Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2022, n. 186
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti
tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini
amministrativi

1. Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano ((la residenza ovvero)) la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 ((sono altresi')) sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023. 6. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del Comune di Lacco Ameno. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 29 (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento). - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia
delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo
provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono
esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso e devono espressamente recare l'avvertimento che,
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di
razionalizzare e velocizzare tutti i processi di
riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione, con
uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in
deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni
finalizzate a razionalizzare, progressivamente,
coerentemente con le norme di cui al presente comma, le
procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a
seguito dell'attivita' di liquidazione, controllo e
accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale,
unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161,
e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga
comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli
articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
in deroga alle modalita' indicate nell'articolo 36 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed
interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per
altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini
della procedura di transazione fiscale elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi
passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo
precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i
quindici giorni successivi all'accettazione a norma
dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini
dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata
con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine
della definizione delle procedure amichevoli interpretative
di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle
entrate adottati in attuazione di tali procedure
amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.".
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
- 1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 ) del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48 concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non
compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello
stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore
dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.».
«Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel comma 1,
dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare
all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di
detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del
predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano,
in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo
23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e'
operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui
all'articolo 48-bis comma 1, lettera d-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti.
1-ter Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento.
1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma
1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una ritenuta con
l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme
iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a
qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo
stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito
contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento delle medesime somme affidate per il recupero
agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.».

- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 3-bis a
3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento):
«Art. 9 (Potenziamento dell'accertamento in materia
doganale). - Omissis.
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia
delle dogane ai fini della riscossione delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione,
diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,
oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono
anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il
termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste, in deroga alle disposizioni in materia di
iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della
riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le
modalita' determinate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato. L'agente della riscossione, con
raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale
e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il
debitore di aver preso in carico le somme per la
riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del
titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede
all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al
comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione
con le modalita' determinate con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis,
tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne
attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica
degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli
atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi
di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione
contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di
pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al
comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si
intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da
3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa
solo dopo l'affidamento del carico all'agente della
riscossione
Omissis.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva
l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n.
227.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 792, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«792. Le attivita' di riscossione relative agli atti
degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal
1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti
alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna
entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi
degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle
entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma
691, della legge n. 147 del 2013, nonche' il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono
contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il
termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di
entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli
stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione
del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle
sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono
altresi' recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le
procedure esecutive e cautelari nonche' l'indicazione del
soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
per il pagamento, procedera' alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il
contenuto degli atti di cui al periodo precedente e'
riprodotto anche nei successivi atti da notificare al
contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai
connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai
sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo
all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, nonche' in caso di
definitivita' dell'atto impugnato. Nei casi di cui al
periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve
avvenire entro sessanta giorni dalla data di
perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa
prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso,
carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti
ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano
efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per
la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei
proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme
richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato
alla riscossione forzata. L'esecuzione e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato
alla riscossione forzata; il periodo di sospensione e'
ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme
richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more
dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalita' di trasmissione del carico da
accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla
riscossione sono demandate a un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) la sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore. La predetta sospensione non opera in caso di
accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonche' in caso di recupero di somme derivanti da decadenza
dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta
elettronica il debitore di aver preso in carico le somme
per la riscossione;
d) in presenza di fondato pericolo, debitamente
motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il
positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni
dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni,
puo' essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla
riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle
lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,
e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla
medesima lettera c);
e) il soggetto legittimato sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione
forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previsti
dalle disposizioni che disciplinano l'attivita' di
riscossione coattiva;
f) gli enti e i soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione
coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come
trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le
modalita' determinate con il decreto di cui alla lettera
b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione
dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto
legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti
indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata e'
preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 1973;
i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a
quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di
cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora
nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti
stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote
di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione
contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per la
semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia
di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23):
«Art. 12 (Sospensione dei termini per eventi
eccezionali). - 1. Le disposizioni in materia di
sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli
enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti
dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori
di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio
fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da
eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la
sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari,
che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla
notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di
sospensione di cui al comma 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero delle
finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati
ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le
attivita' di incasso diretto da parte dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'.».
 
