativo n. 207/2021 «Recepimento del Codice delle comunicazioni elettroniche» (quattro riunioni plenarie annuali del Comitato dei regolatori (BoR) e del MB, quattro riunioni plenarie annuali del Contact Network, contributo tecnico al Work Programme 2024, Conduzione diretta (co-chairing) delle attivita' di competenza di gruppi di lavoro BEREC quale il «Regulatory framework», ai sensi della decisione BoR/2021/03 del Comitato dei regolatori, e partecipazione ai gruppi di lavoro (WG) «Regulatory framework», «Planning future trend», «Sustainability» e (ENG) «Communications» etc.;
partecipazione alle attivita' dell'IRG (Training - Senior e High-level workshop, Regulatory spotlight): quattro riunioni plenarie annuali dell'Assemblea generale dell'IRG; quattro riunioni plenarie annuali del Contact network dell'IRG; gestione piattaforma IRGnet etc.;
organizzazione e coordinamento di progetti bilaterali con altre istituzioni e regolatori;
partecipazione alle attivita' del gruppo dei regolatori del Mediterraneo (EMERG) ai sensi dell'EMERG Charter (15)10 (partecipazione al Segretariato permanente, partecipazione in funzione di rappresentanza AGCOM alla riunione plenaria del Contact network e dell'Assemblea generale, coordinamento del gruppo di lavoro «Comunicazione e sito web», partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione della Mid term strategy);
supporto per la predisposizione, per la parte di competenza Agcom, del contributo al Country report collegato al Digital Economic and Society Index (DESI) pubblicato ogni anno dalla Commissione europea;
gestione dei rapporti con il MISE e con la Commissione europea nella gestione del questionario di fact-checking, nella preparazione dell'incontro bilaterale con gli uffici della Commissione europea - DG CNECT e nella revisione della bozza finale del rapporto prima della sua pubblicazione;
predisposizione di contributi nell'ambito dei tavoli tecnici nazionali istituiti presso il DPE-PCM per l'analisi delle iniziative legislative delle istituzioni europee che riguardano il settore delle comunicazioni elettroniche e per la definizione della posizione unica nazionale;
partecipazione diretta e predisposizione dei contributi per le relazioni del Presidente e dei Commissari in eventi e convegni internazionali su temi relativi alle comunicazioni elettroniche;
partecipazione alle riunioni del Comitato delle comunicazioni (COCOM), in delegazione con il Ministero competente.
Le attivita' programmate per il 2023 in materia di comunicazione elettronica comprendono, trasversali alle tre macroattivita' sopra descritte, altresi' le attivita' di:
supporto/coordinamento dei Corecom per l'attivita' delegata relativa alla tenuta del ROC e per l'attivita' di gestione delle controversie operatori/utenti (delibera n. 395/17/CONS);
vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche tramite verifiche e attivita' ispettive, presso le sedi delle imprese. Ispezioni presso i soggetti regolati in base alle richieste di intervento presentate dalle direzioni competenti (delibera n. 220/08/CONS);
data management propedeutiche alle funzioni di analisi, regolamentazione, vigilanza e controllo dei mercati da parte delle strutture di AGCOM. Attivita' di supporto informativo interno/esterno, anche con riguardo alle richieste di informazione di organismi internazionali, che periodicamente necessitano di risposta;
produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorita' che esterno per tutti gli stakeholder. Output attesi: osservatorio sulle comunicazioni, focus bilanci, predisposizione reportistica internazionale e fornitura dati a istituzioni italiane, rapporti di ricerca;
predisposizione della relazione annuale 2023 sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione conterra', fra l'altro, dati e rendiconti relativi al settore delle comunicazioni elettroniche (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera c, n. 12);
relazione sullo stato di attuazione dell'AIR e della VIR nel 2022;
tenuta del registro degli operatori di comunicazioni, per la parte di competenza;
studi economico-statistici;
gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc.
4. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2023 delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche

