Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 13 dicembre 2022 |
Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione di misure economiche compensative. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la comunicazione COM (2016) 588 final della Commissione europea del 14 settembre 2016, «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»; Vista la decisione n. 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come rettificata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», finalizzata a stabilire misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli obiettivi della comunicazione della Commissione europea sopra indicata; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la delibera AGCOM 39/19/CONS «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»; Visto l'art. 1, comma 1039, lettera c), della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, come modificato dal decreto 30 luglio 2021, con il quale e' stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il riassetto del quadro frequenziale televisivo, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017; Considerato che, a seguito del rilascio obbligatorio di tutte le frequenze televisive esercite precedentemente all'emanazione della citata delibera AGCOM 39/19/CONS ed in attuazione di quanto previsto dalla Road Map, e' necessario garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente e nelle aree non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; Visto l'art. 28, comma 1, del citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che stabilisce che «Al fine di consentire ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro e' destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.» Visto l'art. 28, comma 2, del citato decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che stabilisce che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1», nel quale rientra la procedura relativa all'erogazione di misure per interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo (di seguito «misure compensative») di cui al sopra citato comma 1; Vista la nota prot. 123570 del 12 settembre 2022 con la quale la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica del MISE ha comunicato l'elenco delle aree geografiche ricomprese nelle zone non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che con l'adozione del presente decreto non potranno essere create interferenze con i Paesi radio-elettricamente confinanti; Ritenuto di dover definire le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito territoriale
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare ed individua i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione delle misure economiche a compensazione dei costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti di trasmissione suddetti al nuovo standard DVB-T2, necessari per garantire la continuita' della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente e che non rientrano nelle zone di coordinamento radioelettrico internazionale (d'ora in poi «misure compensative»). |
| Allegato 1 Elenco dei comuni e delle aree del territorio nazionale ricompresi nelle zone non rientranti nella Zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti Aree non rilevanti con i Paesi radioelettricamente confinanti. Tutti i comuni delle Province di: L'Aquila, Potenza, Vibo Valentia, Avellino, Benevento, Salerno, Parma, Reggio Emilia, Frosinone, Rieti, Brescia, Isernia, Asti, Nuoro, Ogliastra, Messina, Palermo, Arezzo, Pistoia, Trento, Perugia e Belluno. Tutti i comuni della Provincia di Bolzano ad eccezione dei Comuni di: Badia, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo di Trens, Campo Tures, Chienes, Corvara in Badia, Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Lasa, Malles Venosta, Marebbe, Monguelfo-Tesido, Perca, Prato allo Stelvio, Racines, Rasun-Anterselva, Rio di Pusteria, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Sluderno, Stelvio, Terento, Tubre, Val di Vizze, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna. |
| Art. 2
Beneficiari e ripartizione delle misure compensative
1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare delle misure compensative di cui al precedente art. 1 i seguenti soggetti: a) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti che, entro il 30 ottobre 2022, siano in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208; b) i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali collocati in aree geografiche nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente che, entro il 30 ottobre 2022, siano in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 2. L'elenco delle aree geografiche ricomprese nelle zone non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto. 3. Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere stati effettuati per l'adeguamento degli impianti di ricezione televisiva al nuovo standard di trasmissione DVB-T2, come previsto dal decreto ministeriale del 19 giugno 2019 e successive modifiche di cui in premessa. 4. Le misure compensative, nel limite dello stanziamento disponibile, sono erogate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli seguenti, a compensazione dell'80% delle spese documentate ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate e, comunque, per un importo non superiore a 10.000 euro. 5. Nel caso in cui il totale delle domande superi l'ammontare complessivo delle somme stanziate, la percentuale di cui al comma 4 del presente articolo e' ridotta proporzionalmente nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento. |
| Art. 3
Domanda di ammissione al contributo
1. I soggetti che intendono beneficiare delle misure compensative per gli interventi di cui al precedente art. 1 devono inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - Divisione I - viale America n. 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo pec (dgscerp.dg@pec.mise.gov.it) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La domanda, sottoscritta secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere, a pena di esclusione: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ivi compreso il codice fiscale del titolare, ed i dati contabili necessari per l'accredito della misura; b) copia dell'autorizzazione di cui all'art. 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di cui il richiedente e' titolare; c) una dettagliata descrizione degli interventi tecnici di adeguamento che si intendono effettuare sugli impianti, con l'indicazione delle spese complessivamente preventivate per la realizzazione del suddetto adeguamento; d) una dichiarazione resa da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili attestante l'esclusiva riferibilita' delle spese preventivate agli interventi di cui all'art. 1; e) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b), la dichiarazione da parte dell'operatore di rete nella quale si conferma che gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo, da effettuarsi nella zona di cui trattasi, non risultano sostenibili economicamente. |
| Art. 4
Concessione, erogazione e revoca della misura compensativa
1. La misura compensativa viene concessa, previa valutazione della domanda da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, decorsi i quali e' reso noto, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo concesso. 2. Gli adeguamenti tecnici degli impianti per i quali e' riconosciuto il contributo devono essere realizzati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di cui al precedente comma 1, pena la revoca della misura compensativa. 3. Successivamente alla realizzazione degli interventi tecnici di adeguamento degli impianti, i soggetti beneficiari della misura compensativa sono tenuti a trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma 2, l'elenco delle spese sostenute dettagliatamente documentate a mezzo di fatture e/o documenti contabili che certifichino la spesa. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al precedente comma 3, provvede ad erogare l'importo riconosciuto di cui al comma 1. 5. Fatto salvo il precedente comma 2, la misura compensativa e' altresi' revocata nel caso in cui non venga prodotta la documentazione di cui al comma 3 o qualora risulti che il beneficiario della stessa abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata. 6. Ferme restando le vigenti disposizioni che contemplano illeciti penali e amministrativi, la revoca della misura compensativa comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di corrispondere all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento di revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi dovuti al tasso legale. 7. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo della misura compensativa e degli accessori alla misura stessa, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. |
| Art. 5
Copertura degli oneri
1. Le misure compensative di cui al presente decreto sono erogate a valere sulle disponibilita' presenti sull'apposito capitolo di bilancio 7595 istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, nei limiti di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. 2. Non e' ammessa la concessione delle misure compensative di cui al presente decreto per l'adeguamento di impianti che abbiano gia' fruito delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 1039, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2022
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 74 |
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