Art. 2

Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022.
2. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei Comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, sono rinviate, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022. Allo stesso modo si procede quando una delle parti e' difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 e' altresi' sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei residenti nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano nei seguenti casi:
a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al Capo I del Titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.
8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2022 e in quelli i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 124 del codice
penale:
«Art. 124 (Termine per proporre la querela.
Rinuncia). - Salvo che la legge disponga altrimenti, il
diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre
mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il
reato.
Il diritto di querela non puo' essere esercitato se
vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al
quale ne spetta l'esercizio.
Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di
proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la
volonta' di querelarsi.
La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che
hanno commesso il reato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale):
«Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale).
- Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48
ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o
non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune
diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonche'
al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo e' adottato nei confronti dei
cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione
al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico della unita' sanitaria locale e'
tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da'
comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del
presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione
delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta
impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu'
grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi e' sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo' proporre
al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco puo' proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo' essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti
nonche' al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non e' soggetta
a registrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternita' e sull'interruzione volontaria della
gravidanza):
«Art. 12 - La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge e'
fatta personalmente dalla donna.
Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni,
per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso
di chi esercita sulla donna stessa la responsabilita'
genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o
sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la
responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti
e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il
giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e
tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e
della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna,
con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a
causa di un grave pericolo per la salute della minore di
diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi
esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela e senza
adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle
condizioni che giustificano l'interruzione della
gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per
ottenere in via di urgenza l'intervento e, se necessario,
il ricovero.
Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i
primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'art. 7,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale o la tutela.".
- Si riporta il testo degli articoli 283, 351 e 373 del
codice di procedura civile:
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello). - Il giudice d'appello, su istanza di parte
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente
fondata o se dall'esecuzione della sentenza puo' derivare
un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna
ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in
relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle
parti.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere proposta
o riproposta nel corso del giudizio di appello se si
verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere
specificamente indicati nel ricorso, a pena di
inammissibilita'.
Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma
e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle
ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e
non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con
la sentenza che definisce il giudizio.».
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria). - Sull'istanza prevista dal primo e dal
secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con
ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla
corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se
nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al
collegio.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che
la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti
all'istruttore o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito
dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Davanti alla corte di
appello, se l'udienza e' stata tenuta dall'istruttore il
collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a se'
per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale e assegna alle parti un termine per note
conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione e'
stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione della causa nel
rispetto dei termini a comparire.».
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace,
al tribunale in composizione monocratica o al presidente
del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso,
ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi
a se' o al collegio in camera di consiglio. Copia del
ricorso e del decreto sono notificate al procuratore
dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia
stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia
costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata.
Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo'
essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione.".
- Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
«Art. 22 (Delle azioni popolari e delle controversie
in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita'
nelle elezioni comunali, provinciali e regionali). - 1. Le
controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate
dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per
quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del
tribunale della circoscrizione territoriale in cui e'
compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le
impugnative consentite per quanto concerne le elezioni
provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo
della provincia. Le azioni popolari e le impugnative
consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono
di competenza del tribunale del capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e
al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in
materia di eleggibilita' deve essere proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla data finale di
pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della
notificazione di essa, quando e' necessaria. Il termine e'
di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
6. La sentenza che definisce il giudizio e'
immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al
sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione perche' entro ventiquattro ore dal
ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni
del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale puo'
essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore
dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, dal procuratore della Repubblica, nonche' dal
prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata
dal tribunale e' sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo
giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza
nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto della sentenza, fissa l'udienza di discussione.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge
il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di
esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che
subito ne cura la notificazione, senza spese, agli
interessati. Eguale comunicazione e' data al prefetto per
le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
«Art. 23 (Delle azioni in materia di eleggibilita' e
incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo).
- 1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito semplificato
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha
proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a
norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la
costituzione delle parti sono perentori.
5. La sentenza che definisce il giudizio, ove non sia
stato proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente
trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente
dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la
parte soccombente e il procuratore generale presso la corte
di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con
decreto, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del
cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio
elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
«Art. 24 (Dell'impugnazione delle decisioni della
Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato
attivo). - 1. Le controversie previste dall'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui
circoscrizione ha sede la Commissione elettorale
circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione
di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando
il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima
cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso
e' proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale competente per territorio, a pena di
inammissibilita', entro trenta giorni dall'ultimo giorno di
pubblicazione della lista rettificata. I termini sono
raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini
interessati e alla Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione
tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'
fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti
all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente
in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e'
comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente
della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che
ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli
interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via
di urgenza.».
- Si riporta il testo degli articoli 303, 304, 308 e
392 del codice di procedura penale:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti
anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge
preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a
sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
la pena della reclusione superiore nel massimo a venti
anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna
alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a
dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,
non puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto
previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni.».
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;
c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis,
durante il tempo intercorrente tra la lettura del
dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e
l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale
sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva
ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti
dall'articolo 303 non puo' comunque avere durata superiore
a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall'articolo 303 possono
essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei
reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel
caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati
particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di
primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.
4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1,
lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'articolo 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo'
comunque superare il doppio dei termini previsti
dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto
dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1,
lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della meta'
previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu'
favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A
tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena
massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo
che per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).».
«Art. 308 (Termini di durata massima delle misure
diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono
efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e'
decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini
previsti dall'articolo 303.
2. Le misure interdittive non possono avere durata
superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e'
decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In
ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze
probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei
limiti temporali previsti dal primo periodo del presente
comma.
[2-bis.]
3. L'estinzione delle misure non pregiudica
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice
penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene
accessorie o di altre misure interdittive.».
«Art. 392 (Incidente probatorio - Casi). - 1. Nel
corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al
giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.».
- La legge 22 aprile 2005, n. 69, recante:
«Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 51-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure
alternative). - 1. Se la persona sottoposta a misura
alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di
determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza,
nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione, ne da'
immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza
affinche' decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione
o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza puo' disporre con decreto motivato la
provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare
l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il
provvedimento di sospensione perde efficacia se la
decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni
dalla ricezione degli atti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile):
«Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. E'
inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal
soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi
all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo
1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito
in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri
processuali che abbia determinato una ingiustificata
dilazione dei tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del
reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o
inattivita' delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307
del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli
81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione
nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di
giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con
altre gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della
causa, valutata anche in relazione alle condizioni
personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il
danno quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
 
