Gazzetta n. 25 del 31 gennaio 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 30 gennaio 2023 |
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dicembre 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi versi l'Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 dicembre 2022 concernente le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Repubblica Popolare Cinese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2022, n. 303; Vista la nota prot. n. 3345 del 30 gennaio 2023, della Direzione generale della prevenzione sanitaria in merito alla situazione epidemiologica nella Repubblica Popolare Cinese relativa al COVID-19 e alle possibili misure transfrontaliere;
Emana la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars-Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si applica la seguente disciplina: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo; b) e' fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 o superiore all'interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori. 2. Su decisione dell'Autorita' USMAF competente, ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell'arrivo all'aeroporto nell'ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti. 3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e comma 2 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni. |
| Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° febbraio 2023 e fino al 28 febbraio 2023. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 207 |
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