Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 30 dicembre 2022
Aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concernente la regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni.


IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto l'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' come modificato dall'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, «le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria.»;
Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ove si prevede che «Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110 [...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nello specifico il comma 2-quater cosi' come inserito dall'art. 62, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale sono state introdotte misure di semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia, in particolare il punto 1 del comma 2-quater, dove e' previsto che gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore ai 300MW termici siano autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 3, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; (...)»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica e che, con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» «ad ogni effetto e ovunque presenti»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare, l'art. 4, che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cosi' come modificato dall'art. 31-quater del decreto legislativo n. 77/2021, dall'art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 e, da ultimo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (...) Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete, l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 458 del 10 novembre 2021 recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 recante l'elenco degli impianti e infrastrutture e la regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 con cui sono state apportate delle modificazioni e aggiornamenti introdotti al citato dall'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, al decreto interministeriale del 18 settembre 2006;
Considerati i compiti e le funzioni attribuite al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza;
Ritenuto opportuno aggiornare il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come successivamente modificato dal decreto interministeriale del 9 novembre 2016, in funzione delle attuali attivita' istruttorie svolte dalla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che e' subentrata nelle attivita' all'epoca attribuite alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nonche' di aggiornare il capitolo di riferimento per il pagamento degli oneri;
Dato atto dell'avvenuta istituzione di apposito capitolo di entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del precedente capitolo n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riassegnare al Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non modificato dal presente decreto, le previsioni di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2006, e successive modificazioni ed integrazioni,

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento ambito di applicazione

All'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole «Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere: «f) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW; g) gli impianti eolici off-shore; h) gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro; i) gli impianti pilota geotermici; l) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore ai 300MW termici;»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis: «Fermo restando l'elenco di cui al comma 1, il versamento pari a all'1 ‰ del valore dell'opera da realizzare e' posto a carico dei soggetti richiedenti nei casi di istruttorie riguardanti autorizzazioni di infrastrutture energetiche di competenza statale in capo alla Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
 
Art. 2

All'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole «capitolo 3592 "Somme da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in parte, all'amministrazione delle attivita' produttive", art. 19 "Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239".» sono sostituite dalle seguenti: «Capitolo 3724 - Capo 32 - Denominazione: Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, da riassegnare secondo le modalita' previste dalla legge medesima.»;
al comma 3 le parole «Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
 
Art. 3

Disposizione finale

Il presente decreto trasmesso ai competenti uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro
dell'ambiente e della
sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Giorgetti