Art. 3
Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile,
militare e tributaria

1. Dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022 sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei Comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo temporale tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, sono rinviate su istanza di parte a data successiva.
3. Per il periodo di cui al comma 1 e per i medesimi soggetti ivi indicati, sono altresi' sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
 
Art. 4
Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della
Sezione distaccata insulare di Ischia
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 1 e 13,
del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
(Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento
delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2023, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. - 12. (Omissis).
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.».
 
Art. 5

Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile
(Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo
19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv.
legge 306/2004)). - 1. Il «Fondo regionale di protezione
civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento
del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti
locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare
esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di
trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna
Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle
regioni e delle province autonome colpite da eventi
calamitosi). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze
derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di
settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle
esigenze per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente
articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della
manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,
previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per
ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli
importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'
di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero e di eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo
9, commi da 1 a 8.».
 
((Art. 5 bis
Rafforzamento dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino
meridionale

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attivita' finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e' autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorita' consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unita' e un contingente di personale non dirigenziale fino a ottantadue unita'. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
 
((Art. 5 ter
Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la
ricostruzione

1. Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operativita' del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022. Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, ha validita' quinquennale ed e' attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Nelle more dell'adozione del predetto piano, il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le piu' urgenti necessita' nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Il monitoraggio e' svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attivita' previste dal piano commissariale di cui al presente articolo.
4. Ai fini dell'attuazione del piano commissariale di cui al comma 2, il Commissario straordinario puo' definire accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti e 3 organismi pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono comunicate al Presidente della Regione Campania e al Presidente del Consiglio dei ministri. Ai provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. Per gli interventi di conto capitale di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 17 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto e'
fissata la durata dell'incarico del Commissario
straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con
possibilita' di rinnovo. La gestione straordinaria,
finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del
presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.
Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma
cessano gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della
Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2,
lettere d), e f), del citato decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (articoli 5
e 20 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo
112/1998; articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge
123/2008; articolo 40, comma 2, lettera p), legge
196/2009)). - Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). - 1. La
riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 21 agosto 2017 nonche' la riqualificazione
ambientale e urbanistica dei territori interessati sono
regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione
Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di
ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo
3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte
dalla Regione Campania;
b) il parere di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 123 del 2019 e' reso dal
Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del
presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al
comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123
del 2019 e' reso dalla conferenza di servizi indetta e
presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con
la partecipazione del Commissario straordinario, del
rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e
vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio
e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente
articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e
trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del
presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni
paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle
prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e
approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo
143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano
paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli
interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque
sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili
in sito, a seguito della concessione del contributo di
ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio
comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la
dotazione di spazi pubblici in base agli standard
urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in
conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016):
«Art. 33 (Controllo della Corte dei conti). - 1. I
provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad
esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal
Commissario straordinario sono sottoposti al controllo
preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3,
comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini
di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo
svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante
puo', con motivazione espressa, dichiararli
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 51-ter
della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai
sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025.».
 