Le attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche prevista per l'anno 2023 (cfr. par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e dalla Direzione tutela dei consumatori, nonche' dalla Direzione studi, ricerche e statistiche, dal Servizio rapporti con l'U.E. e attivita' internazionale, dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio Contact center e relazioni con il pubblico del Segretariato generale.
Le unita' di personale assegnate a tali unita' organizzative e che saranno impiegate nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' inerenti al settore delle comunicazioni elettroniche sono stimate in 90,4 risorse espresse in termini di Full Time Equivalent - FTE.
Lo svolgimento delle attivita' relative al settore delle comunicazioni elettroniche assorbira' nell'anno 2023, inoltre, una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») (1) la cui attivita' e' funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorita', comprese, dunque, quelle in materia di comunicazioni elettroniche.
Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di comunicazioni elettroniche (90,4 FTE) e del loro peso rispetto al personale totale impiegato nelle attivita' di regolazione dei settori (oltre a comunicazioni elettroniche, media, servizi postali e servizi digitali), le unita' di personale delle strutture trasversali attribuibili al settore delle comunicazioni elettroniche sono stimate in 78,2 FTE.
Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze in materia di comunicazioni elettroniche sono stimate in 168,6 FTE.
In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2023, il costo medio lordo pro capite di una FTE - comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, formazione, assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) - e' stimato in circa 233 mila euro. (2)
In ragione di tale valorizzazione, pertanto, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per l'impiego delle sopra richiamate unita' di personale destinate alla realizzazione delle attivita' per il settore delle comunicazioni elettroniche risulta pari a 39,22 milioni di euro, cui va aggiunto l'ammontare delle previsioni di spesa per l'acquisto di beni e servizi specificatamente correlati al settore delle comunicazioni elettroniche il cui valore e' stimato in circa 2,67 milioni di euro. (3)
Conseguentemente, dunque, l'ammontare complessivo dei costi che si prevede di sostenere nel 2023 per lo svolgimento delle attivita' programmate di regolazione, vigilanza e controllo del settore delle comunicazioni elettroniche (cfr. par. 3) e' stimato in 41,9 milioni di euro (cfr. tabella 1).
Tabella 1 - Comunicazioni elettroniche: articolazione per macro aree
di attivita' delle risorse FTE complessivamente assorbite
===================================================================== | | |Spese per il| | | | | | |personale e |Spese per| | | | | | oneri di | beni e | | | | | | funzio- | servizi | Spese | | | | | namento | diretti |totali | | | |  FTE | (euro/ | (euro/ |(euro/ | | |   | assorbite | migl.) | migl.) |migl.) | % | +===================+============+============+=========+=======+===+ |Area 1 - Gestione, | | | | | | |controllo e | | | | | | |applicazione del | | | | | | |regime di | | | | | | |autorizzazione | | | | | | |generale |  95,9|  22.300| 1.197| 23.497| 56| +-------------------+------------+------------+---------+-------+---+ |Area 2 - Gestione, | | | | | | |controllo e | | | | | | |applicazione dei | | | | | | |diritti d'uso di | | | | | | |radiofrequenze e di| | | | | | |numeri  |  11,7|  2.725| 168| 2.893| 7| +-------------------+------------+------------+---------+-------+---+ |Area 3 - Gestione, | | | | | | |controllo e | | | | | | |applicazione degli | | | | | | |obblighi specifici | | | | | | |prescritti alle | | | | | | |imprese che | | | | | | |forniscono reti e | | | | | | |servizi di | | | | | | |comunicazione | | | | | | |elettronica ai | | | | | | |sensi dell'art. 61,| | | | | | |paragrafi 1 e 5, e | | | | | | |degli articoli 62, | | | | | | |68 e 83 o a quelli | | | | | | |designati per la | | | | | | |fornitura del | | | | | | |servizio universale| | | | | | |di cui al codice | | | | | | |europeo delle | | | | | | |comunicazioni | | | | | | |elettroniche | 61,0| 14.197| 1.312| 15.510| 37| +-------------------+------------+------------+---------+-------+---+ |Totale | 168,6| 39.223| 2.677| 41.900|100| +-------------------+------------+------------+---------+-------+---+

Tali spese saranno finanziate con il contributo richiesto per l'anno 2023 agli operatori attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche al netto di 3,1 milioni di euro, coperti dall'uso di parte dell'avanzo di amministrazione, derivanti dalle rettifiche di legge.
Infatti, come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003, art. 16, comma 4), eventuali differenze tra i costi amministrativi sostenuti per le attivita' relative al settore delle comunicazioni elettroniche e l'importo complessivo dei diritti riscossi sono contabilizzate dall'Autorita' al fine di apportare opportune rettifiche negli anni successivi.
Sulla base del rendiconto annuale 2021 adottato con delibera n. 297/22/CONS del 29 luglio 2022, la rettifica applicabile nel 2023 e' di 3,1 mln di euro cosi' composta:
a. 0,008 milioni di euro derivanti dal saldo relativo alla gestione 2021 (4) del contributo degli operatori di comunicazione elettronica;
b. 3,092 milioni di euro derivante dai surplus degli anni precedenti, utilizzati per le rettifiche in modo graduale su piu' esercizi non solo in virtu' di un principio contabile di prudenza ma anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive. (5)
Conseguentemente, le entrate che dovranno essere assicurate dagli operatori di comunicazione elettronica, ai sensi della presente delibera, risultano pari a 38,8 milioni di euro (tabella 2).
Tabella 2 - Comunicazioni elettroniche: fabbisogni per l'anno 2023
(euro/migl.)

