Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 agosto 2022
Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2115;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante «Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 aprile 2022 recante attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe per quanto riguarda alcune norme per il pagamento d'inverdimento;
Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 non consente la coltivazione di granturco, semi di soia e bosco ceduo a rotazione rapida sulle superfici in deroga alla BCAA 8;
Ritenuto di utilizzare le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 che consentono agli agricoltori di non sottoporre a rotazione per la BCAA7 i seminativi soggetti a tale obbligo e permettono l'utilizzazione ai fini produttivi per l'alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della BCAA 8;
Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome effettuata con nota ministeriale del 22 agosto 2022, prot. n. 361389;

Decreta:

Art. 1
Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative
alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per
l'anno di domanda 2023.
1. In deroga all'art. 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, per l'anno di domanda 2023 non si applicano le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III del medesimo regolamento e definite nel Piano strategico della PAC:
a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»;
b) BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi» esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo.
2. Le superfici a seminativo, non destinate a superfici non produttive in virtu' della deroga di cui alla lettera b) del primo comma, non devono essere utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.
3. Ai fini dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 di tale regolamento, nell'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'art. 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a) e all'art. 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8, non sono modificate dalle decisioni assunte ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 56
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252

Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.
Oneri eliminati
il presente decreto non elimina oneri informativi
Oneri introdotti
il presente decreto non introduce oneri informativi
Cosa cambia per i cittadini e le imprese
il decreto consente di non sottoporre a rotazione (BCAA7) i seminativi soggetti a tale obbligo e permette, altresi', l'utilizzazione dei terreni lasciati a riposo per il rispetto delle norme della BCAA8 a fini produttivi, per l'alimentazione umana.