((Art. 5 quater
Aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di
Ischia

1. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'isola di Ischia.
2. L'aggiornamento del piano e' approvato in piu' stralci funzionali, in coerenza con le modalita' di cui all'articolo. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Casamicciola, e' adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del piano commissariale di cui all'articolo 5-ter, comma 2, del presente decreto. Il piano individua gli interventi identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della citata deliberazione del CIPE n. 63 del 2020.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a
rischio). - 1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi
dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per
l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure
medesime.
2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 66, approvano altresi' piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu'
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base
delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree
a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita'
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
65, comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al
comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di
inerzia da parte delle Autorita' di bacino, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all'articolo 57, comma 2, adotta gli atti
relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino
all'approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita' di cui al presente comma, in particolare
con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57,
comma 2, tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte
delle Autorita' di bacino e dei piani straordinari di cui
al comma 2 del presente articolo, definisce, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei
distretti idrografici, per la riduzione del rischio
idrogeologico nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita'
del territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le
persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorita'
per le aree ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche'
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorita' di bacino, del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilita' del territorio e' connessa con piu'
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono
accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita'
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorita' connessi al livello
di rischio, un piano per l'adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine,
e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle
abitazioni private realizzate in conformita' alla normativa
urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono
attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita'
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire
delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita'
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la
loro realizzazione e della relativa copertura
finanziaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
 
((Art. 5 quinquies

Progettazione e attuazione degli interventi

1. Alle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori relativi agli interventi individuati nel piano di cui all'articolo 5-quater del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Limitatamente alle procedure di cui al primo periodo del presente articolo, il termine del 30 giugno 2023, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, e' prorogato al 31 dicembre 2023.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici
sottosoglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
Omissis.».
 
((Art. 5 sexies

Misure in materia di fanghi e inerti da colata

1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.
2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua piu' siti destinati allo stoccaggio provvisorio.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 1 e' assicurato altresi' il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 191, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive
dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attivita'
produttive, al Presidente della regione e all'autorita'
d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
((Art. 5 septies

Rafforzamento della capacita' amministrativa e risorse

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario straordinario opera avvalendosi della struttura commissariale prevista dall'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge, che e' ampliata, in aggiunta a quanto previsto nello stesso comma 2, con le modalita' di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, per l'anno 2023, fino a un massimo di: 5 unita' di personale non dirigenziale; 2 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; 2 esperti, nominati con provvedimento del medesimo commissario, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 641.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti nella contabilita' speciale di cui all'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 31 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine
di coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo
con gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'articolo 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno
sede nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal
presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'articolo 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19, entro
il limite complessivo di euro 210.000, definendo le
relative modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 16,
comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la
piena efficacia ed operativita' degli interventi.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario
straordinario si avvale dell'Unita' tecnica-amministrativa
istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad
essa attribuite.
5. Per le attivita' di cui al comma 1 il Commissario
straordinario si avvale, altresi', dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con
oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19.».
«Art. 31 (Struttura del Commissario straordinario). -
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie
competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unita'
organizzative, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, il
Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unita'
tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura
posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono
individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola
di Ischia. Essa e' composta da un contingente nel limite
massimo di 12 unita' di personale non dirigenziale e 1
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Si puo' avvalere altresi' di un
numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio
provvedimento, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
3. Il personale di cui al comma 2 e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al
personale non dirigenziale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non
dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Al dirigente della struttura e' riconosciuta
la retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello
non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Resta a carico delle
amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale
mentre sono a carico esclusivo della contabilita' speciale
intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento
economico non fondamentale.
4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma
2 nonche' alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita'
speciale prevista dall'articolo 19.
5. Al Commissario straordinario, agli esperti,
nonche' ai componenti della struttura commissariale, sono
riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di
Napoli e dell'Isola di Ischia, con oneri a carico delle
risorse di cui alla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.
6. Il Commissario straordinario puo' avvalersi di un
comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato
sono regolati con provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilita'
speciale di cui all'articolo 19.
7. Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la
struttura direttamente impegnato nelle attivita' di cui
all'articolo 17, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel
limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte,
oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti, e
comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario
di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66;
b) al personale dirigenziale della struttura
direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo
17, puo' essere attribuito un incremento del 20 per cento
della retribuzione mensile di posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di
effettivo impiego.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l'anno 2018
e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle
risorse presenti sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 19.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' incrementato di 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2005, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.))
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023, ((e dal comma 1 del)) presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028,)) si provvede:
a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028)), mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 5-sexies.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.