Gazzetta n. 21 del 26 gennaio 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 23 dicembre 2022
Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli. (Ordinanza speciale n. 38).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far
data dal 24 agosto 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», art. 1, commi 449 e 450, con cui e' stata disposta la proroga del termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma;
b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;
c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;
d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e' stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, e' previsto che «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;
Considerato che il Comune di Accumoli e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;
Considerato che:
a) nella frazione di Libertino e nel Capoluogo, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio frana R4P4 come oggi rappresentato sulle cartografie PAI;
b) nella frazione di Fonte del Campo e nella stessa frazione di Libertino, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano interessati o parzialmente interessati da rischio idraulico. Tale fenomeno e' stato oggetto dello «Studio idrologico-idraulico del fiume Tronto per la caratterizzazione e mitigazione del rischio idraulico in localita' Fonte del Campo (Accumoli)», realizzato per conto della Regione Lazio e sulla base del quale e' stato redatto il progetto definitivo, di cui all'art. 2, comma 2, punto 11), dell'ordinanza speciale n. 17/2021, dell'intervento denominato «Messa in sicurezza del dissesto in loc. Fonte del Campo nel Comune di Accumoli (RI)» proposto dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio in qualita' di soggetto attuatore e approvato dalla conferenza speciale nelle sedute del 21 e 28 gennaio 2022. Il progetto prevede l'esecuzione di opere di difesa idraulica che realizzano una «protezione arginale con parziale delocalizzazione» dell'abitato, con specifico riferimento ad alcuni edifici/aggregati identificati come «Edifici non protetti dall'argine»;
c) la frazione di San Giovanni e' interessata da una deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV). Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 il Comitato tecnico scientifico costituito con decreto commissariale n. 100/2021 - in virtu' dell'accordo di collaborazione tra il Commissario straordinario e l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosita' da frana P3 e P4 e delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione. Nel verbale della riunione del 1° marzo 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici - viene evidenziato che alla massa di versante in deformazione e' sovraimposto un reticolo idrografico che «... ne crea uno svincolo al piede in grafo di conferire un significativo grado di liberta' rispetto alla sua mobilita' verso il fondovalle», costituendo pertanto causa scatenante del fenomeno franoso, e percio' configurando un grado di pericolosita' potenzialmente superiore all'attuale P3 (elevata);
d) nella frazione di Illica, alcuni edifici/aggregati danneggiati o distrutti dal sisma risultano prospicienti o ricadenti nell'alveo del fosso - oggetto di intervento di messa in sicurezza previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021 - da cui e' invece prescritta la distanza di 10 m., come confermato nel parere del progettista incaricato acquisito dal Comune di Accumoli con prot. n. 5110 del 30 maggio 2022.
Ritenuto che, nelle more dei necessari aggiornamenti della cartografia PAI da parte della competente autorita', sulla base degli atti sopra citati, per i suddetti edifici/aggregati ricorrono di fatto le condizioni della delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art. 22, dell'ordinanza n. 19/2017, come modificato dall'art. 4, dell'ordinanza n. 119/2021;
Dato atto che tali risultati sono stati confermati dal «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli», istituito con decreto commissariale n. 411 del 22 settembre 2021 e presieduto dal Commissario straordinario, riunitosi presso il Comune di Accumoli il 14 febbraio 2022 e 1° marzo 2022, nonche' dal Comune di Accumoli, con l'approvazione delle seguenti delibere consiliari:
1. Delibera C.C. n. 21 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto: «Ordinanza speciale n. 17 del 2021 Tavolo permanente per il coordinamento ed il monitoraggio della ricostruzione del Comune di Accumoli - recepimento: 1) verbale del 14 febbraio 2022, 2) verbale del 1° marzo 2022 e atto di indirizzo agli uffici comunali»;
2. Delibera C.C. n. 22 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione frazione Fonte del Campo e Libertino - approvazione definitiva individuazione aree per l'atterraggio - modifica PSR»;
3. Delibera C.C. n. 24 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione Accumoli Capoluogo e frazione San Giovanni, identificazione provvisoria aree di atterraggio»;
4. Delibera C.C. n. 26 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto «Individuazione fabbricati oggetto di delocalizzazione in frazione Illica - atto di indirizzo agli uffici comunali finalizzato alla predisposizione del Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) relativo alla frazione Illica e conseguente aggiornamento PSR.»;
Considerato che con le suddette deliberazioni, comunicate con nota prot. n. 5084 del 27 maggio 2022, il Comune di Accumoli si e' definitivamente determinato sulle delocalizzazioni obbligatorie che interessano le frazioni di Fonte del Campo, Libertino, San Giovanni, alcuni edifici del Capoluogo e Illica, interessate dai dissesti idrogeomorfologici sopra descritti, avviando l'aggiornamento del Programma straordinario di ricostruzione che e' stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio 5 ottobre 2022, n. V00002;
Considerato inoltre che:
con delibera n. 46 del 6 dicembre 2022, comunicata con nota prot. n. 31296 del 7 dicembre 2022, il Comune di Accumoli ha approvato una proposta di aggiornamento del vigente Programma straordinario di ricostruzione (PSR), che approfondisce specificamente il tema della delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino in area sita in localita' Fonte del Campo;
per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del Capoluogo sull'area denominata «Madonna delle Coste» e' necessario avviare le medesime attivita';