+-------------------------------------+---------------+
|Fabbisogno 2023 ante rettifiche | 41.900|
+-------------------------------------+---------------+
| Importo rettifica 2023| 3.100|
+-------------------------------------+---------------+
|Fabbisogno netto 2023 | 38.800|
+-------------------------------------+---------------+
5. La base imponibile stimata per il contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche

La base imponibile del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e' data dai ricavi derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche da parte dei soggetti di cui all'art. 16 del codice, titolari di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del medesimo codice, esercenti attivita' di reti o servizi di comunicazione elettronica, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, come registrati nella voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
Tali ricavi comprendono i ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi (servizi wholesale) e di servizi finali di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi retail). Sono inclusi, altresi', i ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del codice e/o del decreto legislativo n. 208/2021, i ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati nonche' i ricavi derivanti dall'uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.
I suddetti ricavi sono stimati per l'anno 2021 (base di calcolo del contributo 2023 in quanto registrati nell'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della delibera impositiva del contributo), sulla base dei bilanci delle imprese depositati in Camera di commercio e del gettito contributivo 2022, opportunamente attualizzato in base al tasso di variazione dei ricavi registrato tra il 2020 e il 2021, come registrato nella relazione annuale sulle attivita' svolte e i programmi di lavoro dell'Autorita', presentata al Parlamento nell'anno 2022.
La stima tiene altresi' conto delle vendite di apparecchi hardware insieme ai contratti di servizi di comunicazione elettronica (cd. offerta bundle) che concorrono ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e delle deduzioni previste per i ricavi riversati ad operatori terzi attivi nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Sulla base della suddetta metodologia, i ricavi complessivi del settore sono stimati in circa 27,5 miliardi di euro.
6. L'aliquota contributiva del contributo 2023 dovuto dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 38,8 mln di euro (cfr. paragrafo 4) e i ricavi del settore sono stimati in circa 27,5 miliardi di euro (cfr. paragrafo 5).
Dal suddetto rapporto deriva un'aliquota contributiva pari all'1,4 per mille dei ricavi realizzati nel settore dei servizi di comunicazione elettroniche.
Tale valore e' compatibile con l'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in cui e' stabilito che l'Autorita' puo' fissare l'entita' della contribuzione (aliquota) nel limite massimo del 2 per mille.
__________

(1) Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili a: Consiglio e
relativo staff, Gabinetto, Segretariato generale, Servizio
sistema dei controlli interni, Servizio giuridico, Servizio
programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi
informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio
affari generali e contratti.

(2) Tale valore e' stato determinato sottraendo all'ammontare delle
spese che si prevede di sostenere nel 2023, pari complessivamente
a 89,4 milioni di euro, l'importo delle spese dirette - ovvero le
spese sostenute dalle diverse unita' organizzative dell'Autorita'
per lo svolgimento delle specifiche attivita' attribuitele con
riferimento ai diversi ambiti settoriali di competenza, i cui
oneri piu' rilevanti riguardano, i trasferimenti ai Corecom per
l'esercizio della funzioni ad esse delegate; oneri per
l'acquisizione dei servizi di monitoraggio in materia di
radiotelevisione, ecc. - pari a 6,5 milioni di euro e dividendo
il risultante importo - pari a 82,9 milioni, per il numero
complessivo delle risorse umane che l'Autorita' prevede di avere
a disposizione nel proprio organico nel corso del 2023, pari
complessivamente a 356 unita'.

(3) Nello specifico, tra le voci piu' rilevanti di spese per beni e i
servizi specificamente destinati allo svolgimento di attivita'
correlate al settore delle comunicazioni elettroniche, rientrano:
le risorse da trasferire ai Corecom per lo svolgimento delle
specifiche attivita' delegate afferenti al settore delle
comunicazioni elettroniche, l'acquisto di software per la
gestione delle spettro radio e quelli necessari alla
realizzazione del progetto "Broad Band Map" di cui alla delibera
614/20/CONS del 19 novembre 2020.

(4) Nello specifico il saldo pari a 8 mila euro, relativo alla
complessiva gestione dell'anno 2021 evidenziato nel Rendiconto,
e' stato determinato nel modo seguente: risultato della gestione
di competenza 2021 (pari a -1,206 mila euro) + Entrate per
arretrati contributivi 2013-2020 (pari a 954 mila euro) +
Economie di costo derivanti da cancellazione di residui passivi
relativi al periodo 2013-2020 (pari a 260 mila euro).

(5) La stabilita' delle aliquote contributive rappresenta un elemento
di valore non sono per le aziende contribuenti, che possono in
tal modo confidare su previsioni di spesa affidabili nei propri
bilanci, ma anche per la stessa Agcom, che, modulando
opportunamente le rettifiche, puo' definire un sistema di
finanziamento stabile, compensando eventuali fluttuazioni della
base imponibile dipendenti dall'andamenti dei mercati.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 1, la contribuzione e' fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui alla voce A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2021.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo Agcom - Anno 2023». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.
3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 14, del Codice.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2. A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico «Contributo Agcom - Anno 2023» approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.
2. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i soggetti il cui ricavo complessivo (voce A1 del bilancio o voce equivalente) sia pari o inferiore a euro 500.000,00.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito portale.
4. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione nel modello telematico di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. L'allegato A e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

Il Commissario relatore
Aria

Il Segretario generale
Gamba