Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 29 dicembre 2022 |
Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024. |
|
|
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che stabilisce che la delegazione sindacale e' «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato (...), individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione) in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale»; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano (...) una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»; Ritenuto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995, con riferimento al solo dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che posseggano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del dato associativo; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione; Vista la nota prot. 6875 del 16 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2021, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia di Stato; Visto l'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina il limite massimo di n. 63 distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato; Visto il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate; Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, «... e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.»; Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;
Decreta:
Art. 1 Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.
Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024, sono le seguenti: SIULP; SAP; SIAP; FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.; Federazione COISP MOSAP; SILP CGIL. |
| Art. 2 Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2022-2024, nell'ambito della Polizia di Stato.
1. Il contingente complessivo di sessantatre' distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, e' ripartito, per il triennio 2022-2024, tra le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2021. 3. I distacchi sindacali, per il triennio 2022-2024, sono cosi' ripartiti: SIULP: diciotto distacchi sindacali; SAP: dodici distacchi sindacali; SIAP: nove distacchi sindacali; FSP Polizia di Stato ES-LS -CONSAP-M.P.: nove distacchi sindacali; Federazione COISP MOSAP: nove distacchi sindacali; SILP CGIL: sei distacchi sindacali. |
| Art. 3 Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti
1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto. |
| Art. 4
Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 29 dicembre 2022
Il Ministro: Zangrillo |
|
|
|