per la frazione di Illica gli edifici interessati dalla delocalizzazione possono essere ricostruiti all'interno del centro storico della stessa frazione, per cui il Comune di Accumoli ha conclusivamente valutato che non necessita procedere in variante allo strumento urbanistico vigente, potendo conseguire la stessa in modalita' semplificata anche mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Ritenuto necessario e urgente, in considerazione delle peculiarita' della situazione, pervenire all'approvazione di un aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli, relativo alle delocalizzazioni delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino (in localita' Fonte del Campo) e della frazione di San Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo (in localita' Madonna delle Coste) che riporti il disegno urbano a livello di fattibilita' tecnico-economica recante, su base catastale: perimetrazione e inquadramento territoriale e urbanistico delle aree interessate (attuali e future) con elenco delle particelle da acquisire e cedere, relazione illustrativa e metodologica con studio di prefattibilita' ambientale, l'assetto della mobilita' e degli spazi destinati a verde pubblico o privato, a parcheggi, delle opere di urbanizzazione primaria (relazione tecnica, planimetrie di tutte le reti, profili longitudinali rete fognaria bianca e nera) ed eventualmente secondaria; l'individuazione dei lotti fondiari; indici e parametri di insediabilita' (superfici/volumi, distanze, altezze e allineamenti), eventuali criteri di ricostruzione derivanti dalle condizioni del sito ed eventuali indicazioni morfo-tipologiche per la ricostruzione; stima sommaria dei costi; verifica VAS o avvio VAS qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016; tutto cio' fermo restando che l'indice planovolumetrico delle aree di delocalizzazione deve corrispondere, in via di principio, a quello relativo agli edifici preesistenti e da delocalizzare e che pertanto i proprietari degli edifici danneggiati dal sisma, delocalizzati nel nuovo insediamento, avranno volumi e superfici non superiori a quelli preesistenti. Il PSR come sopra descritto e' redatto sulla base di un quadro esigenziale definito dal Comune anche in collaborazione con i cittadini interessati recante almeno: il numero di abitanti interessati dalla delocalizzazione, consistenza edilizia (superfici utili e pertinenziali, volumi) degli immobili da delocalizzare, comprensiva dell'analisi del danno (base schede FAST, Aedes e ordinanze di inagibilita'), gli edifici da delocalizzare per tipologia (singolo, aggregato/condominio), i criteri di dimensionamento dei nuovi lotti fondiari e delle dotazioni pubbliche, gli esiti delle indagini geologiche del sito di ricostruzione.
Ritenuto necessario che l'approvazione del PSR costituisca titolo per gli eventuali espropri o acquisizioni riconoscendosi, altresi', a tale atto valore di variante urbanistica in deroga alle procedure di cui all'art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
Preso atto della proposta di aggiornamento del PSR approvata dal Comune di Accumoli con delibera consiliare n. 46 del 6 dicembre 2022 per la delocalizzazione delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino, pubblicata in pari data all'albo pretorio comunale per la presentazione delle osservazioni;
Ritenuto necessario, invece, per la delocalizzazione della frazione di San Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo nell'area denominata «Madonna delle Coste», affidare il servizio avente ad oggetto l'aggiornamento del vigente PSR del Comune di Accumoli con i contenuti sopra indicati, anche attraverso le procedure semplificate previste dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, come convertiti in legge, sulla base degli studi e degli elaborati svolti dai tecnici del Comune di Accumoli, dai tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Lazio e dalla Soprintendenza, anche nella forma dell'integrazione di incarichi di pianificazione gia' in essere;
Ritenuto che l'aggiornamento del PSR (San Giovanni) sopradescritto debba essere elaborato e consegnato entro il termine massimo di tre mesi affinche' sia adottato con delibera del consiglio comunale di Accumoli e trasmesso al competente USR per la predisposizione definitiva e l'invio alla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Accumoli, dall'USR Lazio e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (allegato n. 1);
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti;
Considerato che nella suddetta relazione viene evidenziato che:
«alcuni degli interventi previsti all'interno dell'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, a seguito di interlocuzioni con USR, comune e struttura commissariale hanno avuto la necessita' di essere modificati»;
nella «Tabella di raffronto degli importi rispetto all'ordinanza speciale n. 17/2021» sono riportati i maggiori costi dei progetti per detti gli interventi rispetto alle previsioni gia' contenute nell'ordinanza speciale n. 17/2021, determinando un importo totale di euro 33.692.653,78, rispetto alla precedente importo stimato in complessivi euro 29.015.352,00, con un incremento di euro 4.677.301,78;
in particolare, «l'intervento della viabilita' provvisoria recependo le indicazioni gia' contenute nel PSR del centro storico, prevedeva la realizzazione di una viabilita' di servizio, una strada ad uso dei mezzi d'opera della ricostruzione del centro storico e facilitare la cantierizzazione della parte sud del centro abitato. A seguito di valutazioni con il comune, progettista e struttura commissariale si e' ritenuto opportuno procedere ad un intervento definitivo», determinando un importo totale di euro 1.325.000,00, rispetto alla precedente importo stimato di euro 187.000,00 per il differente intervento di viabilita' previsto dall'ordinanza speciale n. 17/2021;
Considerato che ai punti 3.3, 3.4, 3.5 della suddetta relazione vengono riportate le determinazioni relative alle delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, Fonte del Campo e San Giovanni precisando quanto segue:
per le frazioni di Libertino e Fonte del Campo «Il costo per la delocalizzazione, contenuto nel PUA approvato dal Comune di Accumoli, diviso per il progetto di suolo, la realizzazione delle reti dei sottoservizi, gli interventi sulla viabilita', la realizzazione delle dotazioni pubbliche e' stimato in euro 4.011.187,50 al quale vanno aggiunti i costi per acquisizione e/o esproprio di aree stimato in euro 233.290,00 per un totale stimato di euro 4.244.477,50»;
per la frazione di San Giovanni «Il parametro di riferimento per il costo presunto per la realizzazione dei sottoservizi necessari alla delocalizzazione della frazione di San Giovanni e' stimato in euro 3.200.000,00 corrispondente all'importo richiesto dal Comune di Accumoli nel censimento e stima del danno delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del centro Italia (Sose)».
Considerato che, pertanto, la ricostruzione delle frazioni Libertino e Fonte del Campo, e della frazione di S. Giovanni con alcuni edifici del Capoluogo del Comune di Accumoli risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto delle frazioni del Comune di Accumoli;
Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;
Ritenuto di individuare, per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo e delle frazioni di S. Giovanni e Capoluogo del Comune di Accumoli.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, gli interventi riconducibili a contratti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 sono effettuati secondo la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 50/2016, gli interventi riconducibili ad appalti privati sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico della ricostruzione privata.
5. La ricostruzione del comune e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, l'USR Lazio e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
6. A tali fini il sub-Commissario, l'USR Lazio e il Comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione tenendo conto delle proposte di programma predisposte dal comune e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati.
 
Art. 2

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso unitario e coordinato degli interventi di assetto dei suoli e di urbanizzazione primaria nelle frazioni di Fonte del Campo, Libertino e San Giovanni, danneggiate dagli eventi sismici, da realizzare a seguito di parziale o completa delocalizzazione degli abitati. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata dal Comune di Accumoli e condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e dall'USR Lazio:
a) Frazione Fonte del Campo - Libertino: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilita', dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 4.011.187,50;
a) Frazione San Giovanni: interventi per la realizzazione delle reti dei sottoservizi, della viabilita', dei muri di contenimento dei terreni e delle dotazioni pubbliche, per un importo previsionale stimato in euro 3.037.900,00;
per un importo totale pari a euro 7.049.087,50, non gia' previsto in altri programmi finanziati.
2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessita' e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Accumoli e l'USR Lazio:
a) le infrastrutture oggetto della presente ordinanza hanno un notevole impatto sociale, per cui la loro celere realizzazione o ricostruzione risulta determinante per contrastare il prolungato disagio della popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi delle attivita' economiche e produttive, oltretutto incrementata dalla pandemia;
b) si rende necessario riportare con urgenza la popolazione a normali condizioni di vita realizzando nei siti di nuova localizzazione degli abitati la rete viaria, e le infrastrutture a rete necessarie a garantire i servizi pubblici essenziali;
c) gli interventi infrastrutturali in argomento presentano significative interferenze con i cantieri e le altre attivita' di ricostruzione post sisma da realizzare, e in particolare i cantieri di ricostruzione degli edifici privati, che rendono necessario un programma di realizzazione unitario e coordinato.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'USR Lazio e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'USR Lazio e' considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.
5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
 
Art. 4

Designazione e compiti
del sub-Commissario e monitoraggio

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.
2. Le attribuzioni ed i compiti affidati al sub-Commissario sono le medesime a quanto disposto con ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli ed in particolare all'art. 4 di detta ordinanza speciale».
3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici previsti nella presente ordinanza e' affidato, per tutta la durata degli stessi, al «Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione» istituito con la suddetta ordinanza speciale n. 17/2021.
 
Art. 5

Procedure per la ricostruzione della frazione
Libertino - Fonte del Campo

1. In deroga all'ordinanza n. 107/2020, per la ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo del Comune di Accumoli e' approvato uno specifico PSR secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La ricostruzione delle frazioni di Libertino e Fonte del Campo avviene sulla base della proposta adottata dal comune con delibera di consiglio n. 46 del 6 dicembre 2022, di aggiornamento e approfondimento del vigente PSR, pubblicato in pari data per la consultazione pubblica.
3. Entro dieci giorni dal termine del periodo di pubblicazione, il comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio speciale per la ricostruzione che, nei successivi sessanta giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procede alla predisposizione definitiva, anche sviluppando il progetto di fattibilita' tecnica economica delle opere di urbanizzazione primaria, e la trasmette alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere, per la successiva approvazione con decreto del vice Commissario.
4. Il PSR e' definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprieta' dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresi' l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla Conferenza permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016.
5. L'U.S.R., in qualita' di soggetto attuatore, entro i successivi trenta giorni avvia per conto del Comune di Accumoli le procedure per l'acquisizione delle aree interessate e procede agli affidamenti di servizi e lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente prevedendo una unica procedura di affidamento per tutte le opere di urbanizzazione anche in uno o piu' lotti.
 
Art. 6

Procedure per la ricostruzione della frazione
di S. Giovanni e alcuni edifici del Capoluogo

1. In deroga all'ordinanza n. 107/2020, per la ricostruzione della frazione di San Giovanni e di alcuni edifici del Capoluogo di Accumoli e' approvato uno specifico PSR secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Il Comune di Accumoli, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede all'affidamento del servizio per la redazione di una proposta di PSR che contenga gli elementi indicati nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ai sensi delle procedure previste dal decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020. La proposta deve essere elaborata e consegnata entro il termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.
3. Il Comune di Accumoli adotta la proposta di PSR con delibera di consiglio comunale e provvede alla sua pubblicazione. Entro i successivi quindici giorni gli interessati esprimono eventuali osservazioni. L'adozione del consiglio e' preceduta dalla richiesta di parere ex art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dalla comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita' nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
4. All'esito delle consultazioni, nei successivi dieci giorni, il comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e invia la proposta di PSR all'Ufficio speciale per la ricostruzione che, nei successivi sessanta giorni, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procede alla predisposizione definitiva, anche sviluppando il progetto di fattibilita' tecnica economica delle opere di urbanizzazione primaria, e la trasmette alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il parere, per la successiva approvazione con decreto del vice Commissario.
5. Il PSR e' definito con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio e contiene pertanto la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprieta' dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia. L'approvazione del PSR produce altresi' l'effetto di variante al vigente Piano territoriale paesistico regionale, per le previsioni con esso in contrasto, qualora sia approvato dalla Conferenza permanente con il parere favorevole del rappresentante del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 11, sesto comma, del decreto-legge n. 189/2016.
6. L' U.S.R., in qualita' di soggetto attuatore, entro i successivi trenta giorni avvia per conto del Comune di Accumoli le procedure per l'acquisizione dei terreni interessati e procede agli affidamenti di servizi e lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente prevedendo una unica procedura di affidamento per tutte le opere di urbanizzazione anche in uno o piu' lotti.
7. La ricostruzione privata puo' essere realizzata in forma unitaria previa costituzione in consorzio dei proprietari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016.
 
