Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2023 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2023
Registro dei pegni mobiliari non possessori - Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonche' per la relativa trasmissione al conservatore. Modalita' per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante norme in tema di procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui al citato art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, nonche' le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa e del relativo registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori», di cui al comma 4 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia 25 maggio 2021, n. 114, con il quale e' stato adottato il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori» e sul quale e' stato preventivamente acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali il quale si e' espresso con provvedimento n. 389 del 21 giugno 2018;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338, recante «Istituzione e gestione del registro dei pegni mobiliari non possessori - Modifiche all'organizzazione interna della Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicita' immobiliare, della Direzione regionale del Lazio e dell'Ufficio provinciale-territorio di Roma»;
Visto il decorso, in assenza di osservazioni o pareri circostanziati, del periodo di tre mesi dalla notifica del progetto di specifiche tecniche alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Dispongono:

Art. 1

Definizioni

«TUR»: testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
«Imposta di bollo»: l'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
«Registrazione»: la registrazione degli atti ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro;
«Registro pegni»: il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, cosi' come attuato dall'art. 1 del regolamento adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;
«Regolamento»: il «Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori», adottato con decreto 25 maggio 2021, n. 114, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia;
«Conservatore»: il Capo area registro pegni, di cui all'art. 1, comma 4, del citato regolamento e del punto 3.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2022, prot. n. 115338;
«Formalita'»: l'iscrizione del pegno mobiliare non possessorio, la rinnovazione, la cancellazione dell'iscrizione del pegno medesimo o l'annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l'inserimento nel registro pegni;
«Domanda: la domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa in via telematica con il relativo titolo, di cui viene richiesto l'inserimento nel registro pegni;
«Titolo»: l'atto costitutivo del pegno non possessorio, l'atto contenente il consenso o l'ordine per la cancellazione, o l'atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l'annotazione;
«Trasmissione»: l'invio, con modalita' telematica, al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate, della domanda e del relativo titolo, per la richiesta, al conservatore, di inserimento della formalita' nel registro pegni, e per l'eventuale richiesta contestuale di registrazione;
«Redazione del titolo unitamente alla domanda»: la redazione contestuale del titolo e della domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento nel formato definito dal presente provvedimento interdirigenziale;
«Regolamento UE»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
«Codice»: il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Specifiche tecniche e registrazione dei titoli

1. Sono approvate le allegate specifiche tecniche per la redazione e per la trasmissione delle domande e dei correlati titoli, nonche' per la relativa trasmissione al conservatore, anche con riferimento al formato di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento.
2. Con il presente provvedimento sono altresi' stabilite le modalita' per la registrazione dei titoli.
 
Art. 3

Controlli di trasmissione

1. La trasmissione della domanda si considera non effettuata qualora le informazioni ivi contenute risultino non conformi alle specifiche tecniche allegate.
2. L'esito della mancata trasmissione e' comunicato alle parti indicate nella domanda con apposita ricevuta.
 
Art. 4

Modalita' di trasmissione del titolo e della domanda

1. Il titolo e' trasmesso per via telematica unitamente alla relativa domanda, anche ai fini dell'eventuale richiesta di registrazione, quando sono rispettate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
 
Art. 5

Modalita' di registrazione del titolo

1. La registrazione del titolo e' consentita esclusivamente con modalita' telematiche, ad esclusione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e delle scritture private accertate giudizialmente.
2. La registrazione del titolo, ove richiesta con le modalita' telematiche di cui all'art. 4 del presente provvedimento, avviene a seguito della trasmissione e si considera effettuata nel momento in cui i dati, compresi quelli relativi alle modalita' di pagamento di cui all'art. 6, sono correttamente ricevuti dal sistema informativo. L'Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del TUR, attesta la registrazione di ogni singolo titolo mediante le apposite ricevute di cui all'art. 7.
3. L'inserimento della formalita' nel registro pegni potra' essere effettuata solo a fronte del titolo in regola con la disciplina dell'imposta di registro.
 
Art. 6

Modalita' di pagamento telematico di tributi e diritti

1. Il versamento delle somme dovute per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalita' avviene secondo le modalita' stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento.
2. Gli uffici competenti controllano la corretta liquidazione e la regolarita' delle somme versate per la registrazione del titolo e per l'esecuzione della formalita' e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, le maggiori somme e gli eventuali interessi e sanzioni, ove dovuti.
3. Ai fini del pagamento di quanto dovuto, e' possibile imputare gli importi gia' versati nel caso di domanda rifiutata dal conservatore ai sensi dell'art. 8 del regolamento, salvi quelli relativi all'imposta di bollo gia' assolta.
 
Art. 7

Ricevute

1. L'Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute, l'avvenuta ricezione del titolo, le informazioni riguardanti i pagamenti delle somme addebitate, nonche' la registrazione con relativa data ed estremi.
2. Le ricevute sono trasmesse, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione di cui all'art. 4.
 
Art. 8

Restituzione per via telematica del
certificato di eseguita formalita'

1. Il certificato di eseguita formalita' e' sottoscritto dal conservatore con firma digitale e viene restituito al richiedente la formalita' tramite il servizio telematico con indicazione della data e del numero di iscrizione.
2. Nel caso in cui il conservatore rifiuti di ricevere i titoli e le domande ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento, restituisce al richiedente, per via telematica, la domanda con l'indicazione dei motivi di rifiuto.
 
Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attivita' oggetto del presente provvedimento e' effettuato da soggetti qualificati quali titolari ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento UE.
2. I trattamenti di dati personali, posti in essere nel rispetto dei principi di liceita', necessita', correttezza, pertinenza e non eccedenza e in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE e al Codice, sono effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalita' previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento.
3. L'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nei rispettivi ambiti di competenza, ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera piu' agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
4. I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
5. I dati personali sono trattati dai soggetti designati dal titolare quali responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorita' diretta del titolare, o del responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, ne' saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorita' giudiziaria;
ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
6. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia delle entrate e': entrate.dpo@agenziaentrate.it
7. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Ministero della giustizia e': responsabileprotezionedati@giustizia.it
 
Art. 10

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2023

Il Direttore
dell'Agenzia delle entrate
Ruffini
Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Russo