Art. 7

Attuazione del PSR e permesso
edilizio convenzionato

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione e' soggetto attuatore della realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PSR, propedeutiche alla ricostruzione privata, e tal fine provvede altresi' per conto del Comune di Accumoli all'acquisizione delle aree interessate e, realizzate le opere, alla riassegnazione dei lotti fondiari tramite atti convenzionali che regolano altresi' la cessione al comune dei sedimi originari.
2. Qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonche' delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato puo' assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure per la progettazione e realizzazione degli interventi pubblici, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, secondo le modalita' gia' previste nella precedente ordinanza commissariale n. 17 del 15 luglio 2021, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli».
4. Con riferimento agli interventi edilizi di ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure semplificate disciplinate dall'art. 59 del TURP, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento sia superiore ai limiti previsti. Al contributo privato sono detratte le spese anticipate ed effettuate su iniziativa pubblica per acquisizioni e urbanizzazioni delle aree di delocalizzazione.
5. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute in materia dalla normativa vigente. Ai fini del calcolo dei contributi per gli immobili delocalizzati si applicano le disposizioni di cui alla sezione III, capo II, parte II del testo unico della ricostruzione privata.
 
Art. 8

Procedure per la valutazione
ambientale strategica

1. Ove sussistano le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, le procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
 
Art. 9

Acquisizione delle aree oggetto
di nuova localizzazione di abitati

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso coordinato delle acquisizioni dei terreni necessari a dare attuazione alle previsioni di assetto dei suoli e di urbanizzazione funzionali alle delocalizzazioni, come stabilito per le frazioni di Fonte del Campo - Libertino e San Giovanni nel Comune di Accumoli, stimate su base parametrica in forza di valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Lazio e dal Comune di Accumoli come di seguito riportato:
a) nella frazione di Libertino - Fonte del Campo: acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 233.290,00;
b) nella frazione di San Giovanni: acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni, per un importo stimato di euro 162.100,00.
2. L'USR Lazio provvede all'acquisizione delle aree ove previste le nuove edificazioni tramite procedura di esproprio con fondi a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti riportati al comma precedente, ovvero quelli necessari.
 
Art. 10

Modifiche all'ordinanza speciale n. 17/2021

1. All'ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Accumoli, sono apportate le seguenti modifiche:
a) in ragione della necessita' di realizzare i sottoservizi del centro storico in forma unitaria e di adeguare l'importo gia' previsto alle risultanze emerse in fase di progettazione:
1) l'art. 2, comma 2, numero 1, e' sostituito dal seguente:
«1. sottoservizi centro storico, importo previsionale di spesa euro 2.960.000,00 di cui euro 1.000.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020», con un aumento di spesa pari ad euro 160.000;
2) l'art. 2, comma 2, numero 2, e' abrogato;
b) in ragione della necessita' di adeguare l'importo gia' previsto alle risultanze emerse in fase di progettazione ed all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022 all'art. 2, comma 2, numero 3, l'importo «euro 2.404.864,00» e' sostituito dal seguente «euro 3.504.864,00»;
c) in ragione della necessita' di realizzare un intervento di sistemazione definitiva della viabilita' interna di via Duca degli Abruzzi, all'art. 2, comma 2, numero 6, l'importo «euro 187.000,00» e' sostituito dal seguente «euro 1.325.000,00»;
d) in ragione della necessita' di adeguare l'importo gia' previsto all'applicazione del prezzario aggiornato di cui all'ordinanza n. 126/2022:
1) all'art. 2, comma 2, numero 8, l'importo «euro 1.286.208,00» e' sostituito dal seguente «euro 1.567.378,10»;
2) all'art. 2, comma 2, numero 9, l'importo «euro 3.320.000,00» e' sostituito dal seguente «euro 4.328.620,57»;
3) l'art. 2, comma 2, numero 11, e' sostituito dal seguente:
«11. Frazione di Fonte del Campo - messa in sicurezza dissesto, importo previsionale di spesa euro 1.800.000,00 di cui euro 1.500.000,00 gia' autorizzato ex ordinanza n. 109 del 2020», con un aumento di spesa pari ad euro 300.000;
4) all'art. 2, comma 2, numero 12, l'importo «euro 2.000.000,00» e' sostituito dal seguente «euro 2.545.213,44»;
5) all'art. 2, comma 2, numero 15, l'importo «euro 200.000,00» e' sostituito dal seguente «euro 344.297,67».
 
Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 12.121.779,28, di cui euro 4.677.301,78 per maggiori oneri relativi agli interventi gia' finanziati con l'ordinanza speciale n. 17/2021, euro 4.011.187,50 per le urbanizzazioni delle frazioni di Fonte del Campo e Libertino, euro 3.037.900,00 per la urbanizzazioni della frazione di San Giovanni e euro 395.390,00 per l'acquisizione delle aree di nuova localizzazione degli abitati, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 6, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
 
Art. 12

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 23 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 184

__________
Avvertenza